REGIONE TOSCANA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2009, n. 5

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (istituzione del fondo di solidarieta’ per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4
del 25 febbraio 2009)
LA GIUNTA REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Emana
il seguente regolamento:
Vista la legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (istituzione del
fondo di solidarieta’ per le famiglie delle vittime di incidenti
mortali sul luogo di lavoro) ed in particolare l’art. 6;
Visto il parere espresso dal comitato tecnico della
programmazione (CTP) nella seduta del 4 dicembre 2008;
Vista la preliminare decisione della giunta regionale 15 dicembre
2008, n. 30;
Visto il parere della terza commissione consiliare – Attivita’
produttive e della quarta commissione consiliare – Sanita’, espresso
nella seduta congiunta del 15 gennaio 2009;
Visti i pareri delle strutture di cui all’art. 29 della legge
regionale 5 agosto 2003, n. 44 (ordinamento della dirigenza e della
struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17
marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia
di organizzazione e personale»);
Vista la deliberazione della giunta regionale 16 febbraio 2009,
n. 100;
Considerato quanto segue:
1. le Aziende USL, intervengono tempestivamente sul luogo di
lavoro in caso di infortuni mortali, e costituiscono pertanto le
strutture piu’ idonee all’espletamento dell’istruttoria per quanto
attiene alle circostanze del decesso;
2. la direzione generale della regione competente all’adozione
del provvedimento di concessione dei contributi effettua i controlli
sulle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti richiedenti, in
conformita’ alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa – Testo A);
3. la medesima direzione generale della Regione provvede al
recupero del contributo concesso nei casi di non veridicita’ delle
dichiarazioni prodotte e di mancato riconoscimento della condizione
di lavoratore deceduto per infortunio sul luogo di lavoro;
4. la terza commissione consiliare – Attivita’ produttive e la
quarta commissione consiliare – Sanita’ hanno congiuntamente emanato
un parere contenente raccomandazioni, che vengono accolte e che
comportano un adeguamento del testo;
si approva il presente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina in attuazione della legge
regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (istituzione del fondo di
solidarieta’ per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul
luogo di lavoro) le modalita’ di presentazione della domanda di
concessione del contributo alle famiglie delle vittime di incidenti
mortali sul luogo di lavoro, nonche’ lo svolgimento della relativa
istruttoria, l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni rese e
le modalita’ di recupero del contributo concesso.
2. Secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 2 della legge
regionale n. 57/2008, il contributo compete nei casi di incidente
mortale avvenuto sul luogo di lavoro nel territorio regionale Restano
esclusi gli infortuni in itinere, come definiti dall’art. 2, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
(testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Art. 2
Modalita’ di presentazione della domanda di contributo
1. I soggetti di cui all’art. 3 della legge regionale n. 57/2008
presentano domanda di concessione del contributo alla Regione tramite
1’Azienda USL nel cui territorio si e’ verificato l’incidente entro
il termine di centottanta giorni dalla data del decesso del
lavoratore; ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 5,
comma 1 della legge regionale n. 57/2008 fa fede la data di
registrazione della domanda al protocollo dell’Azienda USL.
2. In caso di sospensione del termine ordinario ai sensi
dell’art. 5 della legge regionale n. 57/2008, decorso inutilmente il
termine di sessanta giorni assegnato per la presentazione di
documentazione integrativa, il procedimento si conclude con un
provvedimento di non accoglimento della domanda di contributo.
3. La domanda deve essere predisposta unicamente utilizzando la
modulistica approvata con apposito decreto dirigenziale e deve
contenere l’indicazione completa dei requisiti richiesti per
l’erogazione del contributo.
4. Nei casi di pluralita’ di beneficiari di cui all’art. 4 della
legge regionale n. 57/2008, uno di essi puo’ presentare un’unica
domanda, con allegata apposita delega rilasciata dagli altri
beneficiari.

Art. 3
Istruttoria sulle circostanze del decesso
1. In caso di presentazione di una domanda di concessione del
contributo, le competenti strutture delle Aziende USL acquisiscono le
informazioni necessarie ad accertare che il decesso del lavoratore e’
avvenuto a seguito di infortunio sul luogo di lavoro. Tali
informazioni possono essere acquisite anche tramite l’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
e l’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA),
eventualmente previa stipula di intese ai sensi dell’art. 6, comma 3
della legge regionale n. 57/2008.
2. Al termine dell’istruttoria di cui al comma 1 la competente
struttura dell’Azienda USL trasmette la documentazione relativa alla
direzione generale della Regione competente per materia, che provvede
all’adozione del decreto dirigenziale di erogazione del contributo ed
all’effettuazione dei controlli di cui all’art. 4.

Art. 4
Effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni rese
1. La direzione generale della Regione competente per materia
effettua, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa – Testo A)
e della deliberazione della giunta regionale recante direttive per
l’applicazione del medesimo decreto, gli opportuni controlli, anche a
campione, sulla veridicita’ delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione o di atto notorio rese dai soggetti richiedenti,
avvalendosi eventualmente delle intese con le amministrazioni di cui
all’art. 6, comma 3 della legge regionale n. 57/2008.

Art. 5
Modalita’ di recupero del contributo
1. Qualora successivamente all’erogazione del contributo risulti
la non veridicita’ delle dichiarazioni di cui all’art. 4, ovvero il
mancato riconoscimento della condizione di lavoratore deceduto per
infortunio sul luogo di lavoro, come previsto dall’art. 6, comma 2
della legge regionale n. 57/2008, la direzione generale della Regione
competente per materia provvede al recupero del contributo concesso
secondo le disposizioni del decreto del presidente della giunta
regionale 19 dicembre 2001, n.61/R/2001 (regolamento di attuazione
della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 – Ordinamento contabile
della Regione Toscana) in materia di crediti extratributari.

Art. 6
Norma di prima applicazione
1. Le domande di concessione del contributo relative agli
incidenti mortali avvenuti nel periodo intercorrente tra il 1°
gennaio 2008 e la data di entrata in vigore del presente regolamento
sono presentate entro il termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del regolamento stesso.
Il presente regolamento e’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione Toscana.
Firenze, 19 febbraio 2009
MARTINI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0359&tmstp=1255513775045

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