Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-12-2010) 26-01-2011, n. 2584 Diritti d’autore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

S.M. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, giudicando in sede di rinvio dopo annullamento parziale della Corte di cassazione, lo ha riconosciuto colpevole del reato di detenzione a fini di commercio di CD e DVD illecitamente contraffatti in quanto privi del marchio SIAE (L. n. 633 del 1941, art. 171 ter).

Con il ricorso prospetta l’erroneità della decisione, sul rilievo che questa non avrebbe tenuto conto della sentenza della Corte di Giustizia CE 8 novembre 2007, Schwibbert: ne deriverebbe la non punibilità della condotta.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Infatti, è pur vero che secondo la sentenza della Corte di Giustizia CE 8 novembre 2007, Schwibbert – secondo cui le disposizioni nazionali che hanno stabilito, successivamente all’entrata in vigore della direttiva comunitaria 83/189/CEE, l’obbligo di apporre sui supporti contenenti opere d’arte figurativa il contrassegno Siae in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato, costituiscono una "regola tecnica" che, ove non notificata alla Commissione della Comunità Europea dagli Stati membri, è inopponibile al privato- riverbera i propri effetti diretti anche nell’ordinamento italiano, con riferimento alla configurabilità dei reati di cui al L. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 171 bis e ter, e successive modificazioni.

In particolare, poichè il contrassegno Siae relativo a supporti non cartacei (videocassette, musicassette, CD, DVD, ecc.) (diversamente che per i supporti cartacei, cioè per le opere pubblicate a mezzo stampa) risulta introdotto nell’ordinamento italiano da norme successive all’approvazione della citata direttiva, e non comunicate, quanto meno sino alla data della sentenza della Corte di Giustizia, alla Commissione, dalla richiamata decisione comunitaria deriva che, in ordine ai reati di cui all’art. 171 bis, commi 1 e 2, e art. 171 ter, comma 1, lett. d), della legge citata, relativi a supporti non cartacei privi del contrassegno, deve concludersi nel senso che "il fatto non sussiste", venendo in concreto a mancare un elemento materiale degli stessi.

Va peraltro precisato che la decisione della Corte di giustizia riguarda esclusivamente le disposizioni della L. n. 633 del 1941 che contemplano l’obbligo di apposizione del contrassegno Siae, non avendo invece inciso sulle attività che comportino l’illecita duplicazione, riproduzione o contraffazione delle opere dell’ingegno:

da ciò deriva che restano tuttora punibili i reati (come quello di cui all’art. 171 ter, comma 1, lett. c), della legge citata, oggetto del procedimento in esame) che non prevedono come elemento essenziale tipico la mancanza del contrassegno; in tal caso, tuttavia, la mancanza del contrassegno può avere solo valore indiziario, ma non è elemento di tale significatività ed univocità da sorreggere da solo, in carenza di altre emergenze, la conclusione in ordine alla illecita duplicazione o riproduzione dell’opera protetta (cfr.

Sezione 3, 12 febbraio 2008, Kane, rv. 201577 e, da ultimo, nello stesso senso, Sezione 3, 28 ottobre 2010, n. 42429, Avvenente, non massimata).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 300,00, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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