Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-12-2010) 26-01-2011, n. 2679 Indulto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza deliberata in data 14 ottobre 2008, depositata in cancelleria il 1 dicembre 2010, il Tribunale di Pescara dichiarava A.B., S.K. e N.M. colpevoli del reato loro ascritto (art. 650 c.p.) e li condannava alla pena di Euro 100,00 di ammenda ciascuno, dichiarando la pena estinta ai sensi della L. n. 241 del 2006, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio.

1.1. – Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata A.B., S.K. e N.M., invitati presso il Nucleo Operativo dei Carabinieri di Penne, entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento, per regolarizzare la loro posizione di soggiorno, non vi ottemperavano.

2. – Avverso il citato provvedimento il ricorrente ha proposto gravame (originariamente nelle forme dell’appello convertito dal giudice della cognizione in ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 593 c.p.p., comma 3, per l’inappellabilità delle sentenze, come quella gravata, che applichino la sola pena dell’ammenda) chiedendo l’assoluzione per carenza del profilo soggettivo. Veniva rilevato che l’avviso notificato agli stranieri conteneva l’avvertimento che in caso di violazione sarebbero incorsi in una sanzione amministrativa mentre, per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, l’illecito era penale. I prevenuti pertanto non erano stati in grado di poter valutare correttamente che il fatto da loro commesso non avrebbe concretato un illecito amministrativo bensì penale.

Con memoria difensiva, ai sensi dell’art. 611 c.p.p., depositata in cancelleria in data 14 dicembre 2010, l’avv. Daniela Fava, per Carbone Rocco, ha ripreso e approfondito le doglianze già espresse in ricorso, insistendo per l’accoglimento delle medesime.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato.

3.1. – Al riguardo si deve ricordare che la facoltà di proporre ricorso per cassazione è consentita al solo imputato, mentre tutti gli altri soggetti processuali debbono avvalersi, per la proposizione del gravame, di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Infatti l’art. 613 c.p.p., prevede la necessità, per l’atto di ricorso per cassazione, del difensore cassazionista e la clausola ‘salvo che la parte vi provveda personalmente, che deroga a tale regola generale deve essere collegata all’art. 571 c.p.p., comma 1, il quale conferisce solo all’imputato la facoltà di proporre personalmente le impugnazioni e deve pertanto essere intesa come di questa meramente ricognitiva (Cass., Sez. 2^, 14 gennaio 2009, n. 5238, Rocca; Sez. 1^, 4 marzo 2008, n. 17645; Sez. Un., 16 dicembre 1998, n. 24, Messina, rv. 212076).

3.2. – Tanto premesso, deve rilevarsi che il presente ricorso (scontando la redazione nelle forme dell’appello in quanto è stato erroneamente ritenuto dall’impugnante che il giudice competente fosse quello della cognizione) risulta proposto dal solo difensore (senza essere controfirmato dagli imputati) che al momento del deposito del ricorso stesso non risultava iscritto nell’albo dei cassazionisti: si impone pertanto la preannunciata declaratoria di inammissibilità. 4. – Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 5.00,00 (cinquecento) alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 5,00,00 (cinquecento) alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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