T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 20-01-2011, n. 156

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.M. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità per incompetenza e violazione di legge, chiedendone l’annullamento.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, eccependo l’infondatezza del ricorso avversario e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza datata 27.04.2007 il Tribunale ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato.

All’udienza del 15.12.2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1) Con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata da S.M., rilevando che a) il permesso di soggiorno di cui è stato chiesto il rinnovo è contraffatto, non essendo mai stato rilasciato dalla Questura di Pisa; b) non risulta che il S. abbia mai ottenuto, da parte delle competenti Autorità diplomatiche, un visto per l’ingresso sul territorio nazionale.

2) Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’incompetenza della Questura di Milano, in quanto egli pur risiedendo a Milano al momento della presentazione della domanda di rinnovo, avrebbe trasferito il domicilio in Cremella (LC), nelle more del procedimento amministrativo.

La censura è infondata.

L’art. 5, comma 4, dispone che il rinnovo del permesso di soggiorno "è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale".

La norma individua come competente il Questore della Provincia in cui lo straniero dimora al momento della presentazione della domanda di rinnovo, sicché sono del tutto irrilevanti eventuali variazioni della residenza o del domicilio intervenute nel corso dell’iter procedimentale, con conseguente infondatezza della censura in esame, visto che il provvedimento è stato adottato dal Questore di Milano, ossia dall’organo competente in relazione alla residenza dello straniero al momento della presentazione della domanda.

3) Con il secondo dei motivi proposti il ricorrente, da un lato, lamenta il difetto di motivazione, in quanto il provvedimento non darebbe conto delle ragioni per le quali il permesso oggetto di rinnovo è stato ritenuto falso, dall’altro, contesta i presupposti dell’espulsione poi disposta nei suoi confronti.

In primo luogo, va rilevata l’inammissibilità della doglianza volta a contestare i presupposti dell’espulsione, atteso che il relativo provvedimento non è oggetto di impugnazione e comunque non appartiene alla cognizione del giudice amministrativo, ma del giudice di pace, davanti al quale, del resto, è stato impugnato.

Viceversa, è infondata la doglianza con la quale si contesta il difetto di motivazione.

Invero, il provvedimento impugnato precisa che dalle indagini svolte (cfr. documentazione versata in atti) è emerso che la Questura di Pisa non ha mai rilasciato a S.M. il permesso di cui è stato chiesto il rinnovo; anzi, dagli atti risulta che il documento, evidentemente falsificato perché non rilasciato dalla competente autorità amministrativa nazionale, è stato fornito al ricorrente da un connazionale a seguito del pagamento di una somma di denaro (cfr. verbale della Questura di Pisa datato 16.01.2006).

Del resto, la circostanza che il ricorrente non abbia mai ottenuto il titolo di soggiorno di cui ha chiesto il rinnovo non è superabile dalla condizione soggettiva di buona fede in cui egli afferma di essersi trovato al momento dell’acquisizione del documento falso.

Invero, la mancanza del permesso da rinnovare integra un dato oggettivo, rispetto al quale è del tutto irrilevante lo stato di buona o mala fede del S..

Sotto altro profilo va osservato che l’art. 5, comma 1, consente il soggiorno "nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell’articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità…", mentre il citato art. 4 dispone che "l’ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d’ingresso".

Nel caso di specie, come chiaramente messo in luce dal provvedimento gravato, il S., da un lato, non ha dimostrato il possesso di un visto di ingresso, dall’altro, non ha mai ottenuto un permesso di soggiorno.

Ne deriva che il diniego di rinnovo è del tutto coerente con il quadro normativo di riferimento, atteso che il già citato art. 5, comma 4, subordina il rinnovo del permesso alla verifica, con esito positivo, "delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico"; condizioni evidentemente non presenti nel caso di specie, attesa la mancata dimostrazione dell’esistenza di un visto di ingresso e l’assenza di un titolo di soggiorno da rinnovare.

Va, pertanto, ribadita l’infondatezza del motivo in esame.

4) In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Nondimeno, la particolare complessità della situazione di fatto sottesa al ricorso consente di configurare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione terza, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Compensa tra le parti le spese della lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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