T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 20-01-2011, n. 562 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con il ricorso in esame, il ricorrente – collaboratore amministrativo – ha chiesto alla USL RM/23, la revisione del proprio inquadramento in applicazione della lettera "O", punto 2) dell’art. 117, DPR n. 270/1987. Egli invoca l’inquadramento nel IX livello del ruolo amministrativo dei collaboratori tecnici siccome in possesso dei requisiti seguenti:

diploma di laurea non specifica;

provenienza da un ente del parastato (INADEL);

anzianità decennale in carriera direttiva.

Espone in fatto, che la USL RM/23, con deliberazione n. 675 del 16/12/1993, ha deliberato di accogliere la richiesta di inquadramento nel IX livello. Sennonché, la Giunta regionale del Lazio, in sede i controllo preventivo, ha deciso di non approvare la deliberazione dell’amministratore straordinario della USL ritenendola illegittima per violazione di legge, sulla base delle seguenti considerazioni:

a)la deliberazione n. 675/1993 ripropone, nella sostanza, il precedente provvedimento n. 632/1992 già annullato;

b)ai collaboratori amministrativi provenienti dal parastato non sarebbe applicabile la disposizione della lettera "O", dell’art. 177, DPR n. 270/1987, la quale riguarderebbe soltanto i collaboratori tecnici;

c)la qualifica rivestita dal dr M. rientra tra quelle espressamente indicate nelle tabelle di equiparazione di cui all’allegato 2) del DPR n. 761/1979.

Il ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso:

1)erronea qualificazione dell’atto controllato in rapporto a precedente deliberazione della USL RM/23:

1.1)la deliberazione non approvata reca una motivazione nuova rispetto alla precedente richiamando la deliberazione di G.R. n. 2443/1986 che equipara la posizione dei collaboratori tecnici del parastato a quella dei collaboratori amministrativi;

2)disparità di trattamento – violazione dell’art. 117, DPR n. 279/1978:

2.1)le mansioni del collaboratore tecnico del parastato sono equipollenti a quelle del collaboratore amministrativo dello stesso comparto, posizionati per giunta allo stesso livello retributivo e funzionale;

3)errata applicazione delle tabelle di equiparazione di cui all’allegato 2) del DPR n. 270/1987 – disparità di trattamento.

Il ricorso è infondato.

La disposizione richiamata (il citato art.117), reiteratamente scrutinata in sede di legittimità, è stata qualificata come norma particolare di "primo inquadramento" avente la finalità di rivedere, all’esito dell’esperienza maturata a seguito del D.P.R. 761/79, le posizioni dei dipendenti già inquadrati sulla base degli originari criteri stabiliti dal D.P.R. 761/79, operando una selezione tra il personale di eguale qualifica al fine di assegnare trattamento poziore a coloro che, avendo svolto nelle Amministrazioni di provenienza funzioni di direzione di unità operative di una certa ampiezza, erano in grado di assicurare al Servizio Sanitario Nazionale un più elevato grado di professionalità (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 23.3.1994, n. 284).

Sicché, mentre per il personale già dipendente dei disciolti enti ospedalieri, la corrispondenza tra mansioni e qualifica era già stata operata, in ordinamenti similari quanto a profili professionali, nel citato D.P.R. 761/79, analoga operazione non era stata compiuta per i dipendenti del profilo tecnico del parastato passati alle USL, e da qui la necessità di prescrivere norme particolari, di sanatoria e di primo inquadramento, nel D.P.R. 270/87.

Per quanto sopra esposto, la differenziazione normativa, che già trova fondamento nella finalità di sanatoria, trova piena giustificazione nel diverso ruolo dei dipendenti (rispettivamente amministrativo e tecnico).

La particolare natura della disposizione in esame (art. 117, lett. "O") esclude dunque che in ordine alla stessa possa farsi questione di disparità di trattamento rispetto a categorie o posizioni in essa non comprese.

Il ricorrente deduce errata applicazione delle tabelle di equiparazione di cui all’allegato 2), DPR n. 270/1987.

Il Collegio osserva che la qualifica rivestita dal ricorrente è indicata nelle tabelle di equiparazione di cui all’allegato 2 del DPR n. 761/1979. Correttamente, pertanto, l’organo di controllo si è determinato nei divisati sensi non potendo l’amministrazione regionale operare un inquadramento in contrasto con le tabelle colà specificamente indicate.

Ed invero, ai sensi dell’art. 117, D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270 le figure professionali in tale articolo indicate (id est, collaboratore tecnico), tali in posizione di ruolo e con l’incarico formalmente attribuito (delle funzioni a fianco di ciascuna figura precisate) alla data del 20 dicembre 1979, sono inquadrate, tassativamente – senza margini di discrezionalità valutativa e/o comparativa da parte dell’amministrazione – nei livelli specificamente individuati per ciascuna figura. L’art. 117 citato non contempla affatto la figura del "collaboratore" amministrativo.

Sennonché, il ricorrente obietta che "appare del tutto equo far derivare la possibilità di un diverso inquadramento dalla incompletezza delle tabelle di equiparazione e perciò da una fortuita omissione piuttosto che da una sostanziale posizione di ruolo" e che "la posizione (di) collaboratore amministrativo da almeno 10 anni e con laurea non specifica non è espressamente prevista dalla tabella in questione per l’inquadramento nel profilo dei collaboratori amministrativi".

Se anche l’assunto fosse corretto, il Collegio osserva che "esula dai poteri del giudice amministrativo la domanda con la quale si intende conseguire una pronuncia integrativa o modificativa di un atto di natura amministrativa; nella specie, del disposto dell’art. 117 D.P.R. n. 270 del 1987 nella parte in cui non contempla la posizione specifica del ricorrente tra i destinatari del beneficio di un superiore inquadramento rispetto a quello attribuito in applicazione del D.P.R. n. 761 del 1979, rientrando la materia nella libera contrattazione delle parti sociali, il cui accordo è stato, ai sensi della L. n. 93 del 1983 recepito nel D.P.R. 270 del 1987" (cfr C.d.S. sez. IV 18/10/2002, n. 5692).

L’interessato evoca la delibera di G.R. 29 aprile 1986, n. 2443 recante "Criteri per la prima iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario addetto ai presidi, servizi ed uffici delle UUSSLL’, in ragione della quale (cfr "Ruolo amministrativo", lett.d del deliberato) "i collaboratori tecnici vanno equiparati ai collaboratori amministrativi".

Il Collegio osserva che la determinazione in parola riguarda le "Altre qualifiche non espressamente previste nell’allegato n. 2) del DPR n. 761/1979" laddove la qualifica di collaboratore amministrativo è espressamente contemplata nel citato allegato 2).

Va soggiunto, che l’art. 117, c. 1 del DPR n. 270/1987 prevede che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le sottoindicate figure professionali, tali in posizione di ruolo e con l’incarico formalmente attribuito delle funzioni a fianco di ciascuna figura indicate alla data del 20 dicembre 1979, vengono così inquadrate…".

Chiaro il riferimento operato dall’art. 117 cit. al DPR n. 761/1979 il cui art. 64, trasfuso nel menzionato art. 117, così recita: "Il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite alle unità sanitarie locali ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sarà inquadrato nei ruoli nominativi regionali in base alle tabelle di equiparazione di cui all’allegato 2. Per il personale che riveste qualifiche non espressamente indicate nelle tabelle, l’inquadramento, salvo quanto stabilito nell’art. 1, avrà luogo con riferimento a quanto previsto per le qualifiche equipollenti".

Il combinato disposto normativo implica che il D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270, per quanto attiene alla posizione funzionale di ciascun dipendente, è scindibile, nel suo contenuto d’inquadramento, in due parti, di cui una prima, confermativa in modo vincolato ed automatico delle attribuzioni già operate con il precedente contratto, ed una seconda comportante una più complessa attività non solo di rilevazione, ma anche di valutazione di posizioni formalmente possedute nei pregressi ordinamenti – sulla base di espliciti e tassativi provvedimenti attributivi di natura costitutiva e non di mero mansionismo di fatto – poi trasfusi e riplasmati nella riforma sanitaria del 1978.

Ebbene, la deliberazione giuntale richiamata dal ricorrente non solo non può avere valore costitutivo di status ma è posteriore al DPR n. 761/1979 e si pone, altresì, fuori dalla gerarchia delle fonti del diritto; essa, pertanto, non può rappresentare valido paradigma di riferimento alla stregua del quale vincolare la successiva attività dell’amministrazione, ovvero scrutinarne l’operato, ove risulti diversamente stabilito dalle rispettive fonti normative.

In conclusione, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della Regione Lazio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore della Regione Lazio che si liquidano in Euro 2.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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