Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-12-2010) 26-01-2011, n. 2680 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 1 giugno 2009 il tribunale di Teramo, in composizione monocratica, dichiarava B.S.M. colpevole del reato di cui all’art. 650 c.p., a lui contestato In conseguenza dell’inosservanza dell’invito emesso dal NOR Carabinieri di Alba Adriatica il 7.2.2008 a presentarsi presso l’ufficio immigrazione della Questura di Teramo il giorno successivo, per regolarizzare la sua posizione di soggiorno nel territorio dello Stato, condannandolo alla pena di Euro 100 di ammenda.

Avverso tale sentenza proponeva appello il difensore dell’imputato contestando in sostanza la legittimità del provvedimento, non essendo state indicate nell’invito a presentarsi le ragioni di sicurezza pubblica.

L’atto di gravame veniva qualificato ricorso per cassazione e trasmesso a questa Corte.

Motivi della decisione

Si osserva che il ricorso risulta proposto da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori.

Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro 500, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa della ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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