T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 20-01-2011, n. 568 Procedimento e provvedimento disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, l’ex Maresciallo dei CC. C.D.P. ha impugnato (chiedendone, contestualmente, la sospensione dell’esecutività) il provvedimento, emesso l’11.6.2010, con cui (in buona sostanza) le competenti Autorità militari lo hanno destituito disciplinarmente dal servizio.

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 12.1.2011: data in cui il relativo ricorso è stato sottoposto (ai fini della delibazione della suindicata istanza di tutela cautelare) al prescritto vaglio collegiale, si ritiene – preavvisatene le parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

In proposito; premesso

che, con sentenza pronunciata ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., il D.P. è stato condannato a tre anni di reclusione per falso in atto pubblico, truffa aggravata, peculato e altri reati minori;

che, neppure nel corso del presente giudizio, sono stati addotti degli elementi atti – nella loro concretezza – a smentire la veridicità dei fatti posti a base di tale condanna (limitandosi, l’interessato a sollevare censure di carattere meramente formale),

si osserva

che, per giurisprudenza consolidata, l’Autorità procedente dispone di un ampio potere discrezionale nell’apprezzare i fatti disciplinarmente rilevanti e

che le valutazioni da essa compiute, sul punto, sono insindacabili (da parte del giudice della legittimità) se non per macroscopici vizi logici. (Nell’occasione assolutamente irriscontrabili).

Si rileva, a tale riguardo

che (al di là delle risultanze penali) quanto ascritto al ricorrente è, secondo il comune modo di sentire, oltremodo riprovevole;

che esso, denotando una totale mancanza del senso dell’onore e della morale, appare del tutto inconciliabile con le funzioni proprie di un membro della "Benemerita": e non può, pertanto, che renderne incompatibile l’ulteriore permanenza in questa prestigiosa Istituzione.

E dunque; atteso

che le gravate determinazioni amministrative, più che sufficientemente motivate (e prive, più in generale, di ogni invalidante vizio di forma), sono state adottate – su conforme parere della competente Commissione di disciplina – a conclusione di un’approfondita istruttoria (nel corso della quale non sono mai state disattese le garanzie difensive dell’inquisito;

che (come risulta, indubitabilmente, "per tabulas") il procedimento sanzionatorio di cui è causa si è svolto, e concluso, nell’assoluto rispetto dei termini di legge,

il Collegio – con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite – non può (appunto) che concludere per l’infondatezza delle proposta impugnativa.

P.Q.M.

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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