T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 20-01-2011, n. 557 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso introduttivo del giudizio e motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato: la graduatoria di merito pubblicata con Decreto Dirigenziale n. 45 del 10.4.2009 relativa al concorso per l’immissione nel ruolo C.E.M.M. dei volontari di truppa in "servizio permanente" della Marina Militare, categoria SSAL/Furieri Logistici, limitatamente alla parte in cui il ricorrente risulta collocato al 15° posto su 13 posti utili, con punti 24,478 e, dunque, in posizione non utile ai fini dell’immissione in servizio permanente; di ogni altro atto conseguente e successivo quand’anche non conosciuto; – la graduatoria finale di merito rideterminata con decreto dirigenziale n. 29 del 9 settembre 2010.

Avverso gli atti impugnati sono state proposte censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diverso profili: violazione e falsa applicazione del bando di concorso; eccesso di potere per contraddittorietà e manifesta illogicità; in particolare, il ricorrente ha rilevato di aver partecipato al concorso anche l’anno precedente, così come M., C. e D.P., che allora lo seguivano in graduatoria, mentre nella fattispecie lo hanno illegittimamente superato; infatti, in occasione della partecipazione al concorso contestato, i tre controinteressati indicati, malgrado fossero in congedo e, quindi, non avessero avuto la possibilità di ottenere punteggi aggiuntivi, hanno scavalcato il ricorrente.

A seguito dell’istruttoria disposta dal Collegio, l’Amministrazione ha rivalutato i titoli degli interessati (cfr. schedepunteggi allegate al verbale n. 80 del 22.10.2009) confermando il punteggio dello Stante pari a 24,478 e la conseguente posizione in graduatoria (20° posto: cfr. allegato al verbale n. 113 del 9.12.2009).

L’interessato ha proposto ulteriori censure avverso la graduatoria pubblicata con decreto dirigenziale n. 45 del 10.4.2009, ma le stesse risultano infondate in quanto l’interessato lamenta che l’Amministrazione avrebbe valutato diversamente i medesimi titoli in occasione di due concorsi, ma dall’esame dei due bandi emerge che i titoli richiesti ed i criteri di valutazione erano diversi in relazione alla valutazione dei giorni di consegna semplice irrogata, dei titoli di studio, e dei giorni di servizio e di missione effettivamente svolti (cfr. art. 8 del bando e all.ti 813 parte resistente).

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

lo rigetta;

condanna il ricorrente ala pagamento delle spese, competenze ed onorari di difesa all’Amministrazione resistente, liquidate nella somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00);

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa,

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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