Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 17-12-2010) 26-01-2011, n. 2583

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

M.M., persona offesa nel procedimento penale a carico di I.M., chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 590 c.p., ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale il GdP di Molfetta ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per intervenuta remissione di querela, sul rilievo che doveva ravvisarsi la remissione tacita della querela in conseguenza della mancata presentazione all’udienza della persona offesa/querelante, pur all’uopo avvisato che "la mancata comparizione…verrà intesa come remissione tacita di querela".

E’ stata depositata memoria difensiva nell’interesse dell’imputato I. con la quale è stato chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto dalla parte civile personalmente.

In via preliminare va disattesa l’eccezione formulata dall’imputato.

Tale conclusione è conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo, Sez. 6, 4 giugno 2010, Egiziani ed altro, rv. 248347) secondo la quale è ammissibile il ricorso per cassazione della parte civile il quale, pur se dalla stessa personalmente sottoscritto, rechi la firma di autentica del difensore, sempre che sia possibile, in base a dati esteriori, ritenere che il difensore abbia inteso fare propri i motivi di ricorso e assumerne la paternità.

Nella specie, il proposto ricorso reca oltre la sottoscrizione del M., anche quella per autentica del difensore, al quale la parte civile ha conferito, in calce al medesimo atto, procura speciale a rappresentarla e difenderla nel presente giudizio.

La sottoscrizione del difensore, pertanto, ha avuto la duplice finalità di autenticazione della firma del cliente e sottoscrizione dell’atto in sè.

Ciò premesso, il ricorso è fondato.

Come di recente statuito dalle Sezioni unite (sentenza 30 ottobre 2008, PM in proc. Vide, rv. 241357), nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal PM, D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 20 (come nel caso di specie), la mancata comparizione del querelante – pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela – non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152 c.p.p., comma 2.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Molfetta.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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