REGIONE EMILIA-ROMAGNA LEGGE REGIONALE 24 aprile 2009, n. 5 Ridelimitazione dei comprensori di bonifica e riordino dei consorsi

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 47 del 24 aprile 2009)
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Riordino dei comprensori di bonifica
1 . La Regione, in coerenza con quanto previsto dall’art. 27 del
decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia
finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 3 1, e ai fini
dell’esercizio delle attivita’ di bonifica, suddivide il territorio
in otto comprensori delimitati in modo da costituire unita’ omogenee
sotto il profilo idrografico ed idraulico, funzionali alle esigenze
di programmazione, esecuzione e gestione, la cui cartografia e’
allegata alla presente legge come Allegato A, denominati in via
provvisoria in ordine numerico, secondo i confini indicati
all’Allegato B.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, con atto della Giunta regionale, sentita la competente
Commissione assembleare, sono definiti i criteri per la successione
dei nuovi Consorzi di bonifica ai Consorzi esistenti nonche’ per la
formazione dei Consigli di amministrazione provvisori sulla base del
procedimento previsto dalla legge regionale 23 aprile 1987, n. 16
(Disposizioni integrative della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42
«Nuove norme in materia di Enti di Bonifica – Delega di funzioni
amministrative»). La nomina dei Consigli provvisori e’ effettuata
dall’ Assemblea legislativa.
3. Per ogni comprensorio di cui al comma i e’ istituito un
Consorzio di bonifica derivante dal riordino, mediante fusione ed
eventuale scorporo, dei Consorzi di bonifica esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge e insistenti sul territorio
dei comprensori che prende il nome del comprensorio di riferimento
cosi’ come definito con deliberazione della Giunta regionale.
4. Le variazioni di delimitazione dei comprensori non comportanti
un incremento del loro numero sono approvate con deliberazione
dell’Assemblea legislativa.
5. Dalla data di nomina dei Consigli di amministrazione
provvisori e comunque dal 1° ottobre 2009 sono istituiti i Consorzi
di bonifica previsti al comma 3, che succedono nei rapporti giuridici
attivi e passivi dei Consorzi esistenti che dalla medesima data sono
soppressi.

Art. 2
Disposizioni concernenti gli organi dei Consorzi
1. Il numero dei componenti dei Consigli di amministrazione dei
Consorzi di bonifica aventi diritto a compenso non puo’ essere
superiore a tre. La medesima disposizione trova applicazione anche
per i componenti dei Consigli di amministrazione provvisori di cui
all’art. 1, comma 2.
2. Gli organi del Consorzio di secondo grado per il Canale
emiliano romagnolo restano in carica sino alla scadenza del mandato
in essere.
3. Il Consorzio generale di bonifica della provincia di Ferrara
e’ soppresso dalla data di istituzione del Consorzio insistente sul
comprensorio C8 dell’Allegato A della presente legge che subentra nei
rapporti giuridici attivi e passivi.

Art. 3
Disposizioni inerenti situazioni specifiche
1. In presenza di specificita’ territoriali rappresentate dal
sistema di Pilastresi nonche’ dal bacino del Samoggia e del Panaro, i
Consorzi di bonifica ivi operanti pongono in essere una
programmazione e gestione delle attivita’ concordate. Per il sistema
di Pilastresi e’ prevista una commissione di vigilanza nominata dalla
Giunta regionale di cui fanno parte un rappresentante della Regione,
che la presiede ai fini della coerenza della gestione con la
sicurezza idraulica dell’intero territorio, e un rappresentante per
ogni Consorzio interessato, nonche’ una contabilita’ dedicata. I
Consorzi operanti sui territori afferenti all’associazione «Terre
d’Acqua» stipulano una convenzione con i Comuni interessati per le
attivita’ relative al bacino del Samoggia e del Panaro.
2. Qualora sussistano interessi tra loro confliggenti su aree
territoriali circostanziate la Regione esercita diretta-mente la
funzione di bonifica. A tal fine con deliberazione di Giunta viene
assunta la decisione dell’assunzione della gestione diretta della
funzione che trova applicazione a decorrere dalla comunicazione al
soggetto che esercita 1’attivita’ in via ordinaria.

Art. 4
Disposizioni sul personale
1. In sede di prima attuazione del riordino dei Consorzi e di
conseguente riorganizzazione dei servizi e degli uffici consortili
devono essere prioritariamente valorizzate le professionalita’
esistenti in conformita’ ai principi dettati dalle vigenti norme
collettive nazionali.
2. Sino alla nomina dei Consigli ordinari a seguito del periodo
transitorio legato al processo di riordino previsto dalla presente
legge, i Consorzi di bonifica non possono attivare procedure per il
reclutamento del personale, fatta eccezione per il personale
avventizio. Qualora si manifesti l’esigenza di porre in essere
meccanismi che comporti-no un diverso inquadramento del personale o
la sostituzione di particolari professionalita’, i Consorzi di
bonifica ne danno preventiva comunicazione alla Giunta regionale ai
fini della valutazione della legittimita’ rispetto al complessivo
processo di riordino. E fatto salvo il riconoscimento dei diritti
individuali maturati a norma del contratto collettivo nazionale di
lavoro.

Art. 5
Modificazioni all’art. 3 della legge regionale n. 16 del 1987
1. All’art. 3, comma 5, della legge regionale n. 16 del 1987, le
parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
2. Dopo il comma 5 dell’art. 3 della legge regionale n. 16 del
1987 e’ aggiunto il seguente:
«5-bis Il nuovo statuto di cui al comma 5 e’ deliberato dal
Consiglio di amministrazione provvisorio sulla base dei criteri
stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare
competente, e successivamente approvato dall’Assemblea legislativa
regionale.».
(Omissis).
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 24 aprile 2009
ERRANI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0437&tmstp=1255513775045

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