T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 20-01-2011, n. 153 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato, preliminarmente, che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

Rilevato:

che il quadro normativo, che individua e delimita il potere esercitato dall’amministrazione nel caso concreto, risulta dal coordinamento tra l’art. 1 e l’art. 2 della legge 1956 n. 1423. L’art. 2, comma 1, della legge n. 1423 prevede che "qualora le persone indicate nell’articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il Questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale sono allontanate". Le categorie di persone verso le quali può essere ordinato il rimpatrio con foglio di via obbligatorio sono, quindi, definite dall’art. 1 della legge n. 1456, che contempla: "1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; 2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; 3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica";

che nel caso di specie l’amministrazione ha posto a fondamento del foglio di via, in primo luogo, la circostanza che il P. è stato più volte indagato per reati oggettivamente pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica come il porto abusivo di armi e la detenzione abusiva di armi, nonché, reiteratamente, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ipotesi quest’ultima per la quale egli è stato tratto in arresto (come emerge dalla nota del Comando Stazione Carabinieri di Melegnano, presente in atti), nonché condannato in sede penale, come riconosce lo stesso ricorrente;

– che il provvedimento valorizza, anche ai fini dell’attuale pericolosità sociale del P., recenti vicende, relative a numerosi episodi di percosse, lesioni, maltrattamenti in famiglia, addebitati al P. ai danni della ex fidanzata ed emergenti da una dettagliata denuncia presentata da quest’ultima, la quale riferisce di episodi specifici, circostanziati, commessi alla presenza di testimoni nominativamente indicati, episodi di violenza fisica che trovano conferma, per lo meno ai fini del provvedimento impugnato, nel verbale redatto dai medici del pronto soccorso dell’Ospedale Predabissi (cfr. documentazione presente in atti);

– che le circostanze ora riferite, oltre ad evidenziare l’attuale e concreta pericolosità del P., in ragione della reiterazione di comportamenti astrattamente riconducibili a reati e della particolare violenza delle condotte criminali emergenti dalla dettagliata denuncia presentata a suo carico dalla ex fidanzata, rendono evidente la riconducibilità del ricorrente alla categoria prevista dall’art. 1 n. 3 della legge 1956 n. 1423 ed in particolare ai soggetti che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, specie considerando che tale fattispecie comprende non solo persone pregiudicate, ma anche soggetti nei confronti dei quali sussistono ragionevoli indizi di perpetrazione di fatti di reato (cfr. in argomento T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 25 febbraio 2009, n. 1073);

– che le considerazioni ora svolte evidenziano la palese infondatezza delle censure proposte, dirette a contestare la carenza dei presupposti per l’adozione del foglio di via, atteso che il provvedimento si correla a fatti precisi, documentati sul piano istruttorio, che evidenziano sia la pericolosità del P., sia la sua riconducibilità alla previsione dell’art. 1, n. 3 della legge 1956 n. 1423, con conseguente sussistenza dei presupposti normativamente stabiliti per l’adozione della determinazione impugnata;

– che, in definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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