T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 20-01-2011, n. 551 Vincoli storici, archeologici, artistici e ambientali; Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe, regolarmente notificato e depositato, la odierna ricorrente impugna ildecreto ministeriale di imposizione di vincolo archeologico emesso dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali in data 4 febbraio 1993 con riguardo ai mappali 112125127128 del foglio 37, notificato, unitamente alla relazione tecnica e planimetrica, a mezzo del Messo Comunale di Anagni in data 18 marzo 1993.

Deduce la ricorrente la illegittimità del decreto impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente.

Alla udienza del 1 dicembre 2010 il ricorso era trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Sulla materia di cui si discute, il Collegio reputa opportuno il richiamo alla giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato VI, n. 111 del 2007 e precedenti ivi indicati), per la quale:

– il vincolo archeologico indiretto è imposto su beni e aree circostanti quelli sottoposti a vincolo diretto per garantirne una migliore visibilità e fruizione collettiva o migliori condizioni ambientali e di decoro ed è legittima anche l’imposizione di un divieto assoluto di edificazione;

– il provvedimento impositivo deve indicare il bene oggetto del vincolo, le cose in funzione delle quali esso è imposto e le ragioni della tutela;

– la contiguità con il bene direttamente tutelato non è solo fisica, o di carattere stilistico o estetico tra le aree, ma può essere giustificata anche per esigenze storiche concernenti i monumenti e le popolazioni circostanti;

– il vincolo archeologico è espressione di valutazioni tecnicodiscrezionali, sindacabili dal giudice amministrativo sotto il profilo della congruità e della logicità della motivazione, e la sua ampiezza, finalizzata a creare una fascia di rispetto intorno al bene archeologico, è sindacabile in sede di legittimità soltanto per macroscopica incongruenza e illogicità;

– per la salvaguardia dell’integrità, del decoro e del godimento del complesso archeologico e per consentire la prosecuzione delle ricerche senza che l’intervento dell’uomo le pregiudichi, può essere sottoposta a vincolo anche un’area estesa ove siano stati rinvenuti reperti di particolare interesse pubblico.

Nella specie, il provvedimento impositivo afferma "l’importante interesse archeologico" dell’area in cui insistono le "mura di Anagni" e del versante occidentale della città di Anagni nel quale sono conservati alcuni tratti delle mura "comprendenti due ampi emicicli di notevole altezza, databili fra la fine del III e la metà del II sec. a.C.". Nel provvedimento, peraltro, si dà atto che risulta "necessario creare un’area di rispetto per mantenere inalterate le condizioni ambientali e di godibilità della zona antistante il tratto suddetto dell’antica cinta muraria, che verrebbe gravemente compromessa da ulteriori costruzioni, poiché esse ne impedirebbero la visuale e potrebbero inoltre causare, con lavori di sbancamento, smottamenti di terreno con grave danno alla stabilità delle mura medesime".

Alla luce dei precedenti giurisprudenziali e della situazione in fatto che ha determinato l’adozione dell’atto impugnato, devono essere respinte in quanto infondate tutte le censure proposte nel presente giudizio.

Con la prima censura l’odierna ricorrente lamenta la illegittimità del provvedimento per violazione di legge ed eccesso di potere sotto il profilo della illogicità del vincolo in relazione alla esigenza di effettuare eventuali opere infrastrutturali e vegetative con riguardo agli immobili già presenti nella zona vincolata.

L’assunto è infondato.

L’imposizione di vincolo archeologico su un determinato terreno non esclude – ferma restando la necessità d’acquisizione dell’autorizzazione da parte della competente Soprintendenza chiamata a valutare, ai sensi degli art. 11 e 12 l. 1 giugno 1939 n. 1089, la compatibilità della costruzione con la fruibilità dei beni assoggettati a vincolo – la possibilità di eseguire eventuali interventi di bonifica o di contenimento dei terreni né, in linea di principio, l’edificabilità essendo astrattamente concepibile un particolare tipo di costruzione realizzato senza che i reperti archeologici subiscano un uso incompatibile col loro carattere storico o artistico. Ne consegue, che il vincolo archeologico di norma ha carattere conformativo della proprietà, per cui le limitazioni che ne conseguono non costituiscono manifestazione della potestà espropriativa, bensì appunto di quella conformativa della proprietà privata ammessa senza indennizzo dall’art. 42 comma 2 cost. (in senso conforme si veda TAR Puglia, Bari, Sez. II, 3 settembre 2002, n. 3815).

Sotto tale profilo, del resto, la stessa Soprintendenza ha rilevato – nella nota prot. MBACSBALAZ n. 13221 in data 8 novembre 2010 – come l’imposizione del vincolo indiretto non preclude che possano essere autorizzati eventuali progetti o interventi compatibili con le esigenze di tutela e le prescrizioni del vincolo, mirando lo stesso a far sì che non fosse ulteriormente messo in pericolo il contesto ambientale.

Con una seconda, quarta e quinta censura si deduce la illegittimità del provvedimento impugnato

sotto il profilo della illogicità del vincolo in relazione alla situazione fattuale della zona che, risultando posta in una fascia altimetrica di gran lunga inferiore rispetto a quella delle "mura", non consentirebbe in ogni caso la visione delle stesse.

Le censure sono infondate.

Così come si legge nello stesso provvedimento impugnato l’imposizione del vincolo si è resa necessaria non solo per garantire che non vi fosse alcun impedimento alla visuale delle "mura" ma anche e soprattutto al fine di "creare un’area di rispetto per mantenere inalterate le condizioni ambientali e di godibilità della zona antistante il tratto suddetto dell’antica cinta muraria, che verrebbe gravemente compromessa da ulteriori costruzioni, poiché esse ne impedirebbero la visuale e potrebbero inoltre causare, con lavori di sbancamento, smottamenti di terreno con grave danno alla stabilità delle mura medesime".

Non v’è dubbio, allora, che la motivazione del provvedimento impugnato si fondi non solo sulla necessità di preservare una visuale delle antiche "mura", ma anche con riferimento alla necessità di tutelare l’intero assetto ambientale al fine di evitare possibili cedimenti della zona sottostante le antiche mura.

Con una terza e sesta censura la ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento impugnato

sotto il profilo della illogicità del vincolo in relazione alla ampiezza del vincolo ed alla distanza degli stessi rispetto alle mura.

Le censure sono inammissibili e, comunque, infondate.

Rileva il Collegio come secondo la giurisprudenza pacifica siffatti motivi sono inammissibili poiché la ricorrente sostituisce le sue valutazioni a quelle tecnicodiscrezionali proprie dell’autorità incaricata della specifica tutela.

D’altra parte, come rilevato, nello stesso provvedimento impugnato si fa riferimento non solo alla "visuale" quanto anche e soprattutto alla compromissione della zona antistante il tratto murario che potrebbe cedere con grave danno alla stabilità delle mura medesime.

Quanto, infine, alla censura contenuta nell’ultimo motivo di ricorso è sufficiente osservare che l’imposizione di un vincolo archeologico necessita di indagini e approfondimenti che possono richiedere anche molto tempo oltre che opportuni finanziamenti non sempre disponibili, con la conseguenza che non appare illogica la scelta di sottoporre a vincolo una determinata zona anche a distanza di vari anni ed anche successivamente alla edificazione di manufatti; anzi, il vincolo indiretto si giustifica maggiormente con la esigenza di non consentire o comunque regolare un siffatto sfruttamento una volta accertato l’interesse archeologico del sito proprio al fine di preservare l’intera zona (si veda, sul punto, Cons. Giust. Amm. Sicilia, Sez. giurisd., 29 dicembre 1997, n. 579 e TAR Lazio, Sez. II, 23 gennaio 1997, n. 235 "anche nel caso in cui precedentemente l’amministrazione dei beni culturali ed ambientali non abbia immediatamente introdotto un vincolo, non si configura un’ipotesi di consumazione dei poteri di tutela di cui alla l. 1 giugno 1939, n. 1089. Premesso ciò, sulla scorta di nuove verifiche e valutazioni, non è preclusa, anche a distanza di tempo, l’imposizione di limiti e divieti a tutela dell’interesse archeologico precedentemente non esaurientemente considerato e protetto").

Conseguentemente e per i motivi esposti il ricorso è infondato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *