Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-12-2010) 26-01-2011, n. 2591 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1) S.A. ha proposto ricorso avverso l’ordinanza 31 marzo 2010 della Corte d’Appello di Lecce che ha dichiarato inammissibile, perchè inappellabile, l’appello proposto contro la sentenza 7 gennaio 2010 del Tribunale di Lecce che l’aveva condannato alla pena di Euro 800,00 di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) (tasso alcoolemico pari a 0,78 g/l e 0,75 g/l).

Si duole il ricorrente dell’erronea dichiarazione di inammissibilità in quanto l’impugnazione avrebbe dovuto essere qualificata come ricorso e trasmessa alla Corte di cassazione; chiede quindi che l’impugnazione venga qualificata come ricorso e che la sentenza di primo grado venga annullata per vizio di motivazione.

Con memoria successivamente depositata il ricorrente chiede che la Corte prenda atto dell’intervenuta depenalizzazione del reato a lui contestato adottando la decisione conseguente.

2) Ciò premesso deve rilevarsi che non poteva, il giudice dell’impugnazione, dichiarare l’inammissibilità dell’appello perchè avrebbe dovuto, in applicazione dell’art. 568 c.p.p., comma 5, disporre la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione essendo il ricorso davanti al giudice di legittimità l’unica forma di impugnazione consentita.

Come hanno precisato le sezioni unite di questa Corte (sentenza 26 giugno 2002 n. 30326, Del Re) nel caso di proposizione di un mezzo di gravame diverso dall’unico normativamente consentito il giudice, cui l’impugnazione sia diretta, si deve astenere dall’indagine sulla volontà della parte, prendere esclusivamente atto della volontà di impugnare e trasmettere quindi gli atti al giudice competente.

Consegue alle considerazioni svolte l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata cui non consegue la trasmissione degli atti al giudice che l’ha emessa atteso che questa Corte è stata comunque investita della trattazione dell’impugnazione che, qualificata come ricorso, potrà essere decisa.

2) Nel merito si osserva che la L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33 (disposizioni in tema di sicurezza stradale) ha innovato la precedente disciplina del codice della strada in relazione alle sanzioni previste dal precedente art. 186 in tema di guida in stato di ebbrezza.

In particolare la legge ha conservato la natura di reato delle ipotesi previste al comma 2, lett. b) e c) mentre, all’ipotesi prevista dalla lett. a) del medesimo comma (tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro) è stata attribuita la natura di violazione amministrativa punita con una sanzione di analoga natura.

Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in base al principio previsto dall’art. 2 c.p., comma 2, perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, sezione 4^ penale, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato nonchè la sentenza di primo grado perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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