T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 20-01-2011, n. 559 Cessazione della materia del contendere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento in data 24.9.2010 ed ha chiesto accertarsi il proprio diritto ad accedere agli atti indicati nell’istanza di accesso del 14.9.2010 ed, in particolare, agli atti aventi ad oggetto il Contrammiraglio F.V. P., controinteressato nella procedura di avanzamento al grado di Ammiraglio Ispettore della Marina Militare Italiana – anno 2010, impugnata con ricorso RG n. 8427/2010.

In corso di causa, con nota depositata il 14.1.2011 il ricorrente ha dato atto di aver acquisito, con il consenso dell’Amministrazione, tutti gli atti che gli interessavano e, quindi, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.

Il Collegio, preso atto di ciò, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere ed in applicazione del principio della soccombenza virtuale pone le spese di giudizio a carico dell’Amministrazione resistente.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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