T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, Sent., 20-01-2011, n. 139 Concorso; Istruzione pubblica; Assunzione obbligatoria di mutilati ed invalidi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il ricorso è infondato e da rigettare.

Invero l’art. 2 comma 1° del d. l.vo 509/88 prevede che: "Il Ministro della Sanità, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, approva, con proprio decreto, la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 26 luglio 1988, n. 291, sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dall’Organizzazione mondiale della sanità. Il Ministro della sanità, con la medesima procedura, può apportare eventuali modifiche e variazioni".

Il successivo art. 7 dello stesso d. l.vo prevede, poi che: "Per l’iscrizione degli invalidi civili negli elenchi degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai fini della assunzione obbligatoria, è richiesta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento.

Gli invalidi civili iscritti negli elenchi di cui all’articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, il cui grado di invalidità sia stato riconosciuto in base alla tabella in vigore anteriormente a quella di cui all’articolo 2, comma 1, conservano il diritto alla iscrizione negli elenchi stessi se hanno un grado di invalidità superiore al 45 per cento. Gli invalidi civili con un grado di invalidità inferiore al 46 per cento, conservano tale diritto per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 2, comma 1".

Il decreto del Ministero della Sanità, datato 5.02.1992, è stato pubblicato sulla G. U. n. 46 del 26.02.92, per cui gli invalidi civili, iscritti negli elenchi con un grado d’invalidità inferiore al 46%, hanno perduto tale iscrizione al 12.03.93.

Ne consegue che la ricorrente, avendo perduto il diritto all’iscrizione in tale data, non aveva più titolo alla riserva quale invalida civile.

Si tenga conto che anche dal verbale della visita medica dell’ 11.4.97 risulta che la riduzione della capacita" lavorativa della ricorrente è del 40% e quindi inferiore al 46% richiesto dall’art. 7 del Dlvo n. 509/88 per l’iscrizione degli invalidi civili negli elenchi ex lege n. 482/68.

La conclusione sopradetta è confermata dalla giurisprudenza assolutamente prevalente: cfr. C. di S., Sez. VI, n. 1416 del 15 ottobre 1999: "In sede di concorso ordinario per esami e per titoli nella scuola materna, ai fini del riconoscimento del diritto alla riserva di posti in favore delle categorie protette, entrambi i requisiti prescritti dalla l. 2 aprile 1968 n. 482 (cioè l’iscrizione alle liste di cui all’art. 19 legge n. 482 del 1968 e lo stato di disoccupazione) devono sussistere ed essere comprovati sia alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, o nell’altro termine espressamente fissato dal bando, sia al momento della nomina in ruolo"; T.A.R. Salerno, n. 1029 del 28 giugno 2001: "Nei concorsi a posti di pubblico impiego, traducendosi la riserva di posto in una preferenza nella nomina, non basta che i requisiti prescritti per usufruirne siano posseduti alla scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, ma occorre che gli stessi sussistano fino al momento della nomina, che non potrebbe essere deliberata se non in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi indicati dalla legge. Ha diritto a fruire della riserva di posti nel concorso a posti di pubblico impiego l’invalido civile che, all’atto della nomina, sia in possesso di un grado di invalidità non inferiore al 46%, a nulla rilevando che egli, come prescritto dal bando, alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale, possedesse il grado di invalidità pari al 35%, richiesto dall’allora vigente art. 19 l. 2 aprile 1968 n. 482, dovendosi dare rilievo e applicazione alla previsione più rigida fissata dall’art. 7 d. l.vo 23 novembre 1988 n. 509, seppure intervenuta successivamente rispetto all’inizio della procedura selettiva. La prorogatio disposta dall’art. 7 comma 2 d. l.vo 23 novembre 1988 n. 509 in virtù della quale, nonostante l’elevazione al 46% della soglia del grado di invalidità ai fini dell’assunzione obbligatoria degli iscritti negli elenchi previsti dall’art. 19 l. 2 aprile 1968 n. 482, coloro che erano già iscritti conservavano tale diritto per un periodo di dodici mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’art. 2 comma 1 dello stesso decreto delegato, si limita a fondare l’ultrattività della previgente percentuale fino al 26 febbraio 1993, ma non anche a tenere ferma l’iscrizione – e il relativo diritto – per l’intero periodo di svolgimento di un procedimento concorsuale laddove, nelle more, sia entrata in vigore la nuova disciplina, con conseguente cancellazione dagli elenchi speciali per coloro che non fossero titolari della maggiore percentuale del 46%"; si legga anche la decisione del C. di S., Sez. VI, n. 1565 del 16.11.98: "Ha diritto a fruire della riserva di posti nel concorso a pubblico impiego l’invalida civile che alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale possedeva il grado di invalidità pari al 35%, richiesto dall’allora vigente art. 19 l. 2 aprile 1968 n. 482, e all’atto della nomina quello del 46%, richiesto dall’art. 7 d. l.vo 23 novembre 1988 n. 509".

A fronte di tale consolidato indirizzo giurisprudenziale, che assegna decisivo rilievo al possesso di tutti i requisiti, necessari per la nomina, sia al momento della presentazione della domanda e quindi dell’inizio della procedura concorsuale, sia al momento dell’effettiva immissione in ruolo, la pretesa della ricorrente non può evidentemente essere accolta.

In definitiva, il ricorso viene respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese di giudizio.

P.Q.M.

– rigetta il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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