T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 20-01-2011, n. 570 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con il ricorso in esame, parte ricorrente – giudicato idoneo, ma non inserito nel novero dei cinquecento militari promossi – impugna l’esito della procedura di selezione per l’avanzamento a scelta al grado di maresciallo aiutante s. U.P.S. nell’arma dei carabinieri per l’anno 2001.

L’interessato deduce eccesso di potere in senso assoluto e relativo nonché violazione della lex specialis di bando (violazione delle regole e dei criteri di svolgimento del procedimento concorsuale).

In uno con l’annullamento degli atti in epigrafe, l’interessato chiede l’accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica e, per l’effetto, il suo inserimento nella graduatoria finale dei promossi in ordine di ruolo al grado di maresciallo aiutante s. UPS con decorrenza dal 1 gennaio 2001.

Il ricorrente ha chiesto anche la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sulle istanze di accesso alla documentazione concorsuale.

Il concorso cui ha partecipato il ricorrente è stato indetto con D.D. n. 3133 del 16 settembre 2002 adottato dalla direzione generale del personale militare del ministero della difesa. Il numero delle promozioni da conferire per l’annualità di rifermento (2001) era di 500 unità. La selezione era costituita da una prova preliminare in forma di test culturaleprofessionale nonché da una prova scritta ed una orale. All’esito del superamento delle prove era prevista l’effettuazione di una valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli posseduti dai candidati.

Con D.D. n. 2326 del 16 luglio 2004, è stata approvata la graduatoria di merito della suddetta selezione nella quale il ricorrente compare come idoneo ma non inserito tra i 500 promossi.

L’interessato, certo di possedere eccellenti note caratteristiche ed ignaro della titolarità di analoghe positive valutazioni in capo ai colleghi di pari anzianità. Risultati però promossi, ha richiesto formalmente, in data 22 settembre e 29 settembre 2004, rispettivamente al comando generale dell’arma dei carabinieri ed al ministero della difesa, di poter accedere, mediante visione ed estrazione di copia, ai seguenti atti:

propria domande di ammissione e titoli;

domande di ammissione e titoli dei candidati elencati a pag. 6, 7 e 8 del ricorso;

gli atti di nomina dei membri della commissione, in particolare il decreto ministeriale n. 4152 del 29/11/2002;

tutti i verbali delle riunioni della commissione giudicatrice;

i quesiti contenuti nei test culturali professionali;

le risposte ai test;

le definizioni dei quiz;

– le prove scritte ed orali sostenute dai candidati;

i punteggi attribuiti alle singole prove ai candidati a pag. 10, 11 e 12 del ricorso introduttivo.

A fronte di una asserita comunicazione meramente interlocutoria, il ricorrente, premesso che:

a)il riserbo tenuto dall’amministrazione ha impedito di verificare l’eventuale sussistenza, negli atti di valutazione posti in essere dalla commissione, di figure sintomatiche dell’eccesso di potere;

b)l’assenza nella graduatoria di alcun riferimento al punteggio conseguito da ogni singolo candidato promosso, ed in particolare il silenzio sui precedenti di servizio e sui titoli, preclude ogni ulteriore individuazione di eventuali controinteressati come pure di eventuali altri casi di valutazioni errate,;

afferma di proporre il ricorso in esame per non incorrere in decadenze riservandosi di proporre motivi aggiunti una volta che siano stati messi a disposizione e comunque conoscibili gli atti della procedura selettiva.

1.1)il punteggio attribuito all’odierno ricorrente si appalesa, per quanto attiene predetti precedenti e titoli, inadeguato e in contrasto con quelli risultanti dalle proprie documentazioni personali;

1.2)le note del ricorrente sono sempre state altamente positive avendo egli ricevuto dal comando di compagnia il giudizio annuale di eccellente negli ultimi anni di servizio; ciò nonostante, egli risulta piazzato non utilmente a fronte di colleghi (vengono indicati a titolo esemplificativo B., T. e B. collocati tra i promossi) che hanno maturato la medesima anzianità di servizio;

1.3)i giudizi sono stati penalizzanti per l’interessato ed eccessivamente concessivi nei riguardi di taluni parigrado iscritti in quadro;

2) violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990; violazione dell’art. 97 Cost.; violazione degli artt. 32 e 38 del D.Lvo n. 198/1995; violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 D.M. 3/6/1996; violazione dell’art. 7, D.D. 16/9/2002; violazione del DPR 487/1994; violazione delle norme e principi in materia di avanzamento a scelta per esami; violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità; eccesso di potere sotto molteplici profili:

2.1)il ricorrente è convinto che in sede di svolgimento delle prove scritte e orali la commissione non abbia esattamente applicato le norme disciplinanti le modalità di svolgimento della selezione: l’accesso alla documentazione è necessario per avere contezza, attraverso l’esame degli atti, delle violazioni commesse dalla commissione.

In sede di accesso agli atti della procedura, il ricorrente, in data 13 dicembre 2004, ha proceduto ad estrarre copia della seguente documentazione:

atto di nomina della commissione esaminatrice;

verbali redatti dall’organo di vaglio ed afferenti alle operazioni di correzione degli elaborati;

attribuzione dei punteggi;

esame dei precedenti di servizio e dei titoli;

attribuzione dei punteggi finali;

schede anagrafiche proprie e degli atri richiedenti l’accesso;

non anche dei fogli matricolari ed elaborati, in quanto custoditi presso distinti e differenti uffici.

All’esito dell’accesso, l’interessato ha proposto motivi aggiunti così censurando l’operato della commissione:

a)non convince la scelta effettuata dalla commissione nella riunione del 5/12/2002 di non considerare i periodi di servizio dei concorrenti non documentato;

b)illogica – alla luce delle funzioni attribuite dall’ordinamento ai marescialli s. UPS – appare la scelta della commissione di attribuire particolare valenza all’impiego negli uffici di Stato Maggiore dei vari Comandi nonché all’impiego nei comandi provinciali e intermedi come pure nelle direzioni del comando generale dell’arma e nei servizi amministrativi e sanitari dei comandi di corpo: i criteri di valutazione sono risultati penalizzanti per il ricorrente;

c)per la lettura ed il controllo della documentazione relativa al servizio di ciascun partecipante alla selezione è stata dedicata una media di appena 4 minuti e 12 secondi;

d)la valutazione della commissione è stata riduttiva dell’effettivo servizio svolto dal ricorrente in quanto sembra non avere tenuto in adeguata considerazione né l’attività di comando svolta del ricorrente né il suo servizio in zona sensibile;

e)dalla scheda anagrafica si evince che in essa non risultano adeguatamente valutato il diploma di qualifica triennale, la croce d’argento per anzianità militare ed il corso di formazione per marescialli ordinari;

f)il ricorrente risulta piazzato non utilmente a fronte di colleghi che hanno maturato la medesima anzianità di servizio e che non sembrano vantare risultati altrettanto brillanti (vengono indicati i marescialli B., T. e B.);

g)il ricorrente è convinto che in sede di svolgimento delle prove scritte ed orali la commissione non abbia esattamente applicato le norme disciplinanti le modalità di svolgimento della selezione e si riserva di proporre motivi aggiunti per censurarne l’operato all’esito dell’avvenuta conoscenza degli atti e documenti relativi alla selezione de qua.

All’esito dell’accesso effettuato in data 5 agosto 2005, il ricorrente, dopo avere estratto copia dei fogli matricolari, ha proposto ulteriori motivi aggiunti denunciando che:

la commissione non ha correttamente valutato i periodo durante i quali taluni candidati hanno conseguiti la valutazione di eccellenza o di qualità decrescente (vengono indicati i marescialli Lufrano, B., D.C.);

le valutazioni compiute dalla commissione rispetto agli elementi indicati nel punto 5.3 del verbale n. 1 delle operazioni non appaiono corrette (il ricorrente indica i marescialli L., B., B. e M. cui la commissione avrebbe attribuito punteggi per attività di comando e/o servizi in sedi disagiate non espletati;

la commissione non ha adeguatamente valutato l’attività di comando svolta dal ricorrente presso una istallazione NATO;

nel caso del maresciallo S. sussiste discrasia tra i dati in merito alle specializzazioni contenute nel foglio matricolare ed il punteggio assegnatogli sub 6.2 del verbale n. 1 pari a 0,35 trentesimi.

All’esito dell’accesso effettuato il 16 maggio 2006, il ricorrente – avuto conoscenza dei quesiti e delle risposte fornite nella prova preliminare e scritta – ha proposto ulteriori motivi aggiunti. Come seguono le censure:

alcuni dei quesiti erano formulati in modo poco chiaro;

le risposte indicate come esatte e che la commissione ha considerato ai fini dell’attribuzione ai concorrenti della votazione sulle prove preliminari e scritta non corrispondono esattamente all’informazione ed alla nozione oggetto di verifica;

alcune altre risposte relative agli stessi quesiti, considerate non esatte, potevano a ben vedere essere considerate corrette.

In particolare, il ricorrente nutre perplessità sulle domande n. 45 e 62 – 50 e 57 rispettivamente delle prove preliminari e scritte.

Successivamente all’acquisizione delle copie degli elaborati relativi alla prova preliminare e scritta (avvenuta il 6 dicembre 2007) nonché delle copie dei verbali delle prove orali sostenute dai candidati (avvenuta il 27 dicembre 2007), parte ricorrente si è ulteriormente gravata mediante motivi aggiunti. Come seguono le censure:

a)il mancato rinvenimento e, quindi, l’inesistenza della tipologia dei verbali prevista nel punto 8 del verbale n. 1 (operazioni di correzione) elaborati prova preliminare e prova scritta) va considerata una palese e grave violazione della disciplina relativa alla procedura selettiva de qua; gli unici verbali ad oggi rinvenuti e dedicati alle operazioni di correzione degli elaborati in questione risultano quelli distinti con i nn. 2 e 3 i quali hanno, tuttavia, un contenuto diverso da quello descritto nel verbale n. 1;

b)non si è rinvenuto alcun atto della commissione utile a fornire ragguagli sul mancato rispetto delle regole di verbalizzazione che lo stesso organo si era dato;

c)dai verbali non è dato di cogliere le ragioni che hanno condotto alla scelta di considerare corrette tutte le alternative di risposta ai quesiti n. 63 della prova preliminare ed 87 della prova scritta; inoltre, tale operato contrasta con il rispetto del principio dell’anonimato;

d)la visione degli elaborati ha rivelato che in alcuni casi (candidati: R., G., E., C., S., T.) sono state segnate impropriamente le caselle corrispondenti alle alternative di risposta, mediante la tracciatura di un mero punto o di una lineetta; in altri casi, sono state segnate due caelle relative allo stesso quesito, sì da rendere non individuabile la risposta (candidati G., C., B., D., T., D.M., S., U.); tale situazione ha comportato una sovrastimata valutazione dei candidati in danno al ricorrente che ha correttamente operato;

e)la decisione di considerare valide tutte le alternative di risposta sia rispetto al quesito 63 della prova preliminare che della domanda 87 della prova scritta ha alterato i punteggi attribuiti ai candidati che hanno superato entrambe le prove;

f)va soggiunto, che alcuni candidati non sarebbero stati promossi alla fase successiva (prova scritta) se non fosse intervenuta la "sanatoria" relativa alle risposte di cui alle suddette domande (candidati A., C., G., P., S., S.); mentre il candidato B. non sarebbe, invece, passato, alla prova orale;

g)se l’amministrazione fosse intervenuta rispetto ai quesiti 45 e 63 della prova preliminare nonché 50 e 57 della prova scritta molti dei candidati non avrebbero proseguito nel concorso (candidati C., C., C., C., S., T., B., C., S.).

Con ulteriori motivi aggiunti, parte ricorrente sostiene di essere venuto informalmente a conoscenza, successivamente alla data del 27/12/2007, che alcuni dei candidati risultati promossi all’avanzamento a scelta per esami per l’anno 2001 avevano già conseguito, al momento della data di scadenza della presentazione del relativo bando, il grado di maresciallo aiutante sostituito ufficiale di P.S., ciò che non era consentito dal bando; tali candidati sono: R., S., M., M., G., D.M., C.E.I.;

b)la commissione esaminatrice costituiva un collegio perfetto; sennonché, in tre occasioni della prova orale risultavano assenti il col. P. ed il T.C. M.; la commissione, anziché sospendere la prova orale, la proseguiva dopo avere inserito un altro commissario;

c)in data 13 maggio 2003 (verbale n. 57) è avvenuto che nella commissione non fosse presente nessun M.A.s.U.P.S. per la valutazione delle prove d’esame di cui all’art. 9 del D.M. 3/5/1996;

d)in una pluralità di occasioni (prove orali nn. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 26, 46 e 47) alcuni commissari non hanno apposto sigle o sottoscrizioni su tutte le pagine dei verbali;

e)nella seduta della commissione del 10 marzo 2003, era stato disposto che "la valutazione espressa dal presidente della commissione su ciascun concorrente terrà conto dell’andamento complessivo dell’esame sostenuto"; l’unico significato plausibile di tale scelta è che il presidente, esercitando la propria facoltà di giudizio, non si sarebbe discostato dalle valutazioni operate dai singoli commissari; sennonché, le concrete valutazioni poste in essere dalla commissione nella sede di valutazione delle prove orali dei candidati non si sono rivelate conformi a tale regola: ed invero, in data 12 marzo 2003, il presidente ha attribuito un voto più alto di quelli espressi dagli altri commissari agli esaminati (vengono indicati i nominativi di 20 candidati);

f)nel caso del candidato Cento, in particolare, il voto del presidente è stato determinante per il conseguimento del punteggio minimo di 18/30 per l’ingresso nella graduatoria degli idonei;

g)relativamente al candidato D.B. Pasquale, esaminato il 29 maggio 2003, è stato attribuito il punteggio di 26/30 quando, applicando correttamente il criterio di calcolo previsto dall’art. 9 del DM 3/5/1996, gli doveva essere attribuito il voto di 25,60/30;

h)l’indicazione dei voti alle prove orali con elementi meramente numerici non è sufficiente e comunque, se anche lo fosse, rimane incontestato che almeno le domande formulate in sede di prova orale devono essere indicate nei verbali di esame, ciò che non consta in atti;

i)era stato previsto dalla commissione (verbale n. 1) che la prova orale di ogni candidato avesse una durata di venti minuti. Il tempo medio risulta essere quasi sempre inferiore (tra i 17 e i 19 minuti); in una occasione la prova è durata 23 minuti.

Si è costituita l’avvocatura di stato per conto del ministero della difesa.

Parte ricorrente ha depositato, in data 25 ottobre 2010, una memoria conclusiva.

Come seguono le considerazioni del Collegio.

La memoria di parte ricorrente, depositata il 25 ottobre 2010, è tardiva e, perciò, inammissibile (art. 73, D.Lvo n. 104/2010).

Con ordinanza collegiale n. 2795/2005 questa stessa Sezione ha accolto, parzialmente, l’istanza di accesso documentale avanzata dal ricorrente che ha potuto, così, estrarre copia della documentazione richiesta. Ne consegue, il sopravvenuto difetto d’interesse alla coltivazione del motivo di gravame con il quale il ricorrente aveva denunciato l’illegittimo silenzio serbato dall’amministrazione sulle istanze di accesso.

I restanti motivi di ricorso sono, invece, manifestamente inammissibili ed infondati, ciò che consente – ai sensi degli artt. 49 e 74 del D.Lvo n. 104/2010 – la definizione del giudizio senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei tutti i restanti candidati presenti nella graduatoria di merito finale impugnata dal ricorrente. né di.provvedere sulla ulteriore istanza processuale di esibizione documentale avanzata dal ricorrente in data 25 ottobre 2010.

Il ricorrente propone azione impugnatoria avverso gli atti del procedimento concorsuale per la promozione al grado di Maresciallo aiutante s. UPS, meglio indicati in epigrafe nei loro estremi, lamentandosi di non essere stato incluso nell’elenco dei promossi al grado superiore.

Nel denunciare, parte ricorrente, attraverso l’articolazione dei motivi di censura, la violazione della normativa dettata in materia di avanzamento al grado superiore ("la commissione non ha esattamente applicato le disciplinanti le modalità di svolgimento della selezione"), nonché l’eccesso di potere sotto vari profili, assume sostanzialmente l’inadeguatezza del punteggio attribuitogli, avuto riguardo agli elementi caratterizzanti il proprio curriculum, rispetto a quello attribuito agli altri parigrado promossi, in tal modo prospettando un’ipotesi di eccesso di potere in senso relativo.

Con riferimento ad entrambi i motivi di ricorso, il Collegio ritiene di doversi pronunciare nel senso della loro inammissibilità per genericità e per mancato assolvimento dell’onere di fornire un principio di prova.

Con riguardo al primo motivo di gravame (eccesso di potere in senso relativo, ma le considerazioni valgono anche per il secondo motivo di ricorso), il ricorrente – nel ricorso introduttivo – non ha offerto indicazione alcuna, dotata di una qualche concretezza, relativamente ai soggetti, da prendersi a riferimento, dalle cui valutazioni possa evincersi l’utilizzo di un metro di giudizio difforme, concessivo nei confronti dei parigrado e più restrittivo nei confronti del ricorrente; più precisamente, parte ricorrente non ha indicato una categoria di qualità o di titoli in cui la denunciata disparità di trattamento e difformità di metro di giudizio si sarebbero realizzate.

Ed infatti, il ricorrente si limita ad affermare una generica disparità di valutazione in suo danno, senza offrire indizi dai quali ragionevolmente desumere un serio sospetto di effettiva disparità e senza nulla seriamente dedurre a sostegno del denunciato vizio di eccesso di potere in senso relativo, laddove, nel processo amministrativo, incombe sul ricorrente l’onere della formulazione ed individuazione dei vizi inficianti i provvedimenti di cui si duole, sia pure nei limiti a lui consentiti dalla disponibilità degli atti, adducendo concreti elementi idonei a dimostrare quantomeno la possibilità di sussistenza dei denunciati vizi.

Parte ricorrente si limita, invece, alla enunciazione astratta del vizio di eccesso di potere in senso relativo, senza indicare – con riguardo ai tre militari indicati, sia pure esemplificativamente, a raffronto – sotto quali profili si integrerebbe tale vizio, affidando sostanzialmente l’articolazione della censura – mediante preannunciata proposizione di motivi aggiunti – all’esito dell’avvenuta acquisizione della documentazione, oggetto di istanze istruttorie di parte ricorrente, riferita indistintamente a tutti i parigrado promossi. Chiede difatti parte ricorrente, in via di accesso agli atti, l’acquisizione di tutti i documenti della procedura per esplorarne il contenuto e carpirne eventuali illegittimità, al momento agitando sospetti nonché ipotetiche irrazionalità valutative, affidate alla propria "consapevolezza" piuttosto che ad elementi sintomatici concreti, con la conseguenza che la stessa istanza di accesso (accolta con ordinanza per ossequio al diritto di difesa) si è risolta nella richiesta di atti preordinata al fine della ricerca delle eventuali illegittimità meramente enunciate e non supportate da alcun elemento indiziario. Insomma, il ricorrente si è avvalso dell’accesso agli atti come strumento per dare concreto contenuto alle censure proposte con il ricorso.

L’interessato, infatti, si limita ad affermare una generica disparità di valutazione in suo danno, senza offrire indizi dai quali ragionevolmente desumere un serio sospetto di effettiva disparità.

La dedotta censura non è stata supportata da seri indizi dimostrativi, traendo ragione proprio dagli atti di cui è stata chiesta ed ottenuta l’acquisizione.

Per le suesposte ragioni, la censura inerente il denunciato vizio di eccesso di potere in senso relativo va dichiarata inammissibile per genericità e mancato assolvimento dell’onere di fornire il principio di prova.

E’ appena il caso di precisare che nessuna influenza può avere esercitato il fatto che la graduatoria di merito, come sostenuto dal ricorrente, non recasse il punteggio conseguito da ciascuno dei promossi né l’ordine di merito; ciò in quanto la graduatoria approvata con il decreto 2326/2004 (cfr art. 2) indicava, comunque, i candidati promossi in ordine di ruolo ciò che consentiva, in sede di proposizione del ricorso, di assolvere pienamente all’onere di allegazione di un minimo principio di prova da cui il ricorrente si è, però, astenuto.

Va soggiunto, che il motivo in esame, in disparte quanto sopra esposto, s’appalesa inammissibile anche sotto altro profilo.

Ed invero, il ricorrente riprende il primo motivo di ricorso principale nei motivi aggiunti depositati l’ 11 marzo 2005. Precisamente, egli lo riprende, per meglio articolarlo, sotto il n. 6 dei motivi aggiunti. E ciò fa, perché egli stesso dichiara a pag. 9 dei motivi aggiunti di avere avuto accesso agli atti e di aver potuto procedere "all’esame dei precedenti di servizio e dei titoli". Questa circostanza gli avrebbe dovuto consentire di meglio calibrare la dedotta censura di eccesso di potere in senso relativo. Sennonché, anche in questa occasione la censura è rimasta generica limitandosi, il ricorrente, ad affermare che i controinteressati B., T. e B. (gli stessi indicati nel ricorso introduttivo) "non sembrano poter vantare risultati altrettanto brillanti"; né parte ricorrente ha indicato – nonostante questa volta fosse in gradi di poterlo fare – la categoria di qualità o di titoli in cui la denunciata disparità di trattamento e difformità di metro di giudizio si sarebbero realizzate.

La genericità e l’inconsistenza del dedotto vizio ricorrono – per le medesime ragioni appena sopra esposte – anche avuto riguardo all’eccesso di potere in senso assoluto; ed invero, il ricorrente adombra un sospetto di erronea valutazione convinto di possedere un curriculum brillante ma omette di indicare – anche dopo avere avuto accesso ai propri precedenti di servizio e titoli – quali distonie valutative emergerebbero in concreto dalla valutazione operata dalla commissione.

Ad ogni modo, la suddetta censura è infondata.

Dalla documentazione versata in giudizio, dalla relazione dell’amministrazione e dalla difesa erariale non si evince alcuna abnormità né macroscopica illogicità valutativa dei titoli posseduti dal ricorrente. La commissione ha operato in modo imparziale per tutti i candidati, applicando nei loro confronti medesimi criteri valutativi dei titoli, facendo equa applicazione di regole predefinite, espressione dell’ampia discrezionalità di cui l’amministrazione dispone in subiecta materiale ed immuni – all’esame esogeno di legittimità – da vizi logici e/o ragionevolezza; nel fare applicazione di siffatte regole, l’amministrazione non è incorsa in alcuna successiva omissione né travisamento dei fatti operando con imparzialità.

Quanto alle considerazioni di parte ricorrente sulla presunta illogicità di avere valorizzato taluni titoli (introdotte con il primo dei motivi aggiunti), esse impingono il merito dell’azione amministrativa e non possono, pertanto, trovare ingresso nel giudizio di legittimità. Le stesse, peraltro, disvelano una censura apodittica siccome articolata sull’incondivisibile presupposto che taluni incarichi non avrebbero meritato una maggiore considerazione di altri, laddove risulta evidente, invece, lo stretto legame funzionale di essi con la professionalità acquisita ed il ruolo da ricoprire.

Le stesse argomentazioni in punto di inammissibilità del dedotto vizio di eccesso di potere in senso relativo valgono per intero, e si intendono qui riprodotte, con riguardo al secondo motivo di gravame con il quale parte ricorrente sospetta che la commissione non abbia esattamente applicato le norme disciplinanti le modalità di svolgimento della selezione.

In questo caso, l’interessato ha inteso usare l’accesso come mezzo per acquisire atti al fine di rintracciare in questi eventuali illegittimità di cui non si rinviene nel ricorso alcun indizio, neppure minimo e/o sintomatico. Ed infatti, è solo con i motivi aggiunti che deduce, qui ed ora per la prima volta, ogni profilo di censura in precedenza neanche adombrato in punto di principio ma solo genericamente indicato come eventuale vizio della funzione.

Anche questa seconda censura, dunque, va dichiarata inammissibile per genericità e mancato assolvimento dell’onere di fornire il principio di prova.

L’inammissibilità del ricorso principale e del sesto motivo di doglianza introdotto con il primo dei motivi aggiunti depositati l’ 11 marzo 2005 ridonda negativamente, in termini di tardività, su tutti i restanti motivi aggiunti che dal primo gravame (introduttivo) traevano origine e persistenza di interesse.

In disparte quanto sopra in punto di inammissibilità, il ricorso s’appalesa comunque infondato.

Si reputa, al riguardo, assorbente (rispetto ad ogni altra considerazione) la constatazione del mancato superamento – da parte del ricorrente – della cosiddetta "prova di resistenza".

Va, qui, considerato che

il soggetto in questione, avendo conseguito (solo) 16,89 punti su 30, non rientra fra i 500 vincitori della procedura per il conferimento del grado di Masups per l’anno 2001;

quand’anche – aderendosi alle sue tesi – si considerassero valide altre quattro tra le risposte da lui date ai quesiti postigli, ciò non consentirebbe (ancora) all’interessato di colmare il divario che lo separa dall’ultimo dei graduati, che, di punti, ne ha ottenuti ben 17,35.

Si rileva, più in particolare

che, per ciascuna risposta esatta, non potevano (e non possono) essere assegnati – ai candidati – che punti 0,30;

che il punteggio finale attribuito al ricorrente è la risultante delle seguenti operazioni (effettuate, è bene precisarlo, nel pieno rispetto delle previsioni della "lex specialis") di calcolo: 18,30+20,70+24,40=63,40; /3=21,1333; +29,55=50,68; /3=16,89;

che, anche con l’attribuzione di quanto da lui rivendicato per la cennata "causale", il ricorrente (eseguendosi le medesime operazioni) non raggiungerebbe (pertanto) il collega classificatosi al 500° posto della graduatoria "de qua": ma si attesterebbe, infatti, alla (ancora insufficiente) quota di 18.90+21,30+24,40=64,60; /3=21,5333; +29,55=51,0833; /3=17,0277.

In ogni caso, le altre censure dedotte dal ricorrente (inidonee, anche astrattamente, a provocare il travolgimento dell’intera graduatoria di cui è causa) non poggiano su dati giuridicamente significativi.

Nessun elemento concreto è stato, invero, fornito – dall’interessato (che, contrariamente a quanto da lui sostenuto, ha potuto esercitare regolarmente il diritto di accesso agli atti) a comprova

a) della lamentata sottovalutazione dei suoi precedenti di servizio;

b) della, parimenti lamentata, violazione delle norme volte a disciplinare lo svolgimento delle prove concorsuali di cui trattasi (anche con riferimento ai poteri riconosciuti, nell’ambito della prova orale) al Presidente della Commissione) e

c) all’asserzione secondo la quale i parigrado promossi sarebbero in possesso di titoli meno rilevanti dei suoi.

Va, pure, tenuto presente

che la decisione, presa collegialmente, di considerare esatte le risposte alla domanda n.63 della prova preliminare e alla domanda n.87 della prova scritta non può (stante l’inesattezza delle soluzioni predisposte per tali domande) ritenersi arbitraria;

che, in ogni caso (ed il rispetto della "par condicio" tra i candidati risulta, quindi, pienamente rispettato), di tale determinazione hanno potuto giovarsi tutti i partecipanti alla selezione.

Si rileva, infine

che, una volta stabilitosi di utilizzare un sistema di correzione "a lettura ottica", alla Commissione non è (più) dato di pronunciarsi circa il grado di precisione (o di imprecisione) di una determinata risposta;

che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle relative domande, tutti coloro che hanno partecipato al concorso "de quo" rivestivano – formalmente – il grado (richiesto dal bando) di "Maresciallo Capo";

che (e ci si riferisce, qui, alla presunta irregolarità della composizione dell’organo) i verbali (dai quali una tale irregolarità non traspare affatto) redatti dalle Commissioni giudicatrici di un concorso fanno fede sino a querela di falso.

E dunque; atteso

che, nel caso di specie, ci si è mossi (anche per quel che concerne la mancata verbalizzazione, di cui il ricorrente si duole, delle domande poste ai candidati e delle conseguenti risposte date da questi) nel pieno rispetto delle previsioni di cui al D.P.R. n.487/94;

che l’errore di calcolo commesso in favore del candidato D.B. non è (stato) tale da influire significativamente sulla posizione di tale soggetto (che, anche in assenza di esso, resterebbe comunque tra i 500 promossi),

In conclusione, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto, mentre le spese di giudizio seguono la soccombenza nei confronti della parte resistente; nulla si dispone nei confronti dei controinteressati evocati in giudizio siccome non costituiti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali e di giudizio in favore del ministero della difesa, liquidate in Euro 2.000,00.

Nulla spese nei confronti dei controinteressati non costituiti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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