REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2009, n. 4 Interventi in favore delle associazioni dei molisani operanti in Italia al di fuori del territorio regionale.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 3 del 16 febbraio 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita’
1. La Regione Molise, al fine di mantenere vivi i legami sociali
e culturali con le comunita’ molisane presenti in altre regioni
italiane, riconosce e sostiene le associazioni di molisani, che hanno
sede ed operano al di fuori del territorio regionale da almeno tre
anni, e le funzioni che esse svolgono per promuovere e rinsaldare i
legami con la propria terra di origine.
2. Sono consentite associazioni miste composte da cittaclini
molisani e di altre regioni.

Art. 2
Istituzione dell’albo regionale delle associazioni
dei molisani operanti in Italia al di fuori del territorio regionale
1. E’ istituito presso l’Assessorato regionale competente in
materia di rapporti con i molisani nel mondo l’albo regionale delle
associazioni dei molisani operanti in Italia al di fuori del
territorio regionale, di seguito denominato: «albo».
2. La domanda di iscrizione all’albo e’ inoltrata alla Presidenza
della Giunta regionale e deve contenere:
a) copia autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto
dell’associazione da cui si evinca che essa:
1) svolga attivita’ a vantaggio della locale comunita’ di
molisani;
2) non persegua scopi di lucro o di propaganda partitica;
3) sia gestita con metodo democratico;
4) assegni le proprie cariche mediante elezione;
b) relazione, a firma del legale rappresentante
dell’associazione, che documenti l’attivita’ svolta nel triennio
precedente la domanda di iscrizione.
3. Possono essere iscritte all’albo regionale le associazioni che
abbiano un numero di soci non inferiore a 40.
4. L’iscrizione all’albo e’ disposta, previa istruttoria compiuta
nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione presso
l’assessorato regionale competente in materia di rapporti con i
molisani nel mondo, con provvedimento dirigenziale.
5. Qualora un’associazione perda uno dei requisiti indicati ai
commi 2 e 3, con provvedimento dirigenziale ne e’ disposta la
cancellazione dall’albo.

Art. 3
Interventi
1. Alle associazioni iscritte all’albo di cui al’art. 2 la Giunta
regionale concede contributi per sostenere le attivita’ ordinarie,
nonche’ per la realizzazione di progetti, di manifestazioni e di
iniziative conformi alle finalita’ della legge regionale n. 2 ottobre
2006, n. 31 (interventi della Regione a favore dei «Molisani nel
mondo»).
2. Sono esclusi dai contributi di cui al comma 1 gli interventi
rientranti tra quelli previsti dal Capo II della citata legge
regionale n. 31/2006.

Art. 4
Norma finanziaria
1. La presente legge non comporta oneri finanziari per
l’esercizio finanziario in corso.
2. Per gli anni successivi si provvede con le rispettive leggi
approvative del bilancio.

Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Molise.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
Campobasso, 10 febbraio 2009
IORIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0270&tmstp=1255513775046

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