Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-12-2010) 26-01-2011, n. 2598 Ebbrezza; Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1) Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia ha proposto ricorso avverso la sentenza 7 aprile 2010 del Tribunale di Rovigo che ha applicato a M.D. la pena concordata tra le parti per i reati di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti).

Il ricorrente si duole che non sia stata disposta, con la sentenza di applicazione della pena, la confisca del veicolo (un ciclomotore) alla cui guida si trovava l’imputato.

2) Il ricorso è fondato e deve conseguentemente essere accolto.

Com’è noto il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 4 convertito nella L. 24 luglio 2008, n. 125 ha modificato il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 186 e 187 (codice della strada) con la previsione, per entrambi i reati (guida in stato di ebbrezza e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti) della confisca del veicolo salvo che appartenga a terzi.

Questa modifica risulta, per la guida in stato di ebbrezza, dal testo dell’art. 4 cit., comma 1, lett. b).

Per la guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti l’applicabilità della confisca risulta dal rinvio, introdotto dall’art. 4 cit., comma 2, lett. b), alle disposizioni dell’art. 186, comma 2, lett. c) che prevede appunto la confisca nei casi indicati.

E’ da aggiungere che la confisca è espressamente prevista, dalle norme indicate, anche nel caso di adozione del rito di applicazione della pena.

3) Nel caso in esame i reati sono stati commessi dall’imputato il (OMISSIS) e quindi successivamente all’entrata in vigore del D.L. n. 92, che già prevedeva la confisca ed è entrato in vigore il 27 maggio 2008.

La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente all’omissione indicata con trasmissione con rinvio al Tribunale che ha pronunziato la sentenza indicata.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la confisca del ciclomotore, con rinvio al Tribunale di Rovigo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *