T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 20-01-2011, n. 553

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso regolarmente notificato e depositato il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe deducendo i seguenti fatti:

Il ricorrente viveva nella Repubblica Federale della Jugoslavia e per motivi politici, in quanto appartenente al partito della opposizione, dovette fuggire e lasciare definitivamente il suo Paese.

Con decisione del 5 luglio 2005 la Commissione Nazionale per il diritto di asilo ha deciso di non riconoscergli lo status di rifugiato.

Deduce il ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente.

All’udienza pubblica del 1 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Con il ricorso in trattazione si impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con cui la Questura di Roma ha disposto il rifiuto del permesso di soggiorno per asilo politico in base alla decisione della Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato che ha ritenuto di non riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato nella seduta del 5 luglio 2005.

Il medesimo ricorso, come già ripetutamente affermato dalla Sezione in precedenti analoghi (v. tra le numerose pronunce le sentenze nn. 11778 del 26 novembre 2009, 7166 e 7178 del 20 luglio 2009 e 7702 del 30 luglio 2009), è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo.

Come, infatti, è stato recentemente affermato dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione – ordinanza n. 19393 del 9 settembre 2009 – "la situazione giuridica dello straniero, che richieda il rilascio di permesso per ragioni umanitarie, ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali con la conseguenza che la garanzia apprestata dall’art. 2 cost. esclude che dette situazioni possano essere degradate a interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidata solo l’accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell’esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservate al legislatore. La giurisdizione sui diritti umani fondamentali, in mancanza di una norma espressa che disponga diversamente, spetta al giudice ordinario".

A tale conclusione la predetta Suprema Corte è pervenuta sulla base della considerazione che, nell’attuale quadro legislativo e regolamentare, la valutazione degli elementi per il riconoscimento della protezione principale, secondaria ed umanitaria sono attribuiti alla Commissione Territoriale o Nazionale – essendo, sotto tale profilo, irrilevante il procedimento seguito per il riconoscimento di tale status – il che porta ad "escludere alcun margine di discrezionalità in tale valutazione" da parte della Questura, con conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario in ordine ai provvedimenti della medesima Questura che negano il permesso per motivi umanitari di cui all’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario (art. 11 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la inammissibilità del ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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