Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-12-2010) 26-01-2011, n. 2643 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

R.G. e R.A. ricorrono contro le ordinanze con cui il Tribunale della libertà ha respinto la richiesta di riesame da loro avanzata avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip nei loro confronti quali indagati del reato di concorso di coltivazione di piante da sostanze stupefacenti.

Con un comune ricorso vengono prospettati plurimi motivi.

Si afferma che il fatto sarebbe da inquadrare nella previsione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, sul rilievo che nessun elemento in atti consentiva di apprezzare il grado di maturazione delle piante e il principio attivo ricavabile, onde non avrebbe dovuto applicarsi "la norma meno favorevole".

Si lamenta l’apprezzamento sul compendio indiziario, sul rilievo che "sarebbe stato ben possibile che terzi estranei avessero messo in atto l’illecita condotta", mentre non concludenti sarebbero le circostanze che il R.A. fosse stato notato "prendersi cura" delle piante" e che il R.G. fosse stato visto in loco, giacchè intento, invece, ad occuparsi di una serra allocata in un fondo viciniore.

Si contesta l’affermato rischio di recidiva, in particolare il rilevato argomento del collegamento dei prevenuti con l’ambiente criminale, dedotto dal giudice di merito sia dalla "professionalità" della coltivazione, sia dai precedenti penali di entrambi gli indagati (uno recentissimo, in particolare, per il R.G.).

Si contesta, infine, la scelta della misura carceraria come l’unica idonea "ad interrompere i legami con il contesto criminale dei traffici di sostanze stupefacenti.

I ricorsi sono infondati.

Non può porsi in questa sede la questione della qualificazione del fatto come di "lieve entità", presupponendo comunque il relativo apprezzamento una valutazione complessiva del fatto, anche alla luce degli esiti della consulenza tecnica sulla natura e qualità delle piante, che qui non può effettuarsi ai limitati fini della contestazione provvisoria in sede cautelare.

Anche la doglianza sul quadro indiziario non può trovare accoglimento.

Va ricordato, in proposito, che in tema di misure cautelari personali, i "gravi indizi di colpevolezza" richiesti per l’adozione di una misura cautelare non si identificano con gli indizi precisi e concordanti che rappresentano la prova idonea a fondare il giudizio di colpevolezza, in quanto ai fini cautelari è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla responsabilità dell’indagato; con la conseguenza che, per l’emissione di una misura cautelare personale, per "gravi indizi di colpevolezza" ex art. 273 c.p.p. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sè a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso il prosieguo delle indagini, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza; e con l’ulteriore conseguenza che, ai fini cautelari, il requisito della "gravità" degli indizi, di cui all’art. 273 c.p.p., è da considerare sussistente quando detti indizi rivelino un consistente fumus di colpevolezza, pur in presenza di possibili spiegazioni alternative dei fatti, destinate ad essere verificate in prosieguo (Sezione 4, 6 luglio 2007, Cuccaro ed altri).

E’ quindi in questa prospettiva che va valutata la tenuta dell’ordinanza gravata.

Ed è nella medesima prospettiva che va tenuto conto dei limiti in proposito del sindacato di legittimità: secondo assunto pacifico, in materia di misure cautelari personali, la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra tra i compiti istituzionali del giudice di merito ed entrambe sfuggono al controllo del giudice di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico- giuridici. A tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi, a fronte di una corretta giustificazione, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità (cfr. di recente Sezione 6, 20 ottobre 2010, Quatrosi).

Qui il giudicante ha fornito adeguata spiegazione del compendio indiziario, attraverso l’apprezzamento delle accertate attività e presenza dei prevenuti nel fondo ove si svolgeva l’attività incriminata. A tale ricostruzione i ricorrenti oppongono l’opinabile prospettazione della responsabilità di "terzi" non meglio identificati, così articolando una spiegazione alternativa generica e meramente possibilistica, inaccoglibile in questa sede.

Corretto, ancora, è l’apprezzamento sul rischio di recidiva.

Il giudicante, valorizzando sia la professionalità della condotta di coltivazione che la personalità dei prevenuti, ha fatto corretta applicazione del principio in forza del quale in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall’art. 274 c.p.p., lett. c), la pericolosità sociale dell’indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità. Peraltro, nulla impedisce di attribuire alle medesime modalità e circostanze di fatto una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell’apprezzamento della capacità a delinquere: in vero, le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell’indagato, ove la condotta serbata in occasione di un reato rappresenti un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell’agente.

Ciò il giudicante ha fatto sviluppando argomenti incensurabili in fatto e affatto illogici.

Mentre, con riferimento alla contestazione operata in ricorso, vale l’argomento secondo cui il ricorso per cassazione che deduca inattualità ed assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito (Sezione 6, 20 ottobre 2010, Quatrosi).

Infine, con riferimento alla scelta della misura, corrisponde a principio pacifico l’assunto secondo il quale, in tema di scelta ed adeguatezza delle misure cautelari, ai fini della motivazione del provvedimento di custodia in carcere non è necessaria un’analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico- giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati, nonchè dalla personalità dell’indagato, gli elementi specifici che, nella singola fattispecie, fanno ragionevolmente ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata ad impedire la prosecuzione dell’attività criminosa, rimanendo in tal modo superata ed assorbita l’ulteriore dimostrazione dell’inidoneità delle subordinate misure cautelari (di recente, Sezione 2, 22 marzo 2007, Savastano ed altro). Qui, per vero, il giudicante si è soffermato in modo analitico anche sull’inidoneità della misura più gradata degli arresti domiciliari.

Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *