T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 20-01-2011, n. 543 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

L’impresa ricorrente, specializzata nel settore delle indagini geognostiche, ha presentato, dopo l’annullamento, da parte del Tar Lazio, Sez. III, con sentenza n. 1422/2008, della Circolare Ministeriale LL. PP. 16.12.1999 n. 349/STC (concernente la disciplina delle concessioni ai laboratori per lo svolgimento delle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce ed il rilascio dei relativi certificati ufficiali, ai sensi dell’art. 8 comma 6 del DPR n. 246/93), specifica istanza in data 22.6.2009 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di autorizzazione allo svolgimento delle prove geotecniche suddette, ai sensi dell’art. 59 comma 2 del DPR 6.6.2001, n. 380 e del punto 6.2.2 del DM 14.1.2008.

Dispone, invero, la prima delle norme sopra citate (art. 59 del testo unico della normativa edilizia) che "il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori" (oltre a quelli "ufficiali" indicati e autorizzati dal comma 1 dello stesso articolo) "ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce" e che (comma 3) "l’attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità".

Da parte sua, il DM 14.1.2008 (nuove norme tecniche per le costruzioni) stabilisce tra l’altro al punto 6.2.2 (riguardante "caratterizzazione e modellazione geotecnica") che "le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR 6 giugno 2001, n. 380. I laboratori su indicati fanno parte dell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture".

Al riguardo, con provvedimento in data 9.11.2009, la Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Servizio Tecnico Centrale, ha comunicato all’istante che la sua domanda era stata acquisita e che sarebbe stata esaminata ed evasa nei termini di cui al DM n. 524/97.

Il ricorso con il quale, avverso tale determinazione, l’impresa di cui trattasi è insorta davanti a questo TAR, è stato in parte accolto, con sentenza Sez. III n.13863 del 28.5.2010, con riferimento, come specificato nella sentenza stessa, all’illegittima predeterminazione ed imposizione, per la conclusione procedimentale in ordine all’istanza autorizzatoria suddetta, di tempi istruttori indebiti ed eccessivi (incongruamente indicati attraverso il riferimento a quelli previsti, dal DM n. 554/97, per un procedimento diverso da quello di autorizzazione dei laboratori all’effettuazione di prove geotecniche su rocce e terreni) condizionando lesivamente il prosieguo del procedimento, e traducendosi, se non in un vero proprio arresto procedimentale, quanto meno in un inammissibile differimento dei tempi di scansione temporale del procedimento stesso.

Quanto sopra premesso, l’istante contesta ora, ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato 4 al D.Lgs. n. 104 del 2.7.2010 e dell’art. 31 del medesimo Decreto, con il ricorso di cui in epigrafe, il silenzio rifiuto che assume essersi formato sull’istanza autorizzatoria suddetta, prospettando l’inutile decorso e l’avvenuta scadenza del termine di 90 gg. all’epoca previsto dall’art. 2 della legge n. 241/90 per la conclusione procedimentale.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento, dato che successivamente all’istanza della ricorrente di rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione di prove geotecniche su terreni e rocce, l’Amministrazione delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha concluso il procedimento attivato dall’interessata, non ha rilasciato né negato l’autorizzazione richiesta e nemmeno risulta aver posto in essere, ai fini predetti, attività istruttorie e/o consultive di sorta, essendosi pertanto formato il contestato silenzio rifiuto sulla citata istanza.

Il comportamento omissivo della P.A. è peraltro illegittimo in quanto protratto, in violazione della legge n. 241/1990, oltre qualsiasi conferente termine di legge, e va pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione stessa di provvedere espressamente sull’istanza autorizzatoria della ricorrente, concludendo il procedimento come sopra avviato dall’impresa interessata, nel termine di 30 gg. dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, con l’avvertenza che in caso di persistente inerzia potrà essere nominato, a semplice richiesta della ricorrente, un Commissario ad acta, con aggravio di spese per l’Amministrazione stessa.

Quanto invece, alla richiesta della ricorrente di condanna dell’Amministrazione al rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di prove geotecniche, ritiene il Collegio, in applicazione dell’art. 31 comma 3 del D.Lgs. n. 104/2010, di non poter accedere alla richiesta in tali termini formulata, poiché l’esame e il riscontro della domanda implicano, ad avviso del Tribunale, profili di valutazione tecnico discrezionale da riservarsi all’Amministrazione, per la particolarità e la delicatezza della materia.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero intimato nella misura equitativamente determinata e limitata di cui al dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere, nei termini sopra specificati.

Condanna l’Amministrazione a rifondere alla ricorrente euro 1000,00 (mille,00) a titolo di spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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