Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-12-2010) 26-01-2011, n. 2590 Circolazione stradale colpa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1) Il (OMISSIS) si verificava, sull’autostrada (OMISSIS) sito in provincia di (OMISSIS), un grave incidente automobilistico. D.P., alla guida di un’autovettura Audi 3, perdeva il controllo del veicolo da lui condotto e, dopo aver urtato contro il guard rail posto alla sua sinistra, secondo la direzione di marcia, terminava la sua corsa nella corsia di emergenza sita alla sua destra.

Due persone che sopraggiungevano a bordo di due diversi veicoli si fermavano per prestare soccorso due persone, D’.GA. e G.D.. I due si trovavano davanti al veicolo incidentato insieme al conducente di questo, D. quando sopraggiungeva un’autovettura Alfa Romeo 156, condotta dall’odierno imputato C. M.; anche il conducente di questo veicolo perdeva il controllo del mezzo e andava ad urtare violentemente contro la parte posteriore dell’autovettura Audi 3 ferma sulla corsia di emergenza.

Quest’urto provocava uno spostamento in avanti dell’Audi che investiva D’. e M. (che subivano lesioni) e G. che cadeva dal viadotto trovando la morte.

2) Esercitata l’azione penale nei confronti di C.M. per il delitto di cui all’art. 589 c.p. (dagli atti non è dato intendere se analoga azione sia stata esercitata nei confronti di D.P.) il Tribunale di Bologna, con sentenza 6 aprile 2006 condannava l’imputato alla pena ritenuta di giustizia – oltre alle statuizioni civili in favore della parte civile -ritenendo che egli avesse tenuto una velocità non adeguata alla situazione dei luoghi e alle condizioni ambientali (in quel momento cadeva una forte pioggia) e non avesse saputo mantenere il controllo dei veicolo da lui condotto.

In particolare il primo giudice ha escluso che la perdita di controllo del veicolo potesse essere stata provocata da una macchia di gasolio presente in mezzo alla carreggiata e ritenuta fuoriuscita da altra autovettura coinvolta nel tamponamento a catena verificatosi dopo l’incidente in questione.

La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza 6 novembre 2009, ha confermato la sentenza di primo grado condividendo le valutazioni del primo giudice e ritenendo non fondate le critiche rivolte alla sentenza del Tribunale con particolare riferimento alla presenza, sul punto dell’incidente, della chiazza di gasolio sulla sede autostradale.

3) Contro la sentenza della Corte d’Appello di Bologna ha proposto ricorso C.M. che ha dedotto i seguenti motivi di censura:

– la mancanza e l’illogicità della motivazione, nonchè il vizio di travisamento della prova, con riferimento alla gravità dei danni subiti, nella parte anteriore, dall’autovettura Audi condotta da D.; risultando evidente la gravità di questi danni la Corte avrebbe fatto ricorso ad una mera congettura col ritenere che i danni fossero stati provocati durante il trasporto e il ricovero del veicolo in depositeria;

– la mancanza di motivazione sulla circostanza che dal radiatore dell’Audi fuoriusciva del fumo a comprova della gravità del danno;

la sentenza impugnata, anche in questo caso, avrebbe fatto ricorso ad una mera congettura ritenendo che il fumo derivasse dall’evaporazione di un liquido entrato in contatto con il motore surriscaldate;

– la mancanza e l’illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta mancata apertura dell’airbag laterale dell’Audi che dalle fotografie risulta invece aperto e che la Corte di merito, anche in questo caso congetturalmente, attribuisce all’urto (posteriore) ad opera dell’Alfa Romeo; apertura che non poteva avvenire perchè il motore era spento;

la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla presenza della chiazza oleosa sulla carreggiata, alla quale la Corte ha attribuito natura di benzina malgrado i vigili del fuoco intervenuti abbiano parlato, nel verbale da essi redatto, di chiazza di gasolio che non poteva che essere stata lasciata dall’Audi perchè si trattava dell’unica auto a gasolio tra tutte quelle coinvolte nell’incidente.

4) Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.

Come è reso evidente dalla sintesi dei motivi contenuti nel ricorso il tema proposto con l’impugnazione si esaurisce nella valutazione della logicità e adeguatezza della motivazione contenuta nella sentenza impugnata in relazione alla presenza della macchia oleosa sulla sede stradale e alla sua efficienza causale sulla perdita di controllo dell’auto Alfa Romeo da parte dell’imputato.

La più parte delle censure formulate dal ricorrente sono infatti dirette a valorizzare la gravità dell’impatto dell’Audi contro il guard rail – gravità dell’impatto che giustificherebbe la rottura del serbatoio e la perdita di gasolio che avrebbe formato la chiazza – e a censurare la sentenza della Corte di merito laddove ha ritenuto che questo impatto non avesse invece avuto carattere di gravità.

Sotto quest’ultimo profilo le censure evidenziano effettivamente aspetti di illogicità presenti nella sentenza impugnata perchè le affermazioni della Corte – secondo cui i danni subiti anteriormente dall’Audi sarebbero stati provocati dal trasporto e dal ricovero in depositeria e l’apertura dell’air bag anteriore sarebbe avvenuto, a motore spento, per ragioni meccaniche a seguito dell’urto con l’Alfa Romeo – hanno natura congetturale e non sono fondate su elementi di prova acquisiti al processo.

Ma la Corte ha fondato la sua valutazione anche su un altro elemento:

ha infatti ritenuto che la perdita di controllo del veicolo da parte dell’imputato – perdita di controllo sicuramente verificatasi – fosse da ricondurre all’eccessiva velocità e non alla presenza della chiazza oleosa sulla sede stradale.

Quanto alla velocità la valutazione della Corte è fondata sull’accertamento svolto dal perito (che ha accertato una velocità di 90 km. orari superiore agli 80 km. consentiti e comunque inadeguata alle condizioni di luogo e atmosferiche) e sulla condivisione di questa valutazione dal parte della Corte alla quale il ricorrente non oppone alcun argomento difensivo.

Quanto invece alla presenza della chiazza oleosa – al di là delle valutazioni congetturali della Corte per escludere la violenza del primo impatto – va osservato che sono invece immuni da alcun vizio logico le considerazioni che entrambe le sentenze di merito hanno svolto sulla natura della chiazza sulla sede stradale e sulla possibilità che questa, e non la velocità (si consideri anche che, al momento dell’incidente, era in corso una, forte pioggia), sia stata all’origine dello sbandamento.

In sintesi entrambe le sentenze di merito hanno escluso che la chiazza (della quale peraltro non è stata mai accertata la natura) fosse stata lasciata dall’autovettura Audi 3 condotta da D. P. in base a questi elementi: il perito ha escluso che l’impatto con il guard rail dell’Audi fosse stato violento non in base alle ragioni congetturali indicate ma in base ai danni rilevati sul guard rail medesimo; il teste GO., ispettore della polizia stradale che ispezionò i luoghi subito dopo l’incidente, ha riferito che la macchia si trovava proprio sotto una delle macchine coinvolte nel successivo tamponamento a catena; la forma della macchia era tale da essere riconducibile ad un gocciolamento proveniente da un veicolo fermo mentre l’Audi era stata sbalzata in velocità da un lato all’altro della carreggiata e in questo brevissimo lasso di tempo non avrebbe potuto lasciare una macchia siffatta.

Trattasi di argomentazioni esenti da alcuna illogicità che consentono di escludere i vizi denunziati che sarebbero contenuti nella sentenza impugnata laddove ha escluso che esistessero elementi idonei a fondare la diversa ricostruzione dell’incidente prospettata dal ricorrente rispetto a quella fatta propria dai giudici di merito.

5) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alle statuizioni civili di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 2.063,97.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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