Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-12-2010) 26-01-2011, n. 2599 Ammissibilità e inammissibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Z.M., parte civile nel procedimento contro L. M. già imputato del delitto di omicidio colposo in danno di G.A.M., ha proposto ricorso avverso la sentenza, indicata in epigrafe, che ha parzialmente accolto l’appello proposto contro la sentenza 2 aprile 2008 del Tribunale di Gorizia dichiarando estinto il reato per prescrizione.

Con atto successivamente depositato il difensore e la ricorrente hanno rinunziato al ricorso che diviene pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende in quanto la rinunzia è stata giustificata con l’intervenuto risarcimento del danno.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, sezione 4^ penale, dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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