T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 20-01-2011, n. 545 Professori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, professore associato di Diritto canonico ed ecclesiastico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Cassino, con domanda del 192008, esercitava l’opzione ai sensi di cui ai commi 17 e 19 dell’art 1 della legge n° 230 del 4112005 per il nuovo regime previsto da tale legge, per il mantenimento in servizio fino al settantesimo anno di età.

Con decreto rettorale n° 732 dell’892008 è stata accolta la domanda di opzione prevedendo il collocamento a riposo al compimento del settantesimo anno di età.

Successivamente, a seguito della nota del Ministero dell’Università del 6102008, che interpretava il comma 17 come comprensivo del prolungamento biennale del servizio, nel senso di prevedere il limite di età di sessantotto anni, l’Università di Cassino, con decreto rettorale del 10122009, revocava il decreto dell’ 892008 e disponeva il collocamento a riposo al raggiungimento dei sessantotto anni, salva la concessione del prolungamento biennale ai sensi dell’art 16 del d.lgs n° 503 del 1992 come modificato dall’art 72 del d.l. n° 112 del 2008.

Avverso tale provvedimento è stato proposto il presente ricorso notificato il 2942010 per i seguenti motivi:

incompetenza; violazione dei principi generali in tema di revoca di provvedimenti amministrativi; eccesso di potere per difetto dei presupposti; vizio del procedimento; sviamento;

violazione e falsa applicazione dell’art 7 della legge n° 241 del 781990 e dei principi generali in tema di procedimento amministrativo; eccesso di potere per vizio del procedimento; difetto di motivazione; sviamento;

violazione e falsa applicazione dell’art 72 comma 7 e segg. del d.l n° 112 del 2008; degli artt 1 commi 17 e 19 dell’art 1 della legge n° 230 del 2005; violazione dei principi generali in tema di abrogazione;

eccesso di potere per difetto dei presupposti; difetto di motivazione; sviamento;

Si è costituita l’Università eccependo la tardività e l’infondatezza del ricorso.

All’udienza pubblica del 3122010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare deve essere respinta l’eccezione di tardività sollevata dall’Avvocatura dello Stato.

Il ricorrente propone, infatti, una domanda di accertamento del diritto a rimanere in servizio fino al settantesimo anno di età, nell’ambito del rapporto di lavoro di professore universitario, rientrante nella giurisdizione esclusiva di questo giudice ai sensi dell’art 3 del d.lgs. n° 165 del 2001.

Nel merito il ricorso è fondato.

Come già affermato in alcuni precedenti della sezione (sez III n° 33196 del 2010) l’art 1 della legge n° 230 del 4112005 (cd. legge Moratti), contenente nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari, prevede al comma 17 un nuovo limite di età per il collocamento a riposo: " per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età". Ai sensi del comma 19 del medesimo articolo, i professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l’assegno aggiuntivo di tempo pieno. I professori possono optare per il regime di cui al presente articolo e con salvaguardia dell’anzianità acquisita.

Il professore ricorrente ha esercitato l’opzione di cui al comma 19 ed è pertanto pacifica l’applicazione del regime previsto dalla legge Moratti.

Secondo l’interpretazione dell’Università, in base ad un orientamento espresso dal Ministero dell’Università, la norma deve essere letta nel senso che il limite ordinario di collocamento a riposo è stato previsto dalla legge Moratti al compimento dei sessantotto anni (alla fine dell’anno accademico nel quale sono stati compiuti i sessantotto anni), salva l’applicazione del prolungamento biennale, non più obbligatorio ma discrezionale a seguito del d.l. 112 del 2008.

Tale interpretazione non può essere condivisa.

A parte il netto contrasto con il dato testuale della norma, che prevede il limite di età di settanta anni, la legge Moratti ha introdotto radicali modifiche nell’assetto dell’organizzazione universitaria ed in particolare nel rapporto dei professori universitari, tanto da dover salvaguardare con una norma, come quella del comma 19, il regime precedente. In particolare, ai fini dell’età per il collocamento a riposo sono stati equiparati i professori ordinari e associati, per i quali prima era previsto il limite di età di sessantacinque anni.

E’ evidente, dunque, che la legge Moratti ha voluto prevedere un limite unico per tutti.

La espressione "ivi compreso il biennio", dunque, deve essere interpretata in relazione alla situazione vigente al momento di entrata in vigore della legge Moratti, per cui alcuni professori, in particolare gli associati, avevano già usufruito del biennio di prolungamento dopo il compimento dei sessantacinque anni.

La norma è, quindi, chiara, oltre che sotto il profilo testuale, anche in relazione a tale contesto, nel volere parificare tutte le posizioni, con un limite unico ed invalicabile indipendentemente dalla avvenuta fruizione del biennio.

Il riferimento al biennio indica, quindi, che il limite di settanta anni non può essere in alcun caso superato, anche con la avvenuta fruizione del biennio, non che il limite massimo sia costituito dai sessantotto anni.

Tale interpretazione è confermata dal fatto che il biennio è regolato dalla legge n° 503 del 1992 per tutti i dipendenti pubblici e come tale poteva, così come è avvenuto, essere oggetto di modifiche legislative.

Sarebbe stato, inoltre, del tutto irragionevole far dipendere un regime introdotto ex novo, proprio al fine di uniformare le varie situazioni create dalla stratificazione di varie leggi nel tempo, dalla previsione di un limite di età introdotto per relationem ad una altra disciplina legislativa.

E’ evidente, dunque, che la norma fondamentale posta dal comma 17 sia costituita dalla previsione del limite di età di settanta anni; mentre il riferimento al biennio di cui all’art 16 della legge n 503 del 1992 serve solo ad evitare il superamento di tale limite di età a seguito del prolungamento biennale del servizio.

La legge Moratti è, infatti, una disciplina speciale, che riguarda i professori universitari, rispetto alla disciplina generale dell’art 16 del dlgs. n° 503 del 1992, relativa a tutto il pubblico impiego.

La conferma di tale interpretazione si trova, altresì, nella abolizione del periodo di fuori ruolo prevista dalla legge Moratti, che ribadisce la volontà del legislatore di prevedere un limite unico per il collocamento a risposo a settanta anni, senza differenziazioni.

Il professore ricorrente, avendo esercitato l’opzione, di cui al comma 19, per l’applicazione del nuovo regime di cui al comma 17 della legge Moratti, ha, quindi, diritto, in base alle norme vigenti, a rimanere in servizio fino alla fine dell’anno accademico successiva al compimento del settantesimo anno di età.

Sotto tale profilo il ricorso è fondato e deve essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato.

L’accoglimento per tale motivo di ricorso comporta l’assorbimento delle ulteriori censure.

In considerazione della novità della questione, al momento di proposizione del ricorso, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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