T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, Sent., 20-01-2011, n. 142 Competenza e giurisdizione; Competenza e giurisdizione; Ricorso straordinario al Capo dello Stato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame vengono impugnati i seguenti atti:

1- decreto 30.11.07 n. 1217 con il quale il Pres. della Regione Siciliana ha accolto il ricorso straordinario proposto da D.C.G.;

2- nota 28.2.08 n. 2465;

3- atto d’indirizzo n. 5 del 2008;

4- delib. N. 15/08;

5- determinaz. N.6/08;

6- delib. N. 16/08;

7- delib. N. 17/08;

8- determinaz. N.7/08;

9- note nn. 3187, 3188, 31889 del 2008;

10- atti connessi.

Successivamente con delibera di Giunta n.29/08 viene approvata la nuova graduatoria che colloca il D.C. a punti 19,75, il D.S. a p.17,60, il P. a p.9,95 ed il T. a p.9,15.

Avverso tale provvedimento insorge nuovamente il ricorrente chiedendo con motivi aggiunti annullamento e sospensione dei seguenti atti: 1delibera G.M. Castiglione di Sicilia n°79 del 26.6.08; 2delibera G.M. n.29 del 15.4.08; 3nota 7732 del 30.6.08 Capo affari generali; 4nota 7950 del 7.7.08 capo settore Affari Generali.

Si sono costituiti in giudizio le Amministrazioni intimate e il controinteressato D.C., avversando il ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla Pubblica Udienza del 15.12.10, la causa è stata tratta in decisione.

Motivi della decisione

Ad avviso del Collegio il ricorso ed i motivi aggiunti sono inammissibili, in parte per difetto di giurisdizione, ed in parte perché tendono a rimettere in discussione profili, in alcun modo riconducibili a vizi procedurali o di forma, già esaminati dal Consiglio di Giustizia Amministrativa nell’ambito della procedura di decisione del ricorso straordinario a suo tempo proposto dal controinteressato D.C.G..

Il difetto di giurisdizione si riferisce agli atti impugnati con i motivi aggiunti proposti con atto depositato il 24.7.08 nonché a quelli impugnati con il ricorso principale ed elencati dal n. 2 al n. 10.

Invero nel nuovo riparto della giurisdizione delineato dall’art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001 sono state devolute alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni (salvo quelle relative alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti nonchè quelle concernenti il personale in regime di diritto pubblico), incluse le controversie concernenti le assunzioni al lavoro, gli incarichi dirigenziali e le indennità di fine rapporto, "… ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi" (così il comma 1).

La Corte di Cassazione ha precisato che "…non è consentito al titolare del diritto soggettivo, che risente degli effetti di un atto amministrativo, di scegliere, per la tutela del diritto, di rivolgersi al giudice amministrativo per l’annullamento dell’atto, oppure al giudice ordinario per la tutela del rapporto di lavoro previa disapplicazione dell’atto presupposto, atteso che, in tutti i casi nei quali vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si agisca a tutela delle posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico, è consentita esclusivamente l’instaurazione del giudizio davanti al giudice ordinario, nel quale la tutela è pienamente assicurata dalla disapplicazione dell’atto e dagli ampi poteri riconosciuti a quest’ultimo dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 2", mentre residua la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso di impugnazione di atto organizzativo che non sia atto presupposto, perché non incidente "…direttamente sulla posizione del singolo dipendente, ma su queste aveva solo una efficacia indiretta…" (Cassazione civile, SSUU, 16 febbraio 2009, n. 3677).

Nel caso di specie l’impugnativa viene proposta in forza del rapporto di lavoro "privatizzato" intercorso con l’amministrazione comunale intimata e la posizione fatta valere ha la consistenza del diritto soggettivo e quindi tutte le controversie relative agli atti di gestione del rapporto rientrano nella giurisdizione dell’AGO (cfr: Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 16022009, n. 3677).

Alla luce di quanto sopra detto si evince quindi, in relazione agli atti impugnati con i motivi aggiunti e con il ricorso principale (nn. 2 fino al 10), il difetto di giurisdizione di questo Giudice Amministrativo rientrando la giurisdizione del caso in esame in quella del Giudice Ordinario.

Il ricorso principale (in relazione all’atto impugnato con il n. 1) invece si appalesa inammissibile perché tende a rimettere in discussione profili, in alcun modo riconducibili a vizi procedurali o di forma, già esaminati dal Consiglio di Giustizia Amministrativa nell’ambito della procedura di decisione del ricorso straordinario.

Invero la decisione del ricorso straordinario, per giurisprudenza ormai consolidata, ha natura di atto amministrativo ed è pertanto soggetta al regime di impugnazione in sede giurisdizionale, secondo le regole proprie del processo amministrativo, mediante ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale (cfr. Cons. St., sez. IV, 18/2/2003, n. 875).

Nondimeno è stato chiarito che, in forza del principio di alternatività del ricorso straordinario con la tutela giurisdizionale, l’oggetto dell’impugnativa contro il provvedimento decisorio del ricorso straordinario non può che essere circoscritto ai vizi "in procedendo" (art. 10, ult. co., del d.P.R. n. 1199 del 1971), essendo da escludere che, mediante un sindacato sui vizi "in iudicando", si pervenga ad una inammissibile riproposizione della controversia in sede giurisdizionale, quando le parti interessate abbiano mancato di avvalersi della facoltà (e dell’onere) di utilizzare lo strumento della trasposizione della lite innanzi al giudice amministrativo (cfr. Cons. St., ad plen., 10/6/1980, n. 22; Corte cost., 31/12/1986, n. 298).

In relazione a quanto precede non è ammissibile, in questa sede, la disputa nel merito di questioni la cui soluzione è devoluta alla procedura contenziosa, così come è inammissibile ogni contestazione in ordine al contenuto, alla adeguatezza ed alla congruità della motivazione accolta nella decisione del ricorso straordinario, consistente nel parere del Consiglio di G.A. emesso in sede consultiva.

Il giudice amministrativo, infatti, non può essere investito dell’esame e della definizione di controversie che vanno risolte nella sede contenziosa, alternativa a quella giurisdizionale, alle quali le parti si sono liberamente affidate.

In conclusione il mancato esercizio della facoltà di trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, preclude ai controinteressati, cui sia stato notificato il ricorso straordinario l’impugnazione dinanzi al giudice amministrativo, salvo che per errores in procedendo.

Ebbene rileva il Collegio che le censure proposte dal ricorrente denunciano "errores in iudicando" (CFR: Cons. di St., VI, 22.6.06 n. 3831) e non "vizi di forma e procedimento" che possono essere sottoposti al sindacato giurisdizionale in sede di impugnativa della decisione di un ricorso straordinario.

Pertanto il ricorso nella parte sopradetta e per le ragioni esposte si appalesa inammissibile.

Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso ed i motivi aggiunti cosi" come da motivazione.

Condanna il ricorrente al pagamento, pro quota, in favore delle Amministrazioni resistenti e del controinteressato delle spese del giudizio che liquida in complessive Euro 2000,00 (duemila) oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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