Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-02-2011, n. 4265 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

rilevato che L.A., dopo aver proposto ricorso per la cassazione della sentenza il 24 gennaio 2007, con la quale la Corte d’appello di Torino, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda proposta nei confronti dell’IPOST – Gestione Commissariale Fondo Buonuscita lavoratori Poste Italiane – volta ad ottenere la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per il periodo dal 28 febbraio 1998 al 28 febbraio 2001 sull’indennità di buonuscita a lui versata, ha rinunciato all’impugnazione con atto in data 10 dicembre 2009, depositato il 20 gennaio 2010, sottoscritto anche dal suo difensore;

che tale rinuncia è stata notificata all’Istituto resistente;

che deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio;

che in mancanza di accettazione della rinuncia, il rinunciante va condannato alla rifusione delle spese nei confronti del contro ricorrente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’IPOST, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 15,00 per esborsi e in Euro 1.000,00 (mille/00) per onorari, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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