REGIONE TOSCANA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 2009, n. 6

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

Regolamento in attuazione dell’art. 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 5 dell’11 marzo 2009)
LA GIUNTA REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Emana
il seguente regolamento:

Visto l’art. 117, secondo comma della Costituzione;
Visto l’art. 117, sesto comma della Costituzione;
Visto l’art. 43, comma 2 dello statuto;
Visti altresi’ l’art. 63, comma 2 dello statuto;
Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge quadro sull’ordinamento
della polizia municipale);
Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia
di polizia comunale e provinciale);
Visto l’art. 12 della legge regionale n. 12/2006 che rinvia ad
apposito regolamento per quanto riguarda la disciplina relativa ad
uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della
polizia comunale e provinciale;
Visto altresi’ il comma 3 dell’art. 23 della medesima legge
regionale n. 12/2006 che obbliga gli enti locali ad uniformarsi a
quanto stabilito dal presente regolamento entro centottanta giorni
dalla sua entrata in vigore;
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella
seduta del 16 ottobre 2008;
Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’art. 29
della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della
dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla
legge regionale 17 marzo 2006, n. 26 «Riordino della legislazione
regionale in materia di organizzazione e personale»);
Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 24 novembre
2008, n. 10, con la quale e’ stato approvato lo schema del suddetto
regolamento ai fini dell’acquisizione del parere del Consiglio
regionale ai sensi dell’art. 42, comma 2, dello statuto;
Visto il parere della I Commissione consiliare – Affari
istituzionali, espresso nella seduta del 20 gennaio 2009;
Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso
nella seduta del 20 febbraio 2009;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2009,
n. 126;
Considerato quanto segue:
1. la necessita’ di dare attuazione a quanto previsto dall’art.
12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di
polizia comunale e provinciale) che prevede un regolamento regionale
per la disciplina di «Uniformi, veicoli, strumenti e tessere di
riconoscimento»;
2. la necessita’ di procedere ad integrale revisione della
normativa regionale relativa ad uniformi, veicoli, strumenti e
tessere di riconoscimento che costituiscono dotazione della polizia
comunale e provinciale;
3. l’opportunita’ di garantire su tutto il territorio regionale
l’uniformita’ della disciplina degli elementi identificativi e delle
principali dotazioni della polizia municipale e provinciale;
4. l’opportunita’ di uniformare, in primo luogo, il simbolo e
il logotipo utilizzato dalle polizie locali toscane, anche per quanto
riguarda il carattere ed il colore del medesimo;
5. la necessita’ di elencare e descrivere in maniera
dettagliata gli indumenti costituenti le varie tipologie di uniformi,
in primo luogo quella ordinaria e, secondariamente, quelle delle
varie specializzazioni che caratterizzano il concreto impiego
dell’operatore;
6. l’esigenza di individuare i segni distintivi del grado
apposti sull’uniforme ed assegnati all’operatore in ragione della
categoria di appartenenza;
7. l’opportunita’ di promuovere l’omogeneita’ delle strutture
di polizia locale toscane anche attraverso l’individuazione e la
descrizione delle caratteristiche fondamentali, in particolare il
colore di base ed il colore delle bande sulla carrozzeria,
dell’allestimento dei veicoli, compreso il posizionamento di scritte,
contrassegni ed accessori;
8. l’obbligo di individuare i «presidi tattici difensivi» (art.
6, comma 1, legge regionale n. 12/2006) ovvero strumenti di
autotutela che possono costituire la dotazione dell’operatore, e
quindi stabilire che la concreta assegnazione dei medesimi sia fatta
oggetto di specifici accordi in sede locale;
9. l’esigenza altresi’ che il concreto impiego degli strumenti
di autotutela venga preceduto da un apposito modulo finalizzato
all’addestramento, da svolgersi presso la Scuola interregionale di
polizia locale costituita dalla Regione Toscana insieme alle Regioni
Emilia-Romagna e Liguria ed al Comune di Modena di cui all’art.
10-bis della legge regionale n. 12/2006;
10. l’opportunita’ di uniformare anche i contenuti ed i colori
della tessera di riconoscimento, documento del quale e’ dotato ogni
operatore della polizia municipale e provinciale;
11. di accogliere il parere della I Commissione «Affari
istituzionali» del Consiglio regionale nella parte relativa in cui si
chiede che la scelta delle dotazioni accessorie sia oggetto di
confronto in sede di contrattazione decentrata, mediante la
riformulazione degli articoli 3 e 10 del presente regolamento in cui
si e’ previsto uno specifico accordo locale per tali strumenti;
12. di accogliere il parere della I Commissione «Affari
istituzionali» del Consiglio regionale nella parte in cui chiede che
le indicazioni dei gradi delle uniformi siano in coerenza con il CCNL
e oggetto di confronto con le rappresentanze di categoria in quanto
il presente regolamento e’ conforme alle previsioni del CCNL;
13. di non poter accogliere il parere della I Commissione nella
parte in cui si chiede che la disciplina dei limiti d’uso delle
dotazioni accessorie, tra cui gli strumenti di autotutela, sia
rimessa alla contrattazione decentrata per due motivi:
a) l’art. 6, comma 2 della legge regionale n. 12/2006
stabilisce una disciplina generale con «regola-mento» delle modalita’
d’impiego di tali strumenti senza intervento della contrattazione
decentrata (analogamente la lettera f) del comma 1 dell’art. 12);
b) nel citato art. 6, comma 2 si esercita una competenza
regionale nell’ambito della sicurezza del lavoro dato che in esso si
parla di «Rischi professionali e per la tutela dell’incolumita’
personale»; in questo specifico ambito competenziale detto comma e’
superato dal successivo art. 74 del decreto legislativo n. 81/2008
(Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) per il
quale non costituiscono dispositivi per la protezione dei rischi da
lavoro «le attrezzature di protezione individuale» assegnate alle
forze in servizio di ordine pubblico; ne consegue che la regolazione
delle modalita’ d’uso degli strumenti di autotutela non necessita di
apposita disciplina regionale considerando anche che, ex comma 3
dell’art. 10 del presente regolamento, tali strumenti sono in
dotazione solo a specifiche categorie di agenti la disciplina del cui
ruolo, per la loro qualifica di agenti od ufficiale di polizia
giudiziaria, spetta in esclusiva allo Stato;
14. di non poter accogliere il parere del Consiglio della
Autonomie locali nella parte in cui si chiede che «si intervenga in
questa fase di prima attuazione con una proroga dei termini previsti
per l’adeguamento dei regolamenti degli enti locali» in quanto si
tratta di ambiti disciplinati dalla legge (si veda il comma 3
dell’art. 23 della legge regionale n. 12/2006);
15. di precisare, in relazione alla parte di detto parere del
consiglio delle autonomie locali in cui si chiedono «incentivi per
dar[.]e attuazione» al presente regolamento, che l’obbligo posto
dalla legge regionale n. 12/2006 concerne l’adeguamento dei
regolamenti locali e non l’obbligo di immediato rinnovo delle
dotazioni oggetto della presente disciplina regolamentare;

si approva il presente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
(art. 12 legge regionale n. 12/2006)
1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 3
aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e
provinciale), disciplina:
a) le caratteristiche delle uniformi sulla base delle diverse
circostanze e specialita’ di impiego;
b) gli elementi identificativi dell’operatore, dell’ente di
appartenenza e della Regione Toscana;
c) i distintivi di grado, attribuiti in relazione al profilo ed
alle funzioni conferite all’interno della struttura di polizia
locale;
d) le categorie e le caratteristiche generali degli eventuali
contrassegni di specialita’ o incarico, anzianita’ ed onorificenza,
apponibili sulla uniforme;
e) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori
nonche’ il colore dei veicoli o dei mezzi operativi in dotazione agli
organi di polizia locale;
f) le caratteristiche dei presidi difensivi di cui all’art. 6
della legge regionale n. 12/2006 e relative modalita’ di impiego;
g) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento fornite
da ciascun ente agli operatori di polizia locale.

Art. 2
Simbolo, logotipo e carattere
(art. 12, legge regionale n. 12/2006)
1. Il simbolo della polizia municipale e provinciale, riprodotto
nell’allegato A al presente regolamento, e’ il Pegaso in argento
nella forma adottata come stemma della Regione Toscana con la legge
regionale 3 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina dello Stemma, del
Gonfalone e del Sigillo della Regione). Le dimensioni del simbolo
sono proporzionate alla collocazione.
2. Il logotipo, riprodotto nell’allegato A al presente
regolamento, consiste nella scritta «Polizia Municipale» oppure
«Polizia Provinciale» in carattere avant garde in colore bianco su
fondo rosso, con lettere in positivo. E’ utilizzato nella versione su
una sola riga oppure su due righe.
3. Le scritte sugli indumenti componenti l’uniforme, sui veicoli,
sulle tessere di riconoscimento e su ogni altro oggetto adottano il
carattere avant garde. Le dimensioni del carattere, ove non indicate
negli allegati al presente regolamento, sono proporzionate alle
dimensioni del supporto.

Art. 3
Tipologie di uniforme
(art. 12 legge regionale n. 12/2006)
1. L’uniforme degli appartenenti alla polizia municipale ed alla
polizia provinciale si distingue in:
a) uniforme ordinaria;
b) uniforme per reparti che espletano in maniera continuativa
il servizio automontato;
c) uniforme per reparti che espletano in maniera continuativa
il servizio motomontato;
d) uniforme per servizio a cavallo;
e) uniforme per reparti che espletano in maniera continuativa
il servizio in bicicletta;
f) uniforme per servizio su demanio marittimo;
g) uniforme per servizio su natante;
h) uniforme per servizio montano;
i) completo operativo;
l) uniforme di rappresentanza per agenti;
m) uniforme di rappresentanza o cerimonia per dirigenti e
personale categoria D;
n) uniforme di gala per dirigenti e personale categoria D;
o) uniforme storica;
p) indumenti ad alta visibilita’.
2. Le dotazioni e le modalita’ di uso del vestiario descritte
dalle lettere da b) a p) del comma 1 possono essere oggetto di
accordi in sede locale.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0360&tmstp=1255513775046

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