T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 20-01-2011, n. 13 Armi da fuoco e da sparo Detenzione abusiva e omessa denuncia Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Al sig. A.F. è stato irrogato, con decreto del Prefetto di Perugia in data 16 giugno 2008, Prot. 0022838 2008 06 16 Area 1 bis – Ordine e Sicurezza Pubblica notificato in data 26 giugno 2008, il divieto detenzione di armi e munizioni.

1.1. Il divieto è impugnato con ricorso n. 443/2008.

2. Al sig. A.F. è stata irrogata la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia con decreto del Questore di Perugia in data 20 giugno 2008, Cat. 6F2008 n- Divisione Polizia amministrativa, sociale e dell’immigrazione / Settore II.

2.1. La sospensione è impugnata con ricorso n. 443/2008.

3. Nei ricorsi, di analogo contenuto si espone che i provvedimenti sono stati adottati a seguito del tentativo di suicidio della moglie, messo in atto con il fucile del sig. F..

3.1. Il fucile era regolarmente detenuto e denunciato e custodito, come ogni arma di proprietà e in possesso del ricorrente, presso la sua abitazione e quella della moglie, all’interno di una stanza adibita a ripostiglio, ove all’interno di un armadio in legno, vi è un armadio corazzato di forma rettangolare, utilizzato per il deposito dei fucili regolarmente denunciati. Il locale con l’armadio corazzato, è chiuso da una porta che lo divide dal salone posto al primo piano dell’edificio ed è sempre regolarmente chiuso a chiave

3.2. In quanto convivente, la moglie del ricorrente è ovviamente a conoscenza del luogo ove veniva collocata la chiave per l’apertura dell’armadio.

4. Nei ricorsi di analogo contenuto, si prospetta il carattere abnorme e sproporzionato dei provvedimenti emessi.

4.1. Si afferma, in particolare che i sei fucili in possesso del ricorrente sono tutti regolarmente denunciati e regolarmente custoditi all’interno dell’armadio corazzato nella stanza adibita a ripostiglio. L’armadio all’interno del ripostiglio è attrezzato appositamente per il loro deposito è completamente chiuso a chiave e la chiave stessa era custodita all’interno del cassetto del comodino della camera da letto dei coniugi. La conoscenza del luogo in cui è riposta la chiava da parte della moglie è ovvia in quanto i coniugi sono regolarmente conviventi.

4.2. Avverso il divieto detenzione di armi e munizioni si adduce che le cautele messe in opera per la custodia delle armi erano quelle ordinarie richieste in quanto il ripostiglio in casa è chiuso da una porta e il mobile in legno, all’interno di detto vano contiene un armadio corazzato rettangolare ove si custodiscono le armi e le munizioni.

4.3. Avverso la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia si osserva che il ricorrente ha rispettato le norme di tutela dell’ordine pubblico, e le comuni regole di convivenza civile tali da obliterare sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell’arma in pregiudizio ai tranquilli ed ordinati rapporti con gli altri consociati.

5. I ricorsi chiamati congiuntamente alla stessa udienza devono essere riuniti e decisi con una sentenza unica per evidenti motivi di connessione.

5.1. E’ giurisprudenza costante dell’adito tribunale che il divieto di detenzione di armi, nel più ampio genus quale rientrano gli specifici provvedimenti interdittivi del porto di fucile per uso caccia, per essere giustificato deve essere motivato sulla scorta di indici dai quali si ravvisi una particolare propensione alla violenza o alla perpetrazione di illeciti che possano comunque essere agevolati dal possesso di armi (TAR Umbria, 6 giugno 2002, n.382; 15 settembre 2006, n. 449; 30 agosto 2007, nn.639 e 640; 28 settembre 2007, n. 708; 9 luglio 2008, n. 336; 24 settembre 2008, n. 593; 10 novembre 2008, n. 720).

5.2. La particolarità del caso sottoposto all’esame del tribunale consiste nell’omissione delle cautele necessarie affinché gli stessi familiari del detentore siano in grado di venire a contatto con le armi medesime, per il resto debitamente custodite.

5.3. Che il fucile da caccia fosse contenuto in un armadio corazzato, mascherato da una porta in legno con le chiavi custodite in luogo non accessibile a tutti e situato in un ripostiglio della casa di abitazione del ricorrente con il coniuge, non ha impedito a quest’ultima di impossessarsi dell’arma al fine di tentare il suicidio all’interno della casa coniugale.

6. La formulazione dell’art. 39 r.d. n. 773/1931 che attribuisce al prefetto la facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che non occorre l’oggettivo e accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto abbia dato prova di non essere del tutto affidabile, quanto al loro uso, anche per non aver posto in essere tutte le cautele necessarie per la loro custodia (T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 8 luglio 2008, n. 1445).

6.1. Sotto questo aspetto è giurisprudenza costante del giudice d’appello che la negligenza nella custodia è causa legittima di adozione del provvedimento interdittivo della detenzione di armi adottato dall’Autorità Prefettizia (Cons. Stato, sez. VI, 2 aprile 2010, n. 1896). Giustifica il provvedimento interdittivo la circostanza che il soggetto abbia dato prova di non essere del tutto affidabile, quanto al loro uso, anche per non aver posto in essere tutte le cautele necessarie per la loro conservazione e sottrazione dalla disponibilità di altre persone, siano esse estranee al possessore (Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2010, n. 1896) siano esse conviventi con lo stesso (Cons. St., sez. VI, 12 febbraio 2007, n. 535).

6.2. E’ innegabile che, nella specie, nonostante il ricorrente sostenga di avere posto in essere tutte le cautele necessarie affinché nessun estraneo entrasse nella disponibilità delle armi custodite, siffatte cautele non sono state sufficienti ad evitare che il coniuge si impossessasse di un fucile, tentando il suicidio e procurandosi gravi lesioni.

6.3. E’ pertanto da disattendere l’assunto del ricorrente di avere adempiuto correttamente a quanto richiesto in base alla normativa vigente avendo osservato tutti gli obblighi di custodia che la legge impone.

6.4. Quanto sinora osservato vale a giustificare non solo il divieto detenzione di armi e munizioni irrogato dal Prefetto di Perugia ma anche la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia comminata dal Questore di Perugia, il cui potere può essere esercitato in presenza di una casistica e di presupposti assai ampi e variegati, di talché l’episodio occorso dell’abitazione coniugale ben si presta a fondare la sospensione della licenza in quanto depone per un giudizio prognostico negativo circa l’effettiva capacità del ricorrente di impedire che altri soggetti vengano in contatto con l’arma (T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 16 febbraio 2008, n. 272).

7. Per le ragioni sin qui esposte i ricorsi riuniti devono essere respinti.

7.1. Le particolari circostanze poste alla base dei provvedimenti giustificano comunque la compensazione tra le parti delle spese dei giudizi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, siccome riuniti, li respinge.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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