T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 20-01-2011, n. 151

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.A. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, chiedendone l’annullamento.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, eccependo l’infondatezza del ricorso avversario e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza datata 23.11.2006 il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato.

All’udienza del 15.12.2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1) Con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha respinto la domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente per motivi di lavoro stagionale, rilevando che: a) il rapporto di lavoro stagionale – per il quale A.A. aveva ottenuto il visto di ingresso – alle dipendenze della ditta G.E. non è mai stato instaurato, in quanto la ditta ha cessato l’attività dal mese di luglio del 2005; b) la documentazione afferente a tale rapporto di lavoro è fittizia; c) la circolare ministeriale di riferimento prescrive che il datore di lavoro comunichi alla Questura e alla Direzione Provinciale del Lavoro la eventuale mancata instaurazione del rapporto di lavoro, al fine della revoca dell’autorizzazione all’assunzione già rilasciata dalla medesima Direzione.

Sulla base di tali elementi, il provvedimento impugnato esclude che A.A. disponga dei requisiti necessari per ottenere il permesso di soggiorno e specifica che "ricorrono motivi di ordine e di sicurezza pubblica tali da non poter procedere alla comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della L. 15/05".

2) Con il primo e con il secondo dei motivi proposti – che possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi sul piano logico e giuridico – il ricorrente lamenta il difetto di motivazione e di istruttoria in quanto l’amministrazione non avrebbe dimostrato l’effettiva insussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno.

Le censure sono fondate.

Dalla documentazione versata in atti – nonché dal contenuto della relazione prodotta dall’amministrazione in data 14.10.2006 e dalla memoria dell’Avvocatura datata 04.12.2010 – emerge che il ricorrente nel corso del procedimento ha documentato l’instaurazione del rapporto di lavoro stagionale con la ditta Edicta società cooperativa, cui la società G.E. aveva ceduto il complesso aziendale.

Inoltre, dalla documentazione in atti risulta che la società Edicta ha trasmesso allo Sportello unico per l’immigrazione, prima della notificazione del provvedimento impugnato, copia del contratto di soggiorno stipulato in favore di A.A..

Ne deriva che, contrariamente a quanto indicato nel provvedimento, sono state rispettate anche le modalità procedimentali stabilite dal Ministero dell’Interno (cfr. doc. 4 della documentazione prodotta dall’amministrazione), in quanto nel caso di specie si è verificato il subentro della Edicta società cooperativa alla società G.E., di cui la prima ha acquisito il complesso aziendale e, del resto, proprio la società Edicta ha comunicato allo Sportello Unico l’avvenuta assunzione dello straniero.

Certo, sul piano formale la società Edicta non ha avanzato una specifica richiesta all’amministrazione, ma nella sostanza le esigenze di conoscenza, finalizzate all’effettuazione dei necessari controlli, sono state rispettate, atteso che l’amministrazione è stata informata della cessione del complesso aziendale e del subentro della Edicta nella titolarità del rapporto di lavoro con A.A..

Ne deriva la fondatezza delle censure in esame, in quanto la motivazione del provvedimento non dà conto del subentro della Edicta nella titolarità del rapporto di lavoro, limitandosi ad effettuare, in modo generico, delle affermazioni che non riflettono l’effettiva consistenza della fattispecie concreta.

2) Parimenti, è fondata la censura con la quale si lamenta la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, in quanto l’amministrazione con atto del 27.04.2006 – pertanto posteriore alla data del provvedimento impugnato che risale al 26.04.2006 – si è limitata ad avanzare una richiesta di integrazione documentale, mediante la quale ha riaperto l’istruttoria procedimentale.

Tant’è che proprio a seguito di tale comunicazione il ricorrente ha prodotto la documentazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro con la società Edicta e tale circostanza è palesata dall’amministrazione stessa, che, nella relazione del 14.10.2006 (presente in atti), specifica che a seguito "di tale supplemento di istruttoria" A. ha documentato il rapporto di lavoro con la Edicta.

Ne deriva, che l’amministrazione, dopo simili acquisizioni istruttorie, avrebbe dovuto adottare la comunicazione del preavviso di rigetto, atteso che l’atto del 27.04.2006 non presenta tale contenuto limitandosi a richiedere della specifica documentazione, senza palesare le ragioni ritenute ostative all’accoglimento dell’istanza, in violazione delle garanzie partecipative poste dalla legge del 1990 n. 241 e sue successive modificazioni.

Del resto, è del tutto apodittica l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo la quale motivi di ordine e di sicurezza pubblica non avrebbero consentito di procedere alla comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della legge 1990 n. 241 come modificata dalla legge 2005 n. 15, con conseguente fondatezza della censura in esame.

3) In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione terza, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il decreto del Questore de L’Aquila datato 26.04.2006 n. 31 Cat. A. 12/2006.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro duemila (2.000,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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