Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-12-2010) 26-01-2011, n. 2636 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

S.P. ricorre avverso l’ordinanza di cui in epigrafe che ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame avverso il sequestro preventivo dell’autoveicolo dal medesimo condotto, eseguito ai fini della successiva confisca risultando il S. indagato per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c)).

Il provvedimento reiettivo è stato motivato sulla indicata tardività della richiesta, argomentata sulla base di una richiesta avanzata dal difensore per il mutamento della custodia, che, secondo il tribunale, avrebbe dimostrato l’epoca dell’effettiva conoscenza dell’avvenuto sequestro in termini tali da dimostrare la non tempestività dell’impugnazione.

Con il ricorso ci si duole di tale affermata tardività della richiesta di riesame e, comunque, dell’ipotizzata nullità dell’udienza camerale per difettosa instaurazione del contraddittorio, in quanto l’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi al Tribunale del riesame non era stato notificato all’indagato presso il domicilio da questi eletto, con conseguente nullità dell’intero procedimento.

Il ricorso è fondato sulla base dell’assorbente rilievo, desumibile dagli atti del procedimento, esaminabili sotto questo profilo da questa Corte di legittimità, che il procedimento dinanzi al Tribunale del riesame si è irritualmente svolto in quanto l’avviso dell’udienza non è stato notificato all’indagato nel domicilio eletto in data 27 novembre 2009 (con atto depositato nella segreteria della Procura il successivo 1 dicembre) presso lo studio del difensore di fiducia, il quale ha preliminarmente eccepito la non corretta instaurazione del rapporto processuale, eccezione sulla quale non è stata fornita alcuna risposta.

Per l’effetto, deve ravvisarsi la nullità del procedimento incidentale, in linea con l’affermazione in forza della quale il procedimento del riesame delle misure cautelari reale si svolge nelle forme previste dall’art. 127 c.p.p., richiamato dall’art. 324 c.p., comma 6, che prevede che l’avviso della udienza venga dato "alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori" (v. Sezioni unite 25.10.2000, Scarlino, rv. 216960).

E’ infondata, invece, l’altra doglianza, in conformità alla consolidata giurisprudenza (v. Sezioni unite, 11 luglio 2006, Marseglia) secondo la quale in tema di misure cautelari reali, il difensore dell’indagato, pur essendo legittimato ad impugnare il provvedimento che dispone il sequestro conservativo o quello preventivo, non ha diritto alla notificazione dell’avviso di deposito. Conseguentemente, ai fini della decorrenza del termine per la presentazione della richiesta di riesame (che è unico per il difensore e per l’indagato) occorre fare riferimento al momento dell’esecuzione del sequestro o della sua effettiva conoscenza, e non al dato formale della notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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