Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-02-2011, n. 4154 Conciliazione in sede sindacale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 602/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Massa, in accoglimento della domanda proposta da F.G. nei confronti della s.p.a. Poste italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto intercorso tra le parti dal 20-2-1998 al 30-4-1998, prorogato al 30-5-1998, con conseguente esistenza di un rapporto a tempo indeterminato e condannava la società alla riammissione in servizio della lavoratrice e al pagamento in suo favore delle retribuzioni maturate.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.

La F. si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Genova, con sentenza depositata il 9-2-2006, respingeva l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con tre motivi.

La F. ha resistito con controricorso, evidenziando in primo luogo che tra le parti è intervenuto accordo transattivo con verbale di conciliazione in sede sindacale già in data 4-4-2006 (come da documento prodotto).

Motivi della decisione

II ricorso va dichiarato inammissibile.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti in data 4-4-2006 hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere ed il conseguente difetto di interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare.

La ricorrente, che ha notificato il ricorso successivamente al verbale di conciliazione, va condannata al pagamento delle spese in favore della F..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla F. le spese liquidate in Euro 18,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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