Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-12-2010) 26-01-2011, n. 2600 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1) V.M. ha proposto ricorso avverso la sentenza 12 febbraio 2009 della Corte d’Appello di Venezia che ha confermato la sentenza 11 febbraio 2008 del Tribunale di Treviso che l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato previsto dall’art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolimetrico di 1,08 g/l).

A fondamento del ricorso si deduce, con il primo motivo, la nullità dell’esame alcoolimetrico perchè l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia sarebbe stata data all’imputato dopo la prima prova dell’alcooltest; nullità che era stata tempestivamente dedotta.

Con il secondo motivo si deduce invece il vizio di travisamento della prova per avere, i giudici di merito, ritenuto l’esistenza dello stato di ebbrezza su base sintomatica malgrado alcuno dei verbalizzanti fosse stato escusso come testimone e malgrado due testimoni avessero confermato che l’imputato non si trovava nello stato indicato.

2) Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.

La premessa in fatto cui si riferisce il primo motivo di ricorso è smentita dall’esame degli atti che questa Corte può esaminare essendo state dedotte censure che riguardano la violazione di norme processuali.

Esaminando gli argomenti contenuti nel ricorso e la memoria depositata davanti al Tribunale può dedursi che il ricorrente si duole che l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia sarebbe stata dato all’imputato, secondo la sua versione, alle ore 5,00 del 26 febbraio 2006.

Poichè la prima prova dell’alcooltest è stata effettuata alle ore 4,41 e la seconda alle ore 5,06 (dagli scontrini risultano le ore 5,41 e 6,06 perchè l’apparecchio era ancora tarato sull’ora legale) la prima prova dovrebbe ritenersi nulla e questa nullità si estenderebbe all’intero esame alcoolimetrico.

Ma la circostanza che l’avviso di potersi fare assistere da un difensore sia stata data al ricorrente alle ore 5,00 non risulta da alcun atto acquisito al processo.

Al contrario, risulta dal verbale redatto dagli operanti che il medesimo fu fermato dalla Polizia stradale di Treviso alle ore 4,35 e dalla successione cronologica che emerge dal verbale risulta che prima fu dato l’avviso e poi furono effettuate le prove. E anche se breve il periodo di tempo tra il momento del fermo e l’esecuzione dell’esame è del tutto compatibile con avviso preliminare e prova di seguito eseguita.

3) I motivi concernenti la prova sintomatica e la valutazione delle deposizioni sono assorbiti dalla ritenuta validità dell’esame alcoolimetrico da solo sufficiente a fondare la condanna dell’imputato.

Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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