T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, Sent., 20-01-2011, n. 131 Atti amministrativi diritto di accesso; Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 30 aprile 2005 e depositato in data 12 maggio 2005, i ricorrenti esponevano:

– di essere dipendenti del Comune di Catania appartenenti alla cat. C/4;

– di aver partecipato, il 10 dicembre 2004, alla prova tecnica scritta del percorso verticale interno a 89 posti di "istruttore direttivo tecnico", cat. D1;

– di aver riportato in detta prova un punteggio inferiore a 28/40, votazione minima prevista dal "Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione e procedure concorsuali", approvato con delibera di GM n. 2641 del 28 dicembre 1999, venendo così esclusi dalle ulteriori fasi del percorso interno.

Ritenendo la selezione affetta da vizi, provvedevano quindi ad impugnarla; il ricorso introduttivo è affidato ai seguenti cinque motivi.

– Violazione dell’articolo 12, comma 1, DPR 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall’articolo 10 del DPR 30 ottobre 1996, n. 693 e articolo 26 del "Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione e procedure concorsuali" approvato con delibera di GM numero 2641 del 28 dicembre 1999. Eccesso di potere. Violazione dell’articolo 35, comma 3, lettere A e B del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (recepito in virtù del rinvio dinamico di cui all’articolo 23 LR 15 maggio 2000, n. 10). La commissione esaminatrice non avrebbe determinato nel corso della prima riunione, ma solo nel corso della ventiquattresima, i criteri di valutazione della prova tecnica scritta.

– Violazione dell’articolo 3 legge 241/90 e LR Sicilia 10/91; eccesso di potere per insufficienza della motivazione. Violazione dell’articolo 35, comma 3, lettere A e B del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. La commissione esaminatrice avrebbe adottato criteri valutativi "…assolutamente generici…" e non avrebbe fornito elementi esplicativi idonei "…a consentire una ricostruzione delle ragioni per le quali ha escluso dalla selezione il candidato…" (ricorso, pag. 6).

– Eccesso di potere per disparità di trattamento e di ingiustizia manifesta. I ricorrenti introducono il motivo di ricorso riservandosi di argomentarlo ulteriormente all’esito dell’accesso agli elaborati in quanto "…nutrono seri dubbi sulla imparzialità delle valutazioni, giacché, pur in presenza di elaborati sostanzialmente uguali, queste sarebbero state del tutto difformi. Infatti la collocazione dei banchi nei locali della piscina palestra della Plaia, nei quali si è svolta la prova, non consentiva fatto di impedire che i vicini potessero copiare…" (ricorso, pag. 7).

– Violazione dell’articolo 15, comma 1, del DPR 9 maggio 1994, n. n. 487 e articolo 24 del "Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione e procedure concorsuali" approvato con delibera di GM numero 2641 del 28 dicembre 1999. Eccesso di potere. Il verbale della commissione esaminatrice numero 24 non sarebbe firmato dal segretario.

– Violazione dell’articolo 10, comma 1, del DPR 9 maggio 1994, n. n. 487 e articoli 22 e 23 del "Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione e procedure concorsuali" approvato con delibera di GM numero 2641 del 28 dicembre 1999. Il rapporto di lavoro del presidente della commissione esaminatrice si sarebbe risolto nel dicembre 2004, ed il comune "…provvedeva a riconfermarlo solo dopo un mese…" (ricorso, pagina 9); in tale lasso di tempo la commissione avrebbe operato ".. con un componente privo di legittimazione…" (ibidem).

Con atto notificato in data 4 e 9 maggio 2005, il ricorrente M.A. rinunciava al ricorso.

Con atto depositato il 30 maggio 2005 si costituiva il Comune di Catania a mezzo dell’Avvocatura comunale, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Con atto notificato il 19 maggio 2005 e depositato il 24 maggio 2005 intervenivano gli interventori ad opponendum meglio individuati in epigrafe.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 28 settembre 2005 e depositato in data 12 ottobre 2005, i ricorrenti, a seguito di accesso agli atti, proponevano i seguenti ulteriori tre motivi di ricorso avverso gli stessi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.

– Violazione dell’articolo 12, comma 1, DPR 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall’articolo 10 del DPR 30 ottobre 1996, n. 693 e articolo 26 del "Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione e procedure concorsuali" approvato con delibera di GM numero 2641 del 28 dicembre 1999. Eccesso di potere. Violazione dell’articolo 35, comma 3, lettere A e B del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (recepito in virtù del rinvio dinamico di cui all’articolo 23 LR 15 maggio 2000, n. 10). I ricorrenti ripropongono il primo motivo del ricorso introduttivo (secondo cui la commissione esaminatrice non avrebbe determinato nel corso della prima riunione, ma solo nel corso della ventiquattresima, i criteri di valutazione della prova tecnica scritta) poiché, in base alle risultanze del verbale n. 23 del 4 gennaio 2005, risulterebbe che le buste contenenti gli elaborati siano state aperte nel corso della seduta n. 23, e quindi "…antecedentemente alla determinazione dei criteri di valutazione degli stessi elaborati…" (ricorso, pag. 2).

– Eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. Il motivo si risolve in tre differenti censure: A) gli elaborati numero 159 (del ricorrente D.M.), 127, 32, 145, 177, 153, 193, sarebbero "… in ogni loro parte identici (ad eccezione, alcuni, dei valori del computo metrico che scaturiscono da dati di partenza ipotetici che ciascun candidato ha determinato). Ebbene l’elaborato n. 159 del ricorrente D.M. risulta l’unico ad avere riportato una valutazione insufficiente (22), mentre tutti gli altri sono stati valutati con punteggi che vanno dal 28 al 34…" (ricorso, pag. 3); B) l’elaborato n. 193 riporterebbe due correzioni dei voti assegnati, nonché, nella prima parte, il giudizio "errato concettualmente – comunque sufficiente" "…ed il voto di quattro evidentemente corretto in nove…" (ricorso, pag. 4); C) i compiti numero 52, 109, 154, 119, 221, 155, 110, 115 "…sono identici nella parte della redazione del provvedimento eppure presentano votazioni totalmente difformi l’uno dall’altro; infatti i voti vanno dal 5 (totalmente insufficiente) al 13 (ottimo, essendo 14 il massimo)…" (ricorso, pag. 4).

– Eccesso di potere per erroneità della valutazione tecnica. La commissione esaminatrice avrebbe ritenuto sbagliata la risposta fornita nella prima parte dell’elaborato numero 190, del ricorrente D., attribuendole il voto di 4.

Alcuni degli interventori ad opponendum (T.A., I.V., C.I., C.R. e S.D.) si costituivano con memoria depositata il 25 ottobre 2005 per resistere al ricorso per motivi aggiunti.

Con ordinanza 17 novembre 2005, n. 424 Reg. OCI, la IV Sezione di questo Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione staccata di Catania, disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla selezione, anche a mezzo di pubblici proclami.

I ricorrenti eseguivano l’integrazione del contraddittorio, depositandone prova in data 17 febbraio 2006.

Con ordinanza 18 maggio 2006, n. 200 Reg. OCI, la IV Sezione di questo Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione staccata di Catania, disponeva che il Comune fornisse chiarimenti circa il fatto se dopo la proposizione del ricorso introduttivo fossero stati adottati ulteriori provvedimenti concernenti la procedura di cui si tratta, indicando, in caso positivo le forme di pubblicità adottate in relazione a tali provvedimenti.

Con un secondo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 6 – 15 giugno 2006 e depositato in data 27 giugno 2006, i ricorrenti impugnavano i provvedimenti dirigenziali del Comune di Catania 4 maggio 2005, n. 03/0506, e 28 giugno 2005, n. 03/0715, con cui era stata approvata e, successivamente, parzialmente modificata la graduatoria del percorso verticale interno, ritenendoli affetti, in via derivata, dagli stessi vizi denunziati per gli atti già precedentemente impugnati; il ricorso è affidato ai seguenti sei motivi, che ripropongono motivi già proposti.

– Con il primo i ricorrenti ripropongono il primo motivo del ricorso introduttivo ed il primo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti.

– Con il secondo motivo i ricorrenti ripropongono il secondo motivo del ricorso introduttivo.

– Con il terzo motivo i ricorrenti ripropongono il secondo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti.

– Con il quarto motivo i ricorrenti ripropongono il quarto motivo del ricorso introduttivo.

– Con il quinto motivo i ricorrenti ripropongono il quinto motivo del ricorso introduttivo.

– Con il sesto motivo i ricorrenti ripropongono il terzo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti.

I controinteressati T.A., I.V., C.I., C.R. e S.D. con memoria depositata il giorno 11 luglio 2006 controdeducevano per resistere al secondo ricorso per motivi aggiunti.

Con ordinanza 26 luglio 2006, n. 1226 Reg. Ord., la IV Sezione di questo Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione staccata di Catania, rigettava la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati e, sul presupposto che alcuni dei fatti esposti in ricorso potessero costituire illeciti penali, disponeva la trasmissione di copia del ricorso e dei relativi allegati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania.

Veniva quindi fissata udienza pubblica di fronte a questa II Sezione; i ricorrenti e i controinteressati T.A., I.V., C.I., C.R. e S.D. producevano memorie nei termini.

Con ordinanza 14 maggio 2010, n. 293 Reg. Ord. Coll., questa II Sezione, ritenuto che il giudizio potesse, in ipotesi, portare all’annullamento della graduatoria del percorso, ordinava integrarsi il contraddittorio rispetto a tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria, ancorchè non vincitori, mediante notifica del secondo ricorso per motivi aggiunti, da effettuare nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica di parte, se anteriore, con deposito della prova della eseguita notificazione entro il termine di 30 giorni successivi; ordinava altresì al Comune di Catania di trasmettere copia conforme di alcuni elaborati nonché apposita relazione informativa; rinviava alla udienza pubblica del 17 novembre 2010 per il prosieguo della trattazione del giudizio.

A seguito della notifica del secondo ricorso per motivi aggiunti si costituivano altri controinteressati, spiegando difese.

Alla pubblica udienza del 17 novembre 2010, il ricorso è stato trattato e trattenuto per la decisione.

1. Preliminarmente, va dato atto della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente M.A..

2. Ancora in via preliminare, devono essere valutate le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso introduttivo e del secondo ricorso per motivi aggiunti.

3. Tutte le eccezioni possono essere superate, secondo quanto segue.

4. Inammissibilità del ricorso introduttivo per genericità dei motivi (atto di intervento Trapani ed altri, depositato il 24 maggio 2005); improcedibilità del ricorso introduttivo per assoluta genericità ed inconducenza delle censure mosse nei confronti dell’operato della commissione esaminatrice (memoria di costituzione Spitalieri, depositata il 5 novembre 2010). Le censure formulate sarebbero estremamente ipotetiche e revisionali, non basate su alcun dato (Trapani ed altri) nonché assolutamente generiche (Spitalieri). Il Collegio ritiene che solo uno dei motivi di ricorso possa essere dichiarato inammissibile per genericità, come si vedrà in prosieguo, essendo per gli altri o comprensibili, a tenore degli atti di impugnazione, i vizi dedotti, le censure e le circostanze di fatto su cui esse si basano (sul punto, Cons. Stato, Sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7260; TAR Lazio – Roma, sez. III, 12 settembre 2009, n. 8648).

5. Inammissibilità per contraddittorietà (atto di intervento Trapani ed altri, citato; memoria di costituzione Spitalieri, citata) e per difetto di interesse (controricorso del Comune). I ricorrenti non avrebbero impugnato esplicitamente il provvedimento di esclusione dalla selezione, domandando l’annullamento delle prove scritte e dell’intera procedura concorsuale. Le domande sarebbero "…giuridicamente inconciliabili, perché tendono a tutelare interessi in contrasto tra loro, in particolare quello alla caducazione dell’intera procedura conseguente a pretesi vizi (motivi n.ri 1, 3, 4 e 5) e quello alla rivalutazione delle prove (motivo 2)…" (controricorso del Comune, pag. 2). Secondo la prospettazione del Comune "…la tutela di interessi contrapposti genera incertezza e perplessità, comportando l’inammissibilità dell’intero ricorso…" (ibidem). In realtà, i ricorrenti hanno chiesto (pagine 9 – 10 del ricorso introduttivo) l’annullamento degli atti della commissione esaminatrice, degli esiti della prova tecnica scritta, e di tutti gli atti presupposti, conseguenti connessi, ed "…in subordine (…) annullare gli esiti della prova tecnica scritta del detto percorso verticale interno limitatamente ad essi ricorrenti…", essendo ammessa la possibilità di indicare l’ordine con il quale il ricorrente ritiene che i motivi, all’interno della domanda, debbano essere esaminati, dichiarando l’interesse all’accoglimento di alcuni di essi solo in via subordinata, per l’ipotesi in cui altri non vengano accolti, fermo restando il potere del Giudice Amministrativo di decidere l’ordine di trattazione delle censure (sul punto, Cons. Stato, Sez. V, 6 aprile 2009, n. 2143).

6. Inammissibilità del primo motivo del ricorso introduttivo per difetto di interesse (memoria Bonforte ed altri, depositata il 16 ottobre 2010). La formulazione dei criteri generali di valutazione non sarebbe stata necessaria, al fine di ricostruire l’iter seguito dalla commissione, in considerazione degli errori rilevati e motivati dalla commissione, come si deduce dalle annotazioni apposte sui compiti dalla stessa commissione. Il Collegio ritiene che si possa prescindere dalla delibazione della presente eccezione, attesa l’infondatezza del motivo di ricorso.

7. Inammissibilità del primo motivo del ricorso introduttivo per difetto di interesse (memoria Trapani ed altri, citata; memoria Alito ed altri, depositata il 15 ottobre 2010). I criteri di valutazione sarebbero contenuti nel regolamento concorsi dell’ente, non impugnato sotto tale profilo. Il Collegio ritiene che si possa prescindere dalla delibazione della presente eccezione, attesa l’infondatezza del motivo di ricorso.

8. Inammissibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti per mancata integrazione del contraddittorio (memoria Trapani ed altri, citata). Il secondo ricorso per motivi aggiunti risulta essere stato notificato ai controinteressati T.A., I.V., C.I., C.R., B.S., T.S., C.G., S.D., G.C., N.S., B.M. presso il loro difensore in data 28 settembre 2005; pertanto, con ordinanza 14 maggio 2010, n. 293 Reg. Ord. Coll., questa II Sezione, ritenuto che il giudizio potesse, in ipotesi, portare all’annullamento della graduatoria del percorso, ha ordinato integrarsi il contraddittorio rispetto a tutti i soggetti utilmente collocati in graduatoria, ancorchè non vincitori. In sede di discussione è stato eccepito che l’integrazione del contraddittorio non sarebbe stata effettuata secondo quanto stabilito con la citata ordinanza 293/2010; in particolare, l’avv. D’Alessandro ha eccepito la violazione dell’articolo 150 cpc, per non essere stato effettuato il deposito di copia dell’atto da parte dell’ufficiale giudiziario ma da parte del difensore dei ricorrenti, nonché la mancata notifica al controinteressato Oberdan Giovanni Antonio, in quanto irreperibile.

Il Collegio ritiene di prescindere dalla valutazione della eccezione afferente le notifiche per pubblici proclami (che peraltro risultano essere state effettuate solo sulla GURS e non sulla GURI), atteso che in data 13 ottobre 2010 i ricorrenti hanno depositato – fra le altre – la relata di notifica ad Oberdan Giovanni Antonio, con cui l’Ufficiale Giudiziario ha attestato in data 29 luglio 2010 il deposito presso la casa comunale, apponendo ad integrazione il numero della raccomandata 764180075257, spedita in data 31 luglio 2010; è altresì allegata la cartolina di ricevimento di tale raccomandata attestante la mancanza del destinatario, l’immissione di avviso nella cassetta corrispondente all’indirizzo, il deposito del plico presso l’ufficio postale e la compiuta giacenza. La notifica risulta quindi regolarmente effettuata.

9. Improcedibilità del ricorso introduttivo per mancata impugnazione della graduatoria (atto di intervento Trapani ed altri, citato; memoria di costituzione Spitalieri, citata; memoria del Comune depositata il 13 ottobre 2010), e del secondo ricorso per motivi aggiunti per tardività (memoria Trapani ed altri, citata). Già in data 19 maggio 2005 (data di notifica dell’atto di intervento, poi depositato il successivo 24 maggio) gli interventori avrebbero versato in atti copia informale della graduatoria; da tale momento sarebbe sorto l’onere di impugnativa dei ricorrenti, che invece hanno impugnato la graduatoria solo con il secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 6 giugno 2006.

Sul punto, occorre precisare che l’atto finale del procedimento è l’atto di approvazione della graduatoria (sul punto, Cons. Stato, Sez. IV, 4 marzo 2008, n. 862, citata nella memoria Trapani ed altri depositata il giorno 11 marzo 2010; analogamente, Cons. Stato, Sez. V, 9 febbraio 2010, n. 622); la copia depositata in data 24 maggio 2005 non riporta il provvedimento di approvazione, (ossia il provvedimento dirigenziale n. 03/0506 del 4 maggio 2005, depositato dal Comune in data 11 luglio 2006, doc. 4); peraltro, successivamente a tale deposito, la graduatoria è stata rideterminata con provvedimento n. 03/0715 del 28 giugno 2005 (anch’esso depositato dal Comune in data 11 luglio 2006, doc. 3).

10. Improcedibilità per mancata impugnazione espressa dell’atto conclusivo del procedimento (memoria Trapani ed altri, citata; memoria di costituzione Spitalieri, citata). I ricorrenti non avrebbero impugnato espressamente la graduatoria (Trapani, Spitalieri), avendone impugnato solo il provvedimento di approvazione (Spitalieri). Sulla questione è sufficiente rinviare al punto precedente, anche in considerazione della circostanza che i provvedimenti impugnati contengono in sé la graduatoria.

11. Il Collegio passa quindi ad esaminare il merito del giudizio.

12. I motivi possono essere esaminati a gruppi.

13. Il primo motivo del ricorso introduttivo, il primo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti ed il primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti devono essere rigettati.

Ai fini del decidere giova preliminarmente ricostruire il quadro giuridico applicabile al caso di specie.

L’art. 35, comma 3, lett. A e B del D. Lgs. 165/01 (ritenuto dai ricorrenti applicabile al Comune di Catania in virtù del rinvio dinamico di cui all’art. 23 della LR 10/2000) stabilisce che "…Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti princìpi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire…".

Diversamente da quanto ritenuto dai ricorrenti, il citato articolo 35 non è direttamente applicabile al caso di specie, dal momento che la LR 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento", stabilisce, all’art. 1, che "…Le disposizioni della presente legge disciplinano l’organizzazione degli uffici dell’Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d’impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione…"; la legge non si applica dunque agli enti locali della Regione Siciliana; per quanto di interesse, la normativa concorsuale applicabile ai comuni della Regione trova fonte anzitutto nella LR 15 marzo 1963 n. 16, recante "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana" la quale stabilisce che "…Il Comune, in conformità delle leggi, emana i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali e del relativo personale…" (art. 2) e che "…Per ogni Comune e per ogni libero consorzio uno speciale regolamento provvede a disciplinare lo stato giuridico degli impiegati e salariati, determinando, in quanto non sia previsto dalla presente legge o dal regolamento per l’esecuzione della medesima (…) 2) i requisiti per la nomina, le condizioni e le forme dei concorsi…"; tali norme risultano confermate dalla integrazione della LR 16/63 operata dall’art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (secondo cui "…Nel rispetto dei princìpi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti (…) per il funzionamento degli organi e degli uffici…"), in base al disposto della LR 11 dicembre 1991, n. 48, recante "Provvedimenti in tema di autonomie locali" laddove dispone che "…Le disposizioni dell’ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono modificate ed integrate dalle norme della legge 8 giugno 1990, n. 142, contenute negli articoli: a) 4 e 5…".

Ne consegue quindi che la fonte normativa afferente alla disciplina dei concorsi del Comune di Catania è anzitutto il "Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione e procedure concorsuali" del Comune di Catania; l’art. 26 di tale Regolamento, che i ricorrenti assumono violato, stabilisce che "…La Commissione procede nell’ordine: alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, per i concorsi per titoli ed esami; alla valutazione dei titoli dichiarati e prodotti dai candidati presentatisi alle prove scritte; alla valutazione delle prove scritte; all’espletamento della prova orale, limitatamente agli ammessi secondo le procedure previste dal bando e nel rispetto del presente regolamento; alla formazione della graduatoria…".

L’art. 12, comma 1, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, che i ricorrenti ritengono direttamente applicabile alla questione di cui si tratta, stabilisce che "…Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove…".

Tale previsione non risulta direttamente applicabile al caso di specie; il Collegio ritiene di dover condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo cui sono direttamente applicabili a tutte le amministrazioni pubbliche i principi del DPR 9 maggio 1994, n. 487, ma non le sue singole disposizioni (sul punto, Cons. Stato, Sez. VI, 5 maggio 2003, n. 2344; TAR Veneto, Sez. I, 25 giugno 2002, n. 3052; TAR Sicilia – Catania, Sez. II, 28 dicembre 2009, n. 2251), in particolare laddove l’Amministrazione abbia provveduto a regolare con propri atti la materia, in attuazione di disposizioni legislative (come nel caso di specie).

Deve quindi essere valutato se, nel caso di specie, possa ravvisarsi nel comportamento della Amministrazione la dedotta violazione dell’art. 26 del Regolamento concorsi o dei principi generali in materia di concorsi desumibili dall’art. 12 del DPR 487/94.

Il citato articolo 26 del regolamento concorsi non prevede, come visto, la predeterminazione dei criteri generali per la valutazione delle prove scritte; l’obbligo di fissazione dei criteri nel corso della prima riunione della commissione esaminatrice, di cui all’art. 12 del DPR 487/94, è ritenuto dalla giurisprudenza prevalente, che questo Collegio ritiene di condividere, dover essere inquadrato "…nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa, perseguita dal legislatore, che pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi, in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti. In questa logica sostanziale, la giurisprudenza ha, ad esempio, affermato che legittimamente la Commissione può determinare i criteri di valutazione delle prove anche dopo l’effettuazione delle stesse, purché prima di prendere cognizione del loro esito (cfr. Cons. St., V Sez., 7 novembre 1990, n. 762)…" (Cons. Stato, Sez. VI, 25 luglio 2003, n. 4284; analogamente, Cons. Stato, Sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4989; TAR Campania – Napoli, Sez. III, 3 febbraio 2010, n. 558).

Ciò posto, dai verbali della commissione esaminatrice risulta nel caso in esame che: a) i criteri di valutazione sono stati individuati dalla commissione esaminatrice nel corso della riunione del 10 gennaio 2005 (verbale n. 24); b) che nel corso della riunione del 4 gennaio 2005 (verbale n. 23) "…Il Presidente, a questo punto, numera di proprio pugno le buste contenenti gli elaborati dei candidati partecipanti al percorso verticale (…) Successivamente procede alla apertura di ogni singola busta contenente l’elaborato e all’apposizione sulla busta piccola in essa contenuta dello stesso numero di quello riportato sulla busta esterna…"; c) che nel corso della riunione del 17 febbraio 2005 (verbale n. 29), in cui sono state ultimate le operazioni di correzione degli elaborati "…Il Presidente dà atto che gli elaborati sono stati corretti e valutati nella loro totalità e che verrà predisposto una tabella indicante il numero progressivo assegnato il voto conseguito nonché l’indicazione di nome e cognome del candidato che verrà aggiunto al momento dell’apertura della busta contenente l’indicazione della identità dell’autore dell’elaborato stesso.."; d) che nel corso della riunione del 18 febbraio 2005 (verbale n. 30) "…La Commissione procede dunque all’apertura delle buste ai fini dell’identificazione di ogni singolo candidato e il riferimento di quest’ultimo al numero assegnato ad ogni singolo elaborato con l’indicazione del voto relativo al detto elaborato..".

Dai verbali della commissione esaminatrice risulta dunque che l’attribuzione ai singoli candidati degli elaborati è stata effettuata il 18 febbraio 2005, allorché sono state aperte le buste contenenti le indicazioni anagrafiche dei candidati.

Ne consegue che non vi è stata violazione dei principi del concorso desumibili dall’articolo 12 del DPR 487/94 né dell’articolo 26 del Regolamento dei concorsi del Comune; di qui, il rigetto dei motivi.

14. Il secondo motivo del ricorso introduttivo ed il secondo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti devono essere parimenti rigettati. I ricorrenti deducono: Violazione dell’articolo 3 legge 241/90 e LR Sicilia 10/91; eccesso di potere per insufficienza della motivazione. Violazione dell’articolo 35, comma 3, lettere A e B del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. La commissione esaminatrice avrebbe adottato criteri valutativi "…assolutamente generici…" e non avrebbe fornito elementi esplicativi idonei "…a consentire una ricostruzione delle ragioni per le quali ha escluso dalla selezione il candidato…" (ricorso, pag. 6).

Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, con riferimento ai due elaborati riconducibili ai ricorrenti che sono stati versati in atti, gli elementi esplicativi idonei a ricostruire l’iter logico seguito dalla commissione sono ricavabili dalla lettura delle annotazioni e del voto riportati sugli elaborati stessi; specificamente:

a) l’elaborato n. 159 (ricorrente D.M.) riporta:

– in calce alla parte prima (schema di provvedimento), le seguenti annotazioni: "dispositivo errato", "appena suff." "manca l’approvazione del bando e delle modalità di gara" ed il voto numerico "9";

– nel corpo della parte seconda (progetto), le seguenti annotazioni: "non sa quel che fa", nonché, con riferimento alle singole formule esprimenti la spinta esercitata sul muro di contenimento e sulle caratteristiche che questo dovrebbe avere per resistere a tale spinta (oggetto della seconda parte dell’elaborato), "errato al contrario", "questo non è il momento spingente", "questo non è il momento resistente", nonché il voto numerico "4";

– nel corpo della parte terza (computo metrico), in corrispondenza delle somme per i lavori a misura contenute nel "quadro economico" le annotazioni "no", "non si sommano"; in calce alla parte terza, l’annotazione "suff." ed il voto numerico "9";

b) l’elaborato n. 190 (ricorrente D.) riporta:

– in calce alla parte prima (schema di provvedimento), l’annotazione "OK" ed il voto numerico "13";

– in calce alla parte seconda (progetto), l’annotazione "procedimento errato" ed il voto numerico "4";

– nel corpo della parte terza (computo metrico), in corrispondenza delle somme contenute nel "quadro economico" sub B4) e B5), le annotazioni "no"; a metà della stessa pagina l’annotazione "insufficiente" ed il voto numerico "8".

E’ noto come la giurisprudenza prevalente ritenga che "…il voto numerico "esprime e sintetizza il giudizio tecnicodiscrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti"…" (Cons. Stato, Sez. VI, 27 agosto 2010, n. 5988).

Nondimeno, la commissione giudicatrice, come avanti evidenziato,,nel corpo degli elaborati ha formulato talune valutazioni e notazioni, le quali, unitamente ai voti numerici espressi, devono ritenersi sufficienti ad esplicitare le ragioni della valutazione negativa, dando quindi conto dell’iter logico – giuridico seguito dalla commissione stessa. Di qui, il rigetto del motivo.

15. Con il terzo motivo del ricorso introduttivo i ricorrenti deducono: Eccesso di potere per disparità di trattamento e di ingiustizia manifesta. I ricorrenti introducono il motivo di ricorso riservandosi di argomentarlo ulteriormente all’esito dell’accesso agli elaborati in quanto "…nutrono seri dubbi sulla imparzialità delle valutazioni, giacché, pur in presenza di elaborati sostanzialmente uguali, queste sarebbero state del tutto difformi. Infatti la collocazione dei banchi nei locali della piscina palestra della Plaia, nei quali si è svolta la prova, non consentiva fatto di impedire che i vicini potessero copiare…" (ricorso, pag. 7). Il motivo si risolve in un vizio eventuale (ancorché prospettato come certo) e comunque fondato su circostanze solo labialmente affermate; deve quindi essere dichiarato inammissibile per genericità: nel giudizio amministrativo non è infatti sufficiente la generica deduzione di un vizio dell’atto impugnato, ma occorre che sia precisato il profilo sotto il quale il vizio viene dedotto, indicando tutte le circostanze dalle quali possa desumersi che esso effettivamente sussista; deve, pertanto, ritenersi inammissibile per genericità la censura da cui non si evincano specifici elementi in base ai quali sarebbero sussistenti i dedotti vizi (TAR Lazio – Roma, Sez. III, 12 settembre 2009, n. 8648).

16. Il quarto motivo del ricorso introduttivo ed il quarto motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti devono essere rigettati. Con tali motivi i ricorrenti deducono: violazione dell’articolo 15, comma 1, del DPR 9 maggio 1994, n. n. 487 e articolo 24 del "Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione e procedure concorsuali" approvato con delibera di GM numero 2641 del 28 dicembre 1999. Eccesso di potere. Il verbale della commissione esaminatrice numero 24 non sarebbe firmato dal segretario. Ed infatti, la copia versata in atti dai ricorrenti insieme con il ricorso introduttivo (doc. 3) è priva della firma del segretario, riportando quelle del Presidente e dei due componenti. Il citato art. 24 prevede, ai commi 1 e 2, che "1. Di ogni seduta della Commissione il segretario redige processo verbale, dal quale devono risultare descritte tutte le fasi del concorso. 2. Il verbale deve essere sottoscritto dai commissari presenti e dal segretario."; tuttavia, il Collegio ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo cui "…le irregolarità della verbalizzazione non hanno di per sé carattere viziante, qualora non compromettano la funzione strumentale (propria del verbale) – cfr. Cons. St., sez. V, 11 maggio 2009, n. 2880. E se è vero che la prescrizione in esame è posta a garanzia della collegialità e contestualità della valutazione degli elaborati, non per questo la sottoscrizione del Segretario deve ritenersi richiesta a pena di nullità, quantomeno nell’ipotesi in cui sia presente la sottoscrizione del Presidente, evidentemente prevista in funzione di controllo della fedeltà della verbalizzazione. In tale ipotesi, la mancanza della sottoscrizione del Segretario, si traduce in un mera irregolarità, salvo che, in presenza di ulteriori elementi sintomatici, sorga il dubbio della non corrispondenza sostanziale di quanto riportato nel processo verbale con l’effettiva attività svolta dalla Commissione…" (TAR Lazio – Roma, Sez. I, 3 novembre 2009, n. 10725).

17. Quanto alla circostanza che la copia del verbale n. 24 versata in atti dal Comune insieme con la memoria depositata il 30 maggio 2005 (doc. 5) e quella versata in atti in adempimento della citata ordinanza istruttoria 293/2010, riportano entrambe anche la firma del segretario ed alla conseguente adombrata nullità degli atti ex art. 21septies della legge 241/90 a seguito della mancanza degli elementi essenziali in conseguenza dell’interruzione del rapporto organico per essere stati adottati gli atti in un "ambiente collusivo penalmente rilevante" (memoria depositata il 12 marzo 2010, pag. 15), il Collegio rileva anzitutto che sia la memoria depositata il 12 marzo 2010 che quella depositata il 16 ottobre 2010, con cui viene introdotto – se pur senza un espresso petitum in tal senso – il tema della nullità degli atti per l’interruzione del rapporto organico in conseguenza della esistenza di un ambiente penalmente rilevante (tema poi riproposto anche durante la discussione della causa alla udienza pubblica del 17 novembre), non risultano notificate, non potendo quindi in alcun modo valere a modificare i termini della domanda contenuta in ricorso (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 7 marzo 2007, n. 1058).

Rileva quindi il Collegio come gli elementi addotti a sostegno di tale tesi (fra cui le circostanze esposte nella memoria depositata in data 16 ottobre 2010, inerenti le valutazioni di altri elaborati) non permettano di ritenere, di per sé, l’esistenza di un ambiente di tal genere e l’interruzione del rapporto organico, spettando alla Magistratura Penale, in ragione dei diversi scopi istituzionali che sorreggono la sua funzione e degli strumenti di cui è conseguentemente dotata, diversi da quelli di questo Giudice Amministrativo, accertare la commissione di reati; tanto che la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica è stata disposta, con ordinanza 26 luglio 2006, n. 1226, in considerazione della possibilità (e non della certezza, non avendo questo Giudice poteri di accertamento di reato) che "…alcuni dei fatti esposti in ricorso potrebbero concretare degli illeciti penali, per cui si ritiene opportuno inviare i relativi atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania…".

E’ peraltro il caso di ricordare come, nella fattispecie che ha dato origine alla sentenza del Consiglio di Stato 4 marzo 2008, n. 890 (ed alla appellata sentenza del TAR Piemonte 17 dicembre 1998, n. 738), citata dai ricorrenti, la valutazione della sussistenza della ipotesi criminosa si basava su una sentenza di patteggiamento anteriore alla sentenza del TAR, ed il ricorso (rigettato dal TAR con sentenza confermata dal Consiglio di Stato) era stato proposto avverso l’annullamento di una concessione edilizia disposto dal Comune proprio in conseguenza della sentenza di patteggiamento; anche in tal caso quindi il Giudice Amministrativo non aveva valutato autonomamente la sussistenza di un reato.

18. Il quinto motivo del ricorso introduttivo ed il quinto motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti devono essere rigettati. Con tali motivi i ricorrenti deducono: violazione dell’articolo 10, comma 1, del DPR 9 maggio 1994, n. n. 487 e articoli 22 e 23 del "Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione e procedure concorsuali" approvato con delibera di GM numero 2641 del 28 dicembre 1999. Il rapporto di lavoro del presidente della commissione esaminatrice si sarebbe risolto nel dicembre 2004, ed il comune "…provvedeva a riconfermarlo solo dopo un mese…" (ricorso, pagina 9); in tale lasso di tempo la commissione avrebbe operato "…con un componente privo di legittimazione…" (ibidem). I citati art. 22 e 23 prevedono che "…Le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici, dei corsiconcorsi e dei concorsi interni sono composte da un Dirigente del Comune di Catania o di altra amministrazione comunale, il quale assume le funzioni di Presidente…" (art. 22, comma 1) e che "…Se taluno dei componenti non avesse i requisiti di legge, il Presidente provvisorio sospende la seduta e dichiara decaduto il componente privo dei requisiti e convoca immediatamente il primo dei supplenti dello stesso…" (art. 23, comma 9); l’art. 10 del DPR 487/94 stabilisce che "I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l’espletamento dei lavori della commissione, cessano dall’incarico, salvo conferma dell’amministrazione".

Nel caso di specie – in disparte la già ritenuta inapplicabilità delle specifiche disposizioni del DPR 487/94 – dalla deliberazione della Giunta Municipale n. 45 del 21 gennaio 2005, con cui è stato prorogato al Presidente della commissione, sino al 31 dicembre 2005, l’incarico dirigenziale originariamente attribuitogli fino al 31 dicembre 2004, risulta che l’incarico è stato prorogato con decorrenza dal 1 gennaio 2005.

19. Il secondo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti ed il terzo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti possono essere trattati insieme. I ricorrenti deducono: Eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. I motivi si risolvono in tre differenti censure: A) gli elaborati numero 159 (del ricorrente D.M.), 127, 32, 145, 177, 153, 193, sarebbero "…in ogni loro parte identici (ad eccezione, alcuni, dei valori del computo metrico che scaturiscono da dati di partenza ipotetici che ciascun candidato ha determinato). Ebbene l’elaborato n. 159 del ricorrente D.M. risulta l’unico ad avere riportato una valutazione insufficiente (22), mentre tutti gli altri sono stati valutati con punteggi che vanno dal 28 al 34…" (ricorso, pag. 3); B) l’elaborato n. 193 riporterebbe due correzioni dei voti assegnati, nonché, nella prima parte, il giudizio "errato concettualmente – comunque sufficiente" "…ed il voto di quattro evidentemente corretto in nove…" (ricorso, pag. 4); C) i compiti numero 52, 109, 154, 119, 221, 155, 110, 115 "… sono identici nella parte della redazione del provvedimento eppure presentano votazioni totalmente difformi l’uno dall’altro; infatti i voti vanno dal 5 (totalmente insufficiente) al 13 (ottimo, essendo 14 il massimo)…" (ricorso, pag. 4).

Preliminarmente, occorre premettere che gli elaborati, a quanto è dato riscontrare mediante semplice comparazione del loro contenuto, senza entrare nel merito delle valutazioni effettuate dalla commissione, sembrano essere straordinariamente molto simili fra loro, ancorchè per gruppi.

La prima e la seconda censura possono essere trattate insieme.

Gli elaborati 159, 127, 32, 145, 177, 153, 193, risultano effettivamente quasi identici fra loro, pur con qualche piccola differenza; anche i voti loro attribuiti, con riferimento alla prima parte (schema di provvedimento) ed alla terza parte (computo metrico) risultano tutto sommato abbastanza simili, andando, rispettivamente, da 8 a 11, e da 9 a 12. Ciò che risulta ingiustificabile, tanto da essere manifestamente incongruo ed illogico (sul punto, TAR Lazio – Roma, Sez. I, 20 settembre 2010, n. 32354), è il divario dei voti attribuiti alla seconda parte di tali elaborati che, in presenza di compiti sostanzialmente identici, e con annotazioni operate dalla commissione esaminatrice sostanzialmente identiche, va da 4 a 14.

In particolare, gli elaborati 159 e 193:

– sono identici nella loro parte seconda, salvo per lo sviluppo di una formula riportato nel 193 alla terzultima riga;

– in relazione al passaggio "…Consideriamo che Ms (momento spingente) è pari ad m * Mr (momento resistente)…" (elaborato 193) ed al passaggio "…Considerato che il momento Ms (momento spingente) = m * Mr (momento resistente)… " (elaborato 159), il primo è stato sottolineato, ed il secondo riporta l’annotazione "…errato al contrario…";

– in relazione al passaggio "…Ms=P*x/2…" (identico in entrambi gli elaborati) risultano le annotazioni "…questo non è il momento spingente…" nel 159 e "…non è il momento spingente…" nel 193;

– il passaggio "…Mr = m * s * h/3 = 1,5 * s* h/3…" (identico in entrambi gli elaborati), è stato cerchiato nell’elaborato 193, e nell’elaborato 159 riporta l’annotazione "…questo non è il momento resistente…";

– nell’elaborato 193 è riportata, in calce, l’annotazione "…errato concettualmente…";

– il voto riportato nell’elaborato 193 sembra in effetti, come sostenuto dai ricorrenti, essere stato corretto da 4 a 9.

In presenza di elaborati sostanzialmente uguali, anche con riferimento alle correzioni operate dalla commissione, il divario di voto fra 4 (voto attribuito all’elaborato 159) e 9 (voto attribuito all’elabrato 193) appare irragionevole.

Ne consegue l’accoglimento dei prospettati profili di gravame.

La terza censura è priva di pregio; il provvedimento contenuto nella parte prima degli elaborati citati non è identico; partendo dall’elaborato 52, che ha ottenuto per tale parte il voto più alto, vale a dire 13, risulta che:

– altri due elaborati (i numeri 154 e 155) hanno ottenuto il punteggio di 11; entrambi tali elaborati, identici fra loro, contengono delle differenze rispetto all’elaborato 52, ed in particolare: nelle premesse si fa riferimento per due volte ad una legge regionale "…nel testo vigente in Regione Sicilia…"; rispetto al 52 mancano i punti 4 e 5 del dispositivo;

– altri 4 elaborati (i numeri 109, 110, 115 e 221) hanno ottenuto il punteggio di 6; nei primi 3, a differenza del 52, il quadro economico non è contenuto nelle premesse, risultando solo in allegato; nel quarto, mancano nel dispositivo i punti che l’elaborato 52 individua come 2, 4 e 5;

– un elaborato (numero 119) ha ottenuto il punteggio di 5; in tale elaborato, a differenza del 52, manca il quadro economico (che nel dispositivo si dice essere "…distinto in espositivo…").

Ne consegue che risultano essere stati attribuiti voti diversi ad elaborati tra loro diversi e lo stesso voto ad elaborati aventi analogo contenuto. La censura, secondo cui sono stati attribuiti voti diversi ad elaborati identici nella parte prima deve quindi essere disattesa.

20. Il terzo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti ed il sesto motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti devono essere rigettati. Con tali motivi i ricorrenti deducono: Eccesso di potere per erroneità della valutazione tecnica. La commissione esaminatrice avrebbe ritenuto sbagliata la risposta fornita nella prima parte dell’elaborato numero 190, del ricorrente D., attribuendole il voto di 4. I ricorrenti producono, in allegato al primo ricorso per motivi aggiunti (doc. 18), il parere reso dal Professor A.M.B.; in tale parere si legge "…esaminata la risposta del candidato al quesito di cui ci occupiamo, mi appare chiaro che le risultanze della computazione ch’egli svolse sono da considerarsi giuste. E’ ben vero (…) che, da esatte premesse il candidato giunge ad esatte conclusioni omettendo i passaggi intermedi…" (pag. 5).

Preliminarmente, il Collegio rileva che il potere esercitato in sede di valutazione di prove concorsuali, trattandosi di manifestazione di giudizio sulla base di scienze di riferimento opinabili, è connotato dalla c.d. discrezionalità tecnica.

L’evoluzione degli orientamenti sul sindacato della c.d. discrezionalità tecnica consente al giudice di conoscere dei fatti in modo pieno, al fine di verificare la logicità, la ragionevolezza, la proporzionalità e l’adeguatezza del provvedimento e della sua motivazione, la regolarità del procedimento e la completezza dell’istruttoria, senza però che il sindacato giurisdizionale di legittimità in materia possa trasmodare in un concreto rifacimento, ad opera dell’adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla commissione, con conseguente sostituzione del primo alla seconda; l’apprezzamento tecnico della commissione è quindi sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà. Di conseguenza, debbono ritenersi infondate le censure che mirino unicamente a proporre un diverso apprezzamento dell’elaborato o una diversa modalità di soluzione del tema oggetto di concorso atteso che in tal modo verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimità dell’operato della Commissione una – preclusa – cognizione del merito della questione (sul punto, TAR Lazio – Roma, Sez. I, 20 settembre 2010, n. 32354).

Nel caso di specie, l’elaborato riporta, nella parte di cui si tratta (progetto) l’annotazione "procedimento errato" ed il voto numerico "4"; lo stesso parere prodotto dai ricorrenti afferma che il candidato avrebbe fornito una esatta risposta al quesito postogli, pur "…omettendo i passaggi intermedi…"; il Collegio ritiene che gli argomenti addotti dai ricorrenti non possano far propendere per la manifesta illogicità o irragionevolezza della valutazione negativa della commissione esaminatrice, apparendo essa incentrata su errori compiuti nella fase del procedimento (in ciò essendo assolutamente compatibile con il parere), e non sulla correttezza o meno del risultato finale.

Di qui il rigetto dei motivi.

21. In conclusione, il ricorso va respinto nei confronti dei ricorrenti D.A.M. e B.F., mentre va parzialmente accolto nei riguardi del ricorrente D.M.F., con conseguente annullamento della valutazione della prova scritta -limitatamente alla parte riguardante il progetto- nonché dei successivi atti comunque connessi e con conseguente onere in capo all’Amministrazione di procedere ad una rivalutazione di tale parte di prova scritta, previo riavvio del procedimento nei confronti di detto ricorrente.

21. Resta salva la possibilità per l’Amministrazione, sussistendone i presupposti, di adottare provvedimenti in autotutela anche nei confronti di altri concorrenti.

22. L’andamento e la complessità della controversia sono motivi, ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92 c.p.c., per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti in causa.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

dà atto della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente M.A.;

lo respinge nei confronti dei ricorrenti D.A.M. e B.F.;

lo accoglie, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, nei riguardi del ricorrente D.M.F. e, per l’effetto, annulla in parte qua la valutazione della prova scritta nonché i successivi atti consequenziali.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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