T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 20-01-2011, n. 149 Lavoro subordinato; Libertà di circolazione e soggiorno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.E.G. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità per violazione di legge, con particolare riferimento alla carenza di motivazione, nonché per eccesso di potere, chiedendone l’annullamento.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, eccependo l’infondatezza del ricorso avversario e chiedendone il rigetto.

Con ordinanza datata 23.11.2006 il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato.

All’udienza del 15.12.2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1) Con il provvedimento impugnato l’amministrazione ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente, rilevando che a) dalle indagini compiute è emerso che la ditta che ha attestato l’assunzione del ricorrente ha cessato l’attività da circa 10 anni; b) l’ulteriore documentazione prodotta dal ricorrente in relazione ai redditi del 2004 è stata contraffatta.

2) Con l’unico motivo proposto il ricorrente lamenta, in termini di violazione di legge ed eccesso di potere, la carenza di motivazione, il difetto di istruttoria e la violazione dell’art. 5 del d.lvo 1998 n. 286.

La censura è fondata.

Invero, dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente ha documentato all’amministrazione di svolgere attività lavorativa autonoma sin dal mese di maggio del 2004, in qualità di disegnatore di vetrate, titolare di impresa artigiana.

Ciò nonostante l’amministrazione ha omesso ogni valutazione in relazione a tale situazione, di per sé astrattamente idonea a giustificare – quale elemento sopravvenuto – il rilascio di un titolo di soggiorno.

In proposito va osservato che l’art 5, comma 5, del d.l.vo 1998 n. 286 stabilisce che " Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili".

La giurisprudenza ha precisato che in tema rifiuto del permesso di soggiorno o del suo rinnovo l’art. 5 del d.l.vo 1998 n. 286 impone all’amministrazione di considerare eventuali, sopraggiunti, nuovi elementi, mancanti ad un primo esame, ma che risultino successivamente posseduti e tali da consentire il rilascio del provvedimento, sempre che le relative circostanze (integranti ex post i requisiti) siano stati evidenziati dall’interessato.

Insomma, "con l’inciso di chiusura "sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio" contenuto nell’art. 5, comma 5, il legislatore ha chiaramente inteso porre una clausola di salvaguardia per i soggetti che – all’attualità – dimostrino il possesso dei requisiti per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, sulla base di una valutazione della situazione complessiva non meramente statica, ma di tipo dinamico (cfr. Consiglio di stato, sez. VI, 29 aprile 2009, n. 2682; Consiglio di stato, sez. VI, 06 maggio 2008, n. 1990; Consiglio di stato, sez. VI, 29 ottobre 2008, n. 5424; Consiglio Stato, sez. VI, 05 giugno 2007, n. 2988).

Ne consegue l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto l’amministrazione ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno senza scrutinare se l’ulteriore situazione di fatto rappresentata dall’interessato, consistente nello svolgimento di attività di lavoro autonomo, consentisse il rilascio del titolo di soggiorno richiesto.

3) In definitiva, il ricorso è fondato nei termini dianzi esposti e merita accoglimento.

La peculiarità della situazione di fatto sottesa al ricorso in esame consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione terza, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il decreto del Questore della Provincia di Milano datato 16.02.2006 n. 65/2006 imm..

Compensa integralmente tra le parti le spese della lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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