REGIONE VENETO LEGGE REGIONALE 13 marzo 2009, n. 4

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 «Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Veneto».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto
n. 23 del 17 marzo 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Modifica all’art. 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
«Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto».
1. L’art. 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 come
modificato dall’art. 3 della legge regionale 30 giugno2006, n. 10 e’
cosi sostituito:
«Art. 9 (Licenze di pesca). – 1. Per esercitare la pesca nelle
acque della Regione e’ necessario, oltre al consenso dell’eventuale
concessionario, essere muniti di licenza di pesca, rilasciata dalla
provincia di residenza in conformita’ a quanto stabilito dalle leggi
statali e regionali nonche’ nel rispetto delle norme sulla disciplina
delle tasse sulle concessioni regionali.
2. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle
province autonome di Trento e Bolzano ha validita’ sul territorio
regionale del Veneto.
3. Per i residenti in Veneto la licenza di pesca
dilettantistico-sportiva (tipo B1) e’ costituita dall’attestazione
del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono
riportati i dati anagrafici del pescatore nonche’ la causale del
versamento; le ricevute di versamento delle tasse di concessione
regionale devono essere esibite unitamente ad un valido documento di
identita’ e hanno validita’ dalla data di effettuazione del
versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell’anno
successivo.
4. Nelle acque classificate salmonicole e’ necessario essere
muniti del tesserino regionale rilasciato dalla provincia di
residenza, avente validita’ annuale, nel quale il titolare deve
indicare preventivamente la giornata di uscita e successivamente il
numero delle catture secondo quanto stabilito dai regolamenti
provinciali. Le province rilasciano il tesserino regionale ai
pescatori residenti in altre regioni che ne facciano richiesta.
Ciascun pescatore puo’ essere in possesso di un solo tesserino
regionale.
5. Nelle acque in concessione classificate salmonicole, previa
autorizzazione della provincia, il pescatore munito di tesserino di
associazione alla concessione, contenente le indicazioni di cui al
comma 4, puo’ essere esonerato dall’obbligo del tesserino regionale.
6. La scelta no kill deve essere preventivamente annotata sul
tesserino regionale ovvero sul tesserino di associazione alla
concessione, mediante segnatura di apposita casella.
7. Il tesserino regionale puo’ essere ottenuto previo versamento
di un importo stabilito dalla Giunta regionale, sentite le province.
8. La tassa annuale non e’ dovuta nel caso in cui non si eserciti
la pesca.
9. Non sono tenuti all’obbligo della licenza, oltre le persone
esentate dalle vigenti leggi dello Stato:
a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquacoltura e di pesca
sportiva durante l’esercizio della loro attivita’ e nell’ambito degli
stessi impianti;
b) il personale che, a norma delle vigenti leggi, e’
autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici anche
in deroga ai divieti vigenti;
c) il personale delle province o dalle stesse incaricato alle
operazioni di cui al comma 3 dell’art. 16;
d) i ricercatori in possesso di regolare permesso di pesca
scientifica rilasciato dalla provincia o dalla Regione in caso di
attivita’ che interessi piu’ province.
10. I regolamenti provinciali possono prevedere modalita’ e
criteri per il rilascio di permessi temporanei all’esercizio della
pesca dilettantistico-sportiva con validita’ non superiore ai sette
giorni. In caso di rilascio a titolo oneroso, gli importi sono
introitati dalla province e vengono destinati agli interventi in
materia di pesca dilettantistico-sportiva che competono alle stesse
ai sensi della presente legge.».

Art. 2
Modifica all’art. 10 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
«Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto».
1. L’art. 10 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e’ cosi
sostituito:
«Art. 10 (Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per minori e
anziani). – 1. Per i minori compresi tra i quattordici e i diciotto
anni di eta’, viene concessa una riduzione dell’ottanta per cento
della tassa di concessione regionale. Le ricevute di versamento
ridotto, effettuate prima del compimento del diciottesimo anno di
eta’, hanno validita’ dalla data di effettuazione del versamento fino
alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell’anno successivo.
2. I minori di anni quattordici e gli adulti che hanno compiuto
il settantesimo anno di eta’, residenti in Veneto, possono esercitare
la pesca dilettantistico – sportiva senza aver provveduto al
versamento della tassa di concessione regionale purche’ muniti di
idoneo documento di riconoscimento.».

Art. 3
Modifica all’art. 11 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
«Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto».
1. L’art. 11 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e’ cosi’
sostituito:
«Art. 11 (Licenze di pesca dilettantistico-sportiva per i
residenti all’estero). – 1. I cittadini italiani residenti all’estero
possono esercitare la pesca dilettantistico-sportiva muniti
dell’attestazione di versamento della tassa di concessione prevista
per la licenza di pesca di tipo B secondo le modalita’ e con le
condizioni previste per i residenti nella provincia.
2. I pescatori stranieri residenti all’estero possono esercitare
la pesca dilettantistico-sportiva se in possesso dell’attestazione di
versamento della tassa di concessione per licenza di pesca di tipo D,
di cui al decreto legislativo 22giugno 1991, n. 230, con validita’ di
mesi tre, da esibire unitamente a un documento di identita’.».

Art. 4
Modifica all’art. 12 della legge regionale 28aprile 1998, n. 19
«Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto».
1. Il comma 6 dell’art. 12 della legge regionale 28 aprile 1998,
n. 19 e’ cosi’ sostituito:
«6. E’ vietata l’immissione e la reimmissione nelle acque
interne di qualsiasi specie acquatica senza l’autorizzazione della
provincia.».

Art. 5
Modifica all’art. 13 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
«Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto».
1. Il comma 5 dell’art. 13 della legge regionale 28 aprile 1998.
n. 19 e’ cosi’ sostituito:
«5. Al fine di tutelare la fauna acquatica, le province hanno
facolta’ di provvedere, anche in periodi e in luoghi limitati, a
modificazioni delle misure di cattura dei pesci.».

Art. 6
Modifica all’art. 16 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
«Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto»
1. Dopo il comma 3 dell’art. l6 della legge regionale 28 aprile
1998, n. 19 e’ aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Gli oneri derivanti dalle operazioni di recupero ittico
assicurate dalle province o dagli eventuali concessionari ai sensi
della presente legge e ai fini della carta ittica sono a carico del
richiedente l’intervento.».

Art. 7
Modifica all’art. 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
«Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto»
1. All’art. 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole «che violano gli obblighi di cui
all’art. 9, comma 3» sono sostituite con le parole «che violano gli
obblighi di cui all’art. 9, comma 5»;
b) al comma 3 le parole «sul tesserino regionale e su quello di
cui all’art. 9, comma 3» sono sostituite con le parole «sul tesserino
regionale e su quello di cui all’art. 9 comma 5»;
c) al comma 5 dopo le parole «per qualsiasi semina» sono
aggiunte le parole «o reimmissione» e dopo le parole «qualora la
semina» sono aggiunte le parole «o reimmissione»;
d) dopo il comma 8 e’ aggiunto il seguente comma:
«8-bis. Per coloro che esercitano la pesca dilettantistico
sportiva e incorrono nelle infrazioni di cui al comma 7 ovvero sono
stati contravvenzionati per tre volte nel corso dello stesso anno
solare, le province dispongono la sospensione dell’esercizio della
pesca rispettivamente per un periodo di tempo da tre a cinque anni e
di un anno.».
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 13 marzo 2009
GALAN

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0499&tmstp=1255513775045

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