Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-02-2011, n. 4281 Cessazione della materia del contendere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione del 1985, l’IACP di Lanciano conveniva, di fronte al tribunale della stessa Città, d.B.G. ed altri quattordici consorti onde ottenere la condanna di ciascuno di essi al pagamento di differenti somme, a titolo di diversità del costo degli alloggi ad ognuno di essi assegnati, oltre al risarcimento dei danni da ritardato pagamento.

Instauratosi il contraddittorio, i convenuti resistevano alla domanda attorea, mentre parte attrice richiedeva una ulteriore somma risultata dovuta allo stesso titolo; in esito alla compiuta istruzione, l’adito Tribunale, con sentenza del 1991, accoglieva la domanda e regolava le spese.

Avverso tale sentenza proponevano appello i soccombenti, cui resisteva l’IACP, che avanzava gravame incidentale per ottenere la rivalutazione delle somme come liquidate.

Con sentenza in data 2.12.2003/25.4.2004, la Corte di appello de L’Aquila accoglieva il gravame relativamente al pagamento delle somme richieste, respingendo la censura relativa alla richiesta di risarcimento danni.

Osservava la Corte abruzzese che le somme richieste erano la conseguenza della lievitazione dei prezzi conseguenti al ritardo nella realizzazione dell’opera rispetto ai termini previsti nel bando di concorso, ritardo addebitabile unicamente all’Istituto, che aveva ritardato la realizzazione dell’opera onde poter sanare le irregolarità e le violazioni urbanistiche, conseguite, tra l’altro, alla realizzazione di un piano in più rispetto all’originario progetto.

La responsabilità del ritardo era da ascriversi dunque all’IACP, che doveva sopportarne la conseguenze, mentre la richiesta degli appellanti principali di risarcimento danni non poteva trovare accoglimento, in quanto non era stata offerta prova alcune circa la sussistenza dei danni stessi.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di cinque motivi, l’IACP; resistono le controparti con controricorso e propongono ricorso incidentale basato su di un solo motivo, cui l’IACP replica con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memorie; per quanto riguarda l’ATER di Lanciano succeduto all’IACP, anche relativamente al controricorso.

Motivi della decisione

Preliminarmente, va rilevato che all’odierna udienza, entrambe le parti hanno convenuto sulla avvenuta cessazione della materia del contendere, instando per la relativa declaratoria, con compensazione totale delle spese di lite. In particolare, l’ATER ha prodotto una delibera del Commissario straordinario dell’Azienda con cui, in ragione di susseguitesi circostanze, si era deliberato di dare atto dell’avvenuta cessazione della materia del contendere.

Dal canto loro, le controparti avevano allegato alla memoria ex art. 372 c.p.c. documentazione attestante che si era pervenuti ad una situazione di sostanziale sistemazione delle contrapposte pretese.

In ragione di tanto, può argomentarsi nel senso che, quanto meno, è venuto meno l’interesse che era alla base del proposto ricorso per cassazione, con la conseguenza che il ricorso stesso risulta inammissibile per difetto sopravvenuto di interesse e in tal senso devesi deliberare, con compensazione delle spese, in ragione della espressa volontà delle parti in tal senso, quale inequivocamente manifestata nel corso della odierna udienza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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