T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 20-01-2011, n. 550

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso regolarmente notificato e depositato gli odierni ricorrenti impugnano il provvedimento in epigrafe deducendo i seguenti fatti:

La sera del 13 settembre 1982 A.A. veniva ucciso nel centro abitato di Campobello di Mazara.

Dell’omicidio venivano ritenuti responsabili e condannati alle pene di legge, in concorso tra loro ed altri A.P. e V.S. con sentenze irrevocabili.

Con istanza trasmessa al Ministero dell’Interno tramite la Prefettura di Trapani, le ricorrenti chiedevano la concessione dei benefici previsti dalla L. n. 302/1990 a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Con istanza trasmessa al Ministero dell’Interno in data 23 gennaio 2008 la ricorrente R.S., in considerazione del tempo trascorso dal momento della presentazione della istanza, rivolgeva un appello affinché venisse esaminata detta istanza.

Con il provvedimento oggetto di impugnazione il Ministero rigettava l’istanza.

Deducono le ricorrenti la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente.

All’udienza pubblica del 1 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Come già affermato dalla Sezione in numerosi precedenti analoghi, in adesione all’orientamento prevalente in giurisprudenza, le controversie relative al riconoscimento della speciale elargizione per le vittime di terrorismo e della criminalità organizzata, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (T.A.R. Lazio Sez. II quater, n. 5536 e n. 5535 del 18.06.2007 nonché, da ultimo, T.A.R. Lazio Sez. II quater, n. 10840 del 5.11.2009).

In tali precedenti la Sezione ha ricordato che sia il Consiglio di Stato (cfr.di recente, Consiglio Stato, sez. VI, 18 settembre 2009, n. 5618, nonché in precedenza Sez. VI, n. 1338 del 14.3.2006; n. 5164 del 6 settembre 2006) sia la Corte di Cassazione (sentenze n. 1442 dell’11 febbraio 1998; n. 11377 del 22 luglio 2003) – già sotto l’imperio della L. n. 466 del 13 agosto 1980 rubricata "Speciali elargizioni in favore dei dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche" – avevano chiarito che i soggetti beneficiari erano titolari di un vero e proprio diritto soggettivo all’elargizione in questione, dovendosi negare che a riguardo si potesse configurare un potere discrezionale in capo alla pubblica amministrazione.

Tale principio si attaglia anche alla L. n. 302/90,che ha disciplinato la indennità in questione come obbligazione a carico della amministrazione stessa.

Sulla questione in esame, infatti, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, si è ripetutamente pronunciata nel senso che le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all’erogazione della speciale elargizione prevista dalla citata normativa, essendo la Pubblica amministrazione priva di ogni potestà discrezionale, sia con riguardo all’entità della somma da erogare, prefissata dalla legge, sia con riguardo ai presupposti dell’erogabilità, circoscritti alla qualificazione dell’evento criminoso come riconducibile ad atti di terrorismo o di criminalità organizzata (Cass., Sezioni Unite, 21 luglio 2003, n. 11337, 11 febbraio 1998 n. 1442, riferite alla L 13 agosto 1980 n. 466).

Più particolarmente, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto che l’attività diretta all’accertamento dei requisiti previsti dalla legge, anche ove dovesse avere carattere non semplicemente ricognitivo, ma valutativo, è estranea al concetto di discrezionalità amministrativa; dal che consegue che l’indennità in questione, in applicazione di tali principi, è "oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo, in quanto in ordine alla sua corresponsione, non residua alcun margine di discrezionalità, una volta che i competenti organi amministrativi abbiano compiuto, con esito favorevole per il richiedente, l’istruttoria" (cfr., in tale senso, Cass., Sezioni Unite, n. 11337/2003).

Il principio affermato nella pronuncia anzidetta, anche se riferito alla L. 23 agosto 1980, n. 466, è stato ritenuto dalla medesima Corte regolatrice pure pertinente alla successiva L. n. 302/1990 ed è stato ribadito di recente dalla stessa Corte di Cassazione con le decisioni nn. 26626 e 26627 del 18 dicembre 2007. Il principio inoltre è stato da tempo risalente recepito anche dalla giurisdizione amministrativa (T.A.R. Lazio, Sez. I ter, 23 settembre 2003 n. 772,; T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, 4 febbraio 2004, n. 63; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V, 26 marzo 2007, n. 2823; Cons. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2006, n. 1338; T.A.R. Lazio, Sez. I ter, 10 luglio 2008, n. 6619)

Non v’è dubbio, quindi, che la fattispecie oggetto del presente ricorso rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (art. 11 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

Le spese di giudizio possono compensarsi tra le parti in causa sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la inammissibilità del ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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