DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2012 , n. 68 Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a),

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 126 del 31-5-2012

Capo I

PRINCIPI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 3, secondo comma, 33, quinto comma, 34, terzo
comma, 117, 118 e 119 della Costituzione;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: "Norme in materia
di organizzazione delle universita’, di personale accademico e
reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la qualita’ e
l’efficienza del sistema universitario", e in particolare l’articolo
5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), e l’articolo 5, comma
3, lettera f) e comma 6;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante: "Istituzione del
Ministero dell’universita’ e della ricerca scientifica e
tecnologica", e in particolare l’articolo 6;
Visto l’articolo 191 del testo unico delle leggi sull’istruzione
superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 12 marzo 1968, n. 442, recante: "Istituzione di una
universita’ statale in Calabria";
Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante:"Disciplina del
riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle scuole superiori per
interpreti e traduttori", nonche’ il decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 gennaio 2002, n.
38, recante: "Regolamento recante riordino della disciplina delle
scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in
attuazione dell’articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15
maggio 1997, n. 127";
Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, concernente le universita’
non statali legalmente riconosciute, ed in particolare l’articolo 3,
comma 3;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante: "Norme sul diritto
agli studi universitari";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,
recante: "Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate";
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, e in particolare
l’articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, con cui e’ stata istituita la
tassa regionale per il diritto allo studio;
Visto l’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, recante:
"Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari di ruolo", e successive modificazioni, e il decreto del
Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica
30 aprile 1999, n. 224, recante: "Regolamento recante norme in
materia di dottorato di ricerca";
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante: "Riforma delle
Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza,
dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati";
Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, concernente "Disposizioni
in materia di alloggi e residenze per studenti universitari";
Visto l’articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)";
Visto l’articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: "Legge di
contabilita’ e finanza pubblica", e in particolare l’articolo 17,
comma 2;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante: "Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione";
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive
modificazioni ed integrazioni, "Definizione di criteri unificati di
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate" e le relative disposizioni attuative;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, recante:
"Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino
Alto-Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative
statali alla Provincia di Trento in materia di Universita’ degli
studi";
Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, recante: "Misure
urgenti per la scuola, l’universita’, la ricerca scientifica e
tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale", ed in
particolare l’articolo 4, comma 2;
Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, recante:
"Disposizioni urgenti per le universita’ e gli enti di ricerca,
nonche’ in materia di abilitazione all’esercizio di attivita’
professionali";
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante:
"Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244", e, in particolare, l’articolo 1, comma 5;
Visto l’articolo 38, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, recante: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita’ economica";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, ed in
particolare l’articolo 79, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n.
306, recante: "Regolamento recante disciplina in materia di
contributi universitari", e, in particolare, l’articolo 3, commi 3 e
4, che demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previsto della legge 2 dicembre 1991, n. 390, l’individuazione dei
criteri per la graduazione dell’importo dei contributi universitari e
della relativa valutazione della condizione economica, nonche’ la
disciplina degli esoneri totali e parziali dalla tassa di iscrizione
e dai contributi universitari;
Visto l’articolo 6, comma 2 del predetto decreto del Presidente
della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, recante: "Regolamento
recante disciplina in materia di contributi universitari" che
stabilisce che gli esoneri totali e parziali dal pagamento della
tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli studenti
delle universita’ e degli istituti non statali beneficiari di borse
di studio e di prestiti d’onore, sono determinati ai sensi della
normativa vigente in materia di diritto allo studio;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464;
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004,
n. 334, recante: "Regolamento recante modifica ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in
materia di immigrazione", ed in particolare l’articolo 42 concernente
l’accesso ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio
degli studenti stranieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.
212, recante: "Disciplina per la definizione degli ordinamenti
didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n.
508";
Visto il decreto del Ministro universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante:
"Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
atenei" e successive modifiche;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 9 maggio 2001, n. 118 recante: "Standard minimi
dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri
tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e
residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre
2000, n. 338 e legge 23 dicembre 2000, n. 388";
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell’universita’ e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell’11 novembre 2011;
Vista l’intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano nella riunione del 15 marzo 2102;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2012;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e
della ricerca, di concerto con i Ministri dell’economia e delle
finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per la
cooperazione internazionale e l’integrazione e per gli affari
regionali, il turismo e lo sport;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende:
a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
b) per universita’, le universita’ e gli istituti universitari
statali e le universita’ non statali legalmente riconosciute;
c) per istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
d) per corsi, i corsi di istruzione superiore e di alta
formazione artistica, musicale e coreutica previsti, rispettivamente,
dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e
dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
2005, n. 212, attivati dalle universita’ e dalle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, nonche’ i corsi attivati
dalle Scuole superiori per mediatori linguistici abilitate, ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, del regolamento adottato con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 gennaio
2002, n. 38, a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai
diplomi di laurea conseguiti presso le universita’;
e) per LEP, i livelli essenziali delle prestazioni.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note al titolo:
– Si riporta il testo dell’articolo 5 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione
delle universita’, di personale accademico e reclutamento,
nonche’ delega al Governo per incentivare la qualita’ e
l’efficienza del sistema universitario):
"Art. 5 (Delega in materia di interventi per la
qualita’ e l’efficienza del sistema universitario). – 1. Il
Governo e’ delegato ad adottare, entro il termine di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu’ decreti legislativi finalizzati a riformare il
sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
a) valorizzazione della qualita’ e dell’efficienza
delle universita’ e conseguente introduzione di meccanismi
premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla
base di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione
di un sistema di accreditamento periodico delle
universita’; valorizzazione dei collegi universitari
legalmente riconosciuti, ivi compresi i collegi storici,
mediante la previsione di una apposita disciplina per il
riconoscimento e l’accreditamento degli stessi anche ai
fini della concessione del finanziamento statale;
valorizzazione della figura dei ricercatori; realizzazione
di opportunita’ uniformi, su tutto il territorio nazionale,
di accesso e scelta dei percorsi formativi;
b) revisione della disciplina concernente la
contabilita’, al fine di garantirne coerenza con la
programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed
omogeneita’, e di consentire l’individuazione della esatta
condizione patrimoniale dell’ateneo e dell’andamento
complessivo della gestione; previsione di meccanismi di
commissariamento in caso di dissesto finanziario degli
atenei;
c) introduzione, sentita l’ANVUR, di un sistema di
valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli
atenei, sulla base di criteri definiti ex ante;
d) revisione, in attuazione del titolo V della parte
II della Costituzione, della normativa di principio in
materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale che limitano
l’accesso all’istruzione superiore, e contestuale
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)
erogate dalle universita’ statali.
2. L’attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), ad
eccezione di quanto previsto al comma 3, lettera g), e al
comma 4, lettera l), non deve determinare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Gli eventuali maggiori oneri
derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera d), dovranno
essere quantificati e coperti, ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1,
lettera a), del presente articolo, il Governo si attiene ai
principi di riordino di cui all’articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) introduzione di un sistema di accreditamento delle
sedi e dei corsi di studio universitari di cui all’articolo
3 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 22
ottobre 2004, n. 270, fondato sull’utilizzazione di
specifici indicatori definiti ex ante dall’ANVUR per la
verifica del possesso da parte degli atenei di idonei
requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di
qualificazione dei docenti e delle attivita’ di ricerca,
nonche’ di sostenibilita’ economico-finanziaria;
b) introduzione di un sistema di valutazione
periodica basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante,
da parte dell’ANVUR, dell’efficienza e dei risultati
conseguiti nell’ambito della didattica e della ricerca
dalle singole universita’ e dalle loro articolazioni
interne;
c) potenziamento del sistema di autovalutazione della
qualita’ e dell’efficacia delle proprie attivita’ da parte
delle universita’, anche avvalendosi dei propri nuclei di
valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni
paritetiche di cui all’articolo 2, comma 2, lettera g);
d) definizione del sistema di valutazione e di
assicurazione della qualita’ degli atenei in coerenza con
quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo
le linee guida adottate dai ministri dell’istruzione
superiore dei Paesi aderenti all’Area europea
dell’istruzione superiore;
e) previsione di meccanismi volti a garantire
incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui
alla lettera b), nell’ambito delle risorse disponibili del
fondo di finanziamento ordinario delle universita’ allo
scopo annualmente predeterminate;
f) previsione per i collegi universitari legalmente
riconosciuti, quali strutture a carattere residenziale, di
rilevanza nazionale, di elevata qualificazione culturale,
che assicurano agli studenti servizi educativi, di
orientamento e di integrazione dell’offerta formativa degli
atenei, di requisiti e di standard minimi a carattere
istituzionale, logistico e funzionale necessari per il
riconoscimento da parte del Ministero e successivo
accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti
da almeno cinque anni; rinvio ad apposito decreto
ministeriale della disciplina delle procedure di
iscrizione, delle modalita’ di verifica della permanenza
delle condizioni richieste, nonche’ delle modalita’ di
accesso ai finanziamenti statali riservati ai collegi
accreditati;
g) revisione del trattamento economico dei
ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo
anno di attivita’, nel rispetto del limite di spesa di cui
all’articolo 29, comma 22, primo periodo.
4. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1,
lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) introduzione di un sistema di contabilita’
economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e
del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi
contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal
Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle
universita’ italiane (CRUI), garantendo, al fine del
consolidamento e del monitoraggio dei conti delle
amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un
bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilita’
finanziaria, in conformita’ alla disciplina adottata ai
sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196;
b) adozione di un piano economico-finanziario
triennale al fine di garantire la sostenibilita’ di tutte
le attivita’ dell’ateneo;
c) previsione che gli effetti delle misure di cui
alla presente legge trovano adeguata compensazione nei
piani previsti alla lettera d); comunicazione al Ministero
dell’economia e delle finanze, con cadenza annuale, dei
risultati della programmazione triennale riferiti al
sistema universitario nel suo complesso, ai fini del
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica;
d) predisposizione di un piano triennale diretto a
riequilibrare, entro intervalli di percentuali definiti dal
Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilita’
finanziaria, i rapporti di consistenza del personale
docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero
dei professori e ricercatori di cui all’articolo 1, comma
9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive
modificazioni; previsione che la mancata adozione, parziale
o totale, del predetto piano comporti la non erogazione
delle quote di finanziamento ordinario relative alle unita’
di personale che eccedono i limiti previsti;
e) determinazione di un limite massimo all’incidenza
complessiva delle spese per l’indebitamento e delle spese
per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi
gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate
complessive dell’ateneo, al netto di quelle a destinazione
vincolata;
f) introduzione del costo standard unitario di
formazione per studente in corso, calcolato secondo indici
commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai
differenti contesti economici, territoriali e
infrastrutturali in cui opera l’universita’, cui collegare
l’attribuzione all’universita’ di una percentuale della
parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai
sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008,
n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1; individuazione degli indici da
utilizzare per la quantificazione del costo standard
unitario di formazione per studente in corso, sentita
l’ANVUR;
g) previsione della declaratoria di dissesto
finanziario nell’ipotesi in cui l’universita’ non possa
garantire l’assolvimento delle proprie funzioni
indispensabili ovvero non possa fare fronte ai debiti
liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi;
h) disciplina delle conseguenze del dissesto
finanziario con previsione dell’inoltro da parte del
Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a
predisporre, entro un termine non superiore a centottanta
giorni, un piano di rientro da sottoporre all’approvazione
del Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un
quinquennio; previsione delle modalita’ di controllo
periodico dell’attuazione del predetto piano;
i) previsione, per i casi di mancata predisposizione,
mancata approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione
del piano, del commissariamento dell’ateneo e disciplina
delle modalita’ di assunzione da parte del Governo, su
proposta del Ministro, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, della delibera di
commissariamento e di nomina di uno o piu’ commissari, ad
esclusione del rettore, con il compito di provvedere alla
predisposizione ovvero all’attuazione del piano di rientro
finanziario;
l) previsione di un apposito fondo di rotazione,
distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al
fondo di finanziamento ordinario per le universita’, a
garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei;
m) previsione che gli eventuali maggiori oneri
derivanti dall’attuazione della lettera l) del presente
comma siano quantificati e coperti, ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1,
lettera c), il Governo si attiene al principio e criterio
direttivo dell’attribuzione di una quota non superiore al
10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata
a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento
degli atenei, elaborati da parte dell’ANVUR e fondati su:
la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori
successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio
a diverso ruolo o fascia nell’ateneo; la percentuale di
ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno
trascorso l’intero percorso di dottorato e di
post-dottorato, o, nel caso delle facolta’ di medicina e
chirurgia, di scuola di specializzazione, nella medesima
universita’; la percentuale dei professori reclutati da
altri atenei; la percentuale dei professori e ricercatori
in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca
internazionali e comunitari; il grado di
internazionalizzazione del corpo docente.
6. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1,
lettera d), il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti
di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed
i servizi, quali borse di studio, trasporti, assistenza
sanitaria, ristorazione, accesso alla cultura, alloggi,
gia’ disponibili a legislazione vigente, per il
conseguimento del pieno successo formativo degli studenti
dell’istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di
ordine economico, sociale e personale che limitano
l’accesso ed il conseguimento dei piu’ alti gradi di
istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma
privi di mezzi;
b) garantire agli studenti la piu’ ampia liberta’ di
scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il
diritto allo studio universitario;
c) definire i criteri per l’attribuzione alle regioni
e alle province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo
integrativo per la concessione di prestiti d’onore e di
borse di studio, di cui all’articolo 16, comma 4, della
legge 2 dicembre 1991, n. 390;
d) favorire il raccordo tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, le universita’ e le
diverse istituzioni che concorrono al successo formativo
degli studenti al fine di potenziare la gamma dei servizi e
degli interventi posti in essere dalle predette
istituzioni, nell’ambito della propria autonomia
statutaria;
e) prevedere la stipula di specifici accordi con le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per
la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e
nell’erogazione degli interventi;
f) definire le tipologie di strutture residenziali
destinate agli studenti universitari e le caratteristiche
peculiari delle stesse.
7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono adottati, su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l’innovazione, e, con
riferimento alle disposizioni di cui al comma 6, di
concerto con il Ministro della gioventu’, previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e sono trasmessi alle Camere per
l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, le quali
si esprimono entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine di cui al
comma 1, o successivamente, quest’ultimo termine e’
prorogato di sessanta giorni.
8. In attuazione di quanto stabilito dall’articolo 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in
considerazione della complessita’ della materia trattata
dai decreti legislativi di cui al comma 1 del presente
articolo, nell’impossibilita’ di procedere alla
determinazione degli effetti finanziari dagli stessi
derivanti, la loro quantificazione e’ effettuata al momento
dell’adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e’ allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della citata legge n.
196 del 2009, che da’ conto della neutralita’ finanziaria
del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da
esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
9. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo’
adottare eventuali disposizioni integrative e correttive,
con le medesime modalita’ e nel rispetto dei medesimi
principi e criteri direttivi.".
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
– L’art. 117 della Costituzione dispone, tra l’altro,
che la potesta’ legislativa e’ esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche’ dei
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
– Si riporta il testo degli articoli 3, 33, 34, 118 e
119 della Costituzione:
"Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignita’ sociale
e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta’ e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese."
"Art. 33. L’arte e la scienza sono libere e libero ne
e’ l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita’, deve assicurare
ad esse piena liberta’ e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E’ prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita’ ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato."
"Art. 34. La scuola e’ aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni,
e’ obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi piu’ alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse
di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che
devono essere attribuite per concorso."
"Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario,
siano conferite a Province, Citta’ metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta’,
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta’ metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre
forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela
dei beni culturali.
Stato, Regioni, Citta’ metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita’ di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta’."
"Art. 119. I Comuni, le Province, le Citta’
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Citta’ metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita’ fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta’
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta’ sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta’ metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta’ metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.".
– La legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia
di organizzazione delle universita’, di personale
accademico e reclutamento, nonche’ delega al Governo per
incentivare la qualita’ e l’efficienza del sistema
universitari). e’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 gennaio 2011, n. 10, S.O.
– Il testo vigente dell’articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e’ il seguente:
"Art. 14 (Decreti legislativi). – 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l’indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e’
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita’ di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo’ esercitarla mediante piu’ atti
successivi per uno o piu’ degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e’
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e’ espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
– Si riporta il testo dell’art. 6 della legge 9 maggio
1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell’universita’ e
della ricerca scientifica e tecnologica):
"Art. 6 (Autonomia delle universita’). – 1. Le
universita’ sono dotate di personalita’ giuridica e, in
attuazione dell’articolo 33 della Costituzione, hanno
autonomia didattica, scientifica, organizzativa,
finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi
con propri statuti e regolamenti.
2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti
dall’articolo 33 della Costituzione e specificati dalla
legge, le universita’ sono disciplinate, oltre che dai
rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme
legislative che vi operino espresso riferimento. E’ esclusa
l’applicabilita’ di disposizioni emanate con circolare.
3. Le universita’ svolgono attivita’ didattica e
organizzano le relative strutture nel rispetto della
liberta’ di insegnamento dei docenti e dei principi
generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti
didattici universitari. Nell’osservanza di questi principi
gli statuti determinano i corsi di diploma, anche
effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea
e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri
per l’attivazione dei corsi di perfezionamento, di
dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.
4. Le universita’ sono sedi primarie della ricerca
scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie
finalita’ istituzionali, nel rispetto della liberta’ di
ricerca dei docenti e dei ricercatori nonche’
dell’autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I
singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del
rispettivo stato giuridico, nonche’ le strutture di
ricerca:
a) accedono ai fondi destinati alla ricerca
universitaria, ai sensi dell’articolo 65 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
b) possono partecipare a programmi di ricerca
promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o
privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle
relative normative.
5. Le universita’, in osservanza delle norme di cui ai
commi precedenti, provvedono all’istituzione,
organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche,
di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i
connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.
6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna
struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto
dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto.
7. L’autonomia finanziaria e contabile delle
universita’ si esercita ai sensi dell’articolo 7.
8. La legge di attuazione dei principi di autonomia di
cui al presente articolo stabilisce termini e limiti
dell’autonomia delle universita’, quanto all’assunzione e
alla gestione del personale non docente.
9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono
deliberati dagli organi competenti dell’universita’ a
maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al
Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta
giorni, esercita il controllo di legittimita’ e di merito
nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza
di rilievi essi sono emanati dal rettore.
10. Il Ministro puo’ per una sola volta, con proprio
decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti
all’universita’, indicando le norme illegittime e quelle da
riesaminare nel merito. Gli organi competenti
dell’universita’ possono non conformarsi ai rilievi di
legittimita’ con deliberazione adottata dalla maggioranza
dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di
merito con deliberazione adottata dalla maggioranza
assoluta. In tal caso il Ministro puo’ ricorrere contro
l’atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione
amministrativa per i soli vizi di legittimita’. Quando la
maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme
contestate non possono essere emanate.
11. Gli statuti delle universita’ sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino Ufficiale
del Ministero.".
– L’articolo 191 del testo unico delle leggi
sull’istruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto
1933, n. 1592 e’ il seguente:
"Art. 191. Le Opere e le fondazioni, che hanno per fine
l’incremento degli studi superiori e l’assistenza, nelle
sue varie forme, agli studenti delle Universita’ e
degl’Istituti d’istruzione superiore, sono sottoposte alla
vigilanza del Ministero dell’educazione nazionale.".
– La legge 12 marzo 1968, n. 442 (Istituzione di una
universita’ statale in Calabria) e’ stata pubblicata nella
G.U. 22 aprile 1968, n. 103.
– La legge 11 ottobre 1986, n. 697 (Disciplina del
riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole
superiori per interpreti e traduttori) e’ stata pubblicata
nella G.U. 27 ottobre 1986, n. 250.
– Il decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38
(Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole
di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in
attuazione dell’articolo 17, comma 96, lettera a), della
legge 15 maggio 1997, n. 127) e’ stato pubblicato nella
G.U. 22 marzo 2002, n. 69.
– Si riporta il testo dell’articolo 3 della legge 29
luglio 1991, n. 243 (Universita’ non statali legalmente
riconosciute):
"Art. 3. – 1. L’universita’ o l’istituto superiore non
statale che intende avvalersi del contributo dello Stato di
cui alla presente legge presenta annualmente al Ministro
dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica,
di seguito denominato «Ministro», il bilancio preventivo
dell’esercizio in corso, il bilancio consuntivo dell’anno
precedente e una relazione sulla struttura e sul
funzionamento dell’universita’ stessa, con l’indicazione di
dati statistici e informativi riguardanti: il numero degli
studenti; le facolta’, i corsi di laurea, le scuole, i
corsi di dottorato di ricerca, i dipartimenti e gli
istituti; l’organico del personale docente e non docente;
la dotazione di strumentario scientifico, tecnico e di
biblioteca; la consistenza e il grado di disponibilita’
delle strutture immobiliari adibite alle attivita’
universitarie; le condizioni finanziarie con specificazione
delle entrate derivanti dalle tasse e dai contributi
studenteschi.
2. Il Ministro puo’ chiedere al rettore
dell’universita’ chiarimenti sui dati forniti entro trenta
giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma
1. Il Ministro puo’ inoltre disporre ispezioni al fine di
accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla
presente legge e dichiarati dalle universita’ o istituti
superiori non statali.
3. Il contributo da assegnare a ciascuna universita’ e’
determinato sulla base di criteri oggettivi, che tengano
conto degli elementi di cui al comma 1, stabiliti con
apposito decreto del Ministro. Ogni universita’ riserva una
quota del contributo statale agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, mediante borse di studio o forme
di esenzione dal pagamento di tasse e contributi
studenteschi.
4. Il Ministro riferisce il Parlamento annualmente sui
criteri e le procedure adottate nell’erogazione dei
contributi.".
– La legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto
agli studi universitari) e’ stata pubblicata nella G.U. 12
dicembre 1991, n. 291.
– La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate) e’ stata pubblicata nella G.U. 17
febbraio 1992, n. 39, S.O.
– Si riporta il testo dell’articolo 3, commi 20, 21, 22
e 23 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte
riguardante il diritto allo studio):
"20. Al fine di incrementare le disponibilita’
finanziarie delle regioni finalizzate all’erogazione di
borse di studio e di prestiti d’onore agli studenti
universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, nel
rispetto del principio di solidarieta’ tra le famiglie a
reddito piu’ elevato e quelle a reddito basso, con la
medesima decorrenza e’ istituita la tassa regionale per il
diritto allo studio universitario, quale tributo proprio
delle regioni e delle province autonome. Per l’iscrizione
ai corsi di studio delle universita’ statali e legalmente
riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti
superiori di grado universitario che rilasciano titoli di
studio aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al
pagamento della tassa per il diritto allo studio
universitario alla regione o alla provincia autonoma nella
quale l’universita’ o l’istituto hanno la sede legale, ad
eccezione dell’universita’ degli studi della Calabria per
la quale la tassa e’ dovuta alla medesima universita’ ai
sensi del comma 2 dell’articolo 26 della legge 2 dicembre
1991, n. 390 . Le universita’ e gli istituti accettano le
immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica
del versamento della tassa di cui ai commi da 19 a 23 del
presente articolo.
21. Le regioni e le province autonome determinano
l’importo della tassa per il diritto allo studio a partire
dalla misura minima di lire 120 mila ed entro il limite
massimo di lire 200 mila. Qualora le regioni e le province
autonome non stabiliscano con proprie leggi, entro il 30
giugno 1996, l’importo della tassa, la stessa e’ dovuta
nella misura minima. Per gli anni accademici successivi, il
limite massimo della tassa e’ aggiornato sulla base del
tasso di inflazione programmato.
22. Le regioni e le province autonome concedono
l’esonero parziale o totale dal pagamento della tassa
regionale per il diritto allo studio universitario agli
studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Sono comunque
esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle
borse di studio e dei prestiti d’onore di cui alla legge 2
dicembre 1991, n. 390 , nonche’ gli studenti risultati
idonei nelle graduatorie per l’ottenimento di tali
benefici.
23. Il gettito della tassa regionale per il diritto
allo studio universitario e’ interamente devoluto alla
erogazione delle borse di studio e dei prestiti d’onore di
cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390.".
– Si riporta il testo dell’articolo 4 della legge 3
luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei
ricercatori e dei professori universitari di ruolo):
"Art. 4 (Dottorato di ricerca). – 1. I corsi per il
conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le
competenze necessarie per esercitare, presso universita’,
enti pubblici o soggetti privati, attivita’ di ricerca di
alta qualificazione.
2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti,
previo accreditamento da parte del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, su
conforme parere dell’Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle
universita’, dagli istituti di istruzione universitaria ad
ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane
di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere
altresi’ istituiti da consorzi tra universita’ o tra
universita’ ed enti di ricerca pubblici e privati di alta
qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del
relativo titolo accademico da parte delle istituzioni
universitarie. Le modalita’ di accreditamento delle sedi e
dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini
dell’istituzione e dell’attivazione dei corsi, e le
condizioni di eventuale revoca dell’accreditamento, nonche’
le modalita’ di individuazione delle qualificate
istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al
primo periodo, sono disciplinate con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, su
proposta dell’ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresi’
i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti
accreditati disciplinano, con proprio regolamento,
l’istituzione dei corsi di dottorato, le modalita’ di
accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi
formativi e il relativo programma di studi, la durata, il
contributo per l’accesso e la frequenza, il numero, le
modalita’ di conferimento e l’importo delle borse di studio
di cui al comma 5, nonche’ le convenzioni di cui al comma
4.
3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonche’ alle
borse di studio conferite dalle universita’ per attivita’
di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989,
n. 398. Con decreti del Ministro sono determinati
annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei
delle risorse disponibili per il conferimento di borse di
studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche
all’estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi
di dottorato di ricerca e per attivita’ di ricerca
post-laurea e post-dottorato.
4. Le universita’ possono attivare corsi di dottorato
mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in
possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e
scientifica e di personale, strutture ed attrezzature
idonei.
5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:
a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso
di dottorato;
b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi
per l’accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione
comparativa del merito e del disagio economico;
c) il numero e l’ammontare delle borse di studio da
assegnare e dei contratti di apprendistato di cui
all’articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, da stipulare, previa
valutazione comparativa del merito. In caso di parita’ di
merito prevarra’ la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 , pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9
giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio
di cui al comma 5 possono essere coperti mediante
convenzione con soggetti estranei all’amministrazione
universitaria, secondo modalita’ e procedure deliberate
dagli organi competenti delle universita’.
6-bis. E’ consentita la frequenza congiunta del corso
di specializzazione medica e del corso di dottorato di
ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del
corso di dottorato e’ ridotta ad un minimo di due anni.
7. La valutabilita’ dei titoli di dottorato di ricerca,
ai fini dell’ammissione a concorsi pubblici per attivita’
di ricerca non universitaria, e’ determinata con uno o piu’
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri
interessati.
8. Le universita’ possono, in base ad apposito
regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata
attivita’ didattica sussidiaria o integrativa che non deve
in ogni caso compromettere l’attivita’ di formazione alla
ricerca. La collaborazione didattica e’ facoltativa, senza
oneri per il bilancio dello Stato e non da’ luogo a diritti
in ordine all’accesso ai ruoli delle universita’.
8-bis. Il titolo di dottore di ricerca e’ abbreviato
con le diciture: «Dott. Ric.» ovvero «Ph. D».".
– Il decreto del Ministro dell’universita’ e della
ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224
(Regolamento recante norme in materia di dottorato di
ricerca) e’ stato pubblicato nella G.U. 13 luglio 1999, n.
162.
– La legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle
Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza,
dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di
musica e degli Istituti musicali pareggiati) e’ stata
pubblicata nella G.U. 4 gennaio 2000, n. 2.
– La legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in
materia di alloggi e residenze per studenti universitari)
e’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre
2000, n. 274.
– Si riporta il testo dell’articolo 4, commi 99 e 100,
abrogati dal presente decreto, della legge 24 dicembre
2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2004):
"Art. 4 (Finanziamento agli investimenti). – (Omissis).
99. In conformita’ con il principio di cui all’articolo
34, terzo comma, della Costituzione, agli studenti capaci e
meritevoli, iscritti ai corsi di cui all’articolo 3 del
regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del
Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e
tecnologica, possono essere concessi prestiti fiduciari per
il finanziamento degli studi.
100. Al fine di cui al comma 99 e’ istituito un Fondo
finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei
prestiti fiduciari concessi dalle banche e dagli altri
intermediari finanziari iscritti all’elenco speciale
previsto dall’articolo 107 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni. Il Fondo puo’ essere utilizzato anche per la
corresponsione agli studenti, privi di mezzi, e agli
studenti nelle medesime condizioni residenti nelle aree
sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, di contributi in conto interessi per
il rimborso dei predetti prestiti fiduciari.".
– Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 603, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –
Legge finanziaria 2007):
" 603. Tutti i collegi universitari gestiti da
fondazioni, enti morali, nonche’ enti ecclesiastici che
abbiano le finalita’ di cui all’articolo 1, comma 4, primo
periodo della legge 14 novembre 2000, n. 338, ed iscritti
ai registri delle prefetture, sono equiparati ai collegi
universitari legalmente riconosciuti.".
– Si riporta il testo dell’articolo 17, comma 2 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita’ e
finanza pubblica):
"Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). – 2. Le
leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di
copertura necessari per l’adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita’ della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e’ effettuata al momento
dell’adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e’ allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da’ conto della neutralita’
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura. ".
– La legge 5 maggio 2009, n. 42 pubblicata nella
Gazzetta ufficiale del 6 maggio 2009 n. 103 reca: "Delega
al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione
dell’articolo 119 della Costituzione".
– La legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge finanziaria 2010) e’ pubblicata nella Gazzetta
ufficiale del 30-12-2009, n. 302, S. O.
– Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
(Definizioni di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59,
comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ) e’
pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 aprile 1998, n.
90.
– Il testo del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero) e’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del
18 agosto 1998, n. 191 , S. O.
– Il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.195 del 23 agosto
2011, reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale per
la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni
legislative ed amministrative statali alla Provincia di
Trento in materia di Universita’ degli studi.".
– Si riporta il testo dell’articolo 4, comma 2 del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212 (Misure urgenti per
la scuola, l’universita’, la ricerca scientifica e
tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale),
convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002,
n. 268:
"Art. 4 (Autorizzazioni di spesa per la sanatoria di
situazioni debitorie delle universita’, per il diritto allo
studio nelle universita’ non statali e per interventi di
edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione
artistica e musicale. Modifica all’articolo 4 della legge
n. 370 del 1999). – (Omissis).
2. Al fine di assicurare l’uniformita’ di trattamento
sul diritto agli studi universitari agli studenti iscritti
alle universita’ e agli istituti universitari non statali
legalmente riconosciuti, e’ autorizzata la spesa di 10
milioni di euro a decorrere dall’anno 2002, da destinare
alle predette istituzioni. All’onere derivante
dall’attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito
dell’unita’ previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca.
(Omissis).".
– Il decreto legge 9 maggio 2003, n. 105 recante:
"Disposizioni urgenti per le universita’ e gli enti di
ricerca nonche’ in materia di abilitazione all’esercizio di
attivita’ professionali", convertito con modificazioni
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 e’ pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 110 del 14-5-2003.
– L’articolo 1, comma 5 del decreto legge 16 maggio
2008, n. 85 (Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle
strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi
376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) convertito
con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121,
recita:
"5. Le funzioni del Ministero dell’universita’ e della
ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e
di personale, sono trasferite al Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca".
– Si riporta il testo dell’articolo 38, comma 2, del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’
economica), convertito, con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122:
"Art. 38 (Altre disposizioni in materia tributaria). –
(Omissis).
2. Con apposita convenzione stipulata tra l’Istituto
nazionale della previdenza sociale e l’Agenzia delle
entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le
modalita’ attuative e le specifiche tecniche per lo scambio
delle informazioni necessarie all’emersione dei soggetti
che in ragione del maggior reddito accertato in via
definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito
in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di
cui al comma 1.
(Omissis)."
– Il testo dell’articolo 79, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)
recita:
"Art. 79. 1. La regione e le province concorrono al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta’ e all’esercizio dei diritti e dei doveri dagli
stessi derivanti nonche’ all’assolvimento degli obblighi di
carattere finanziario posti dall’ordinamento comunitario,
dal patto di stabilita’ interno e dalle altre misure di
coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla
normativa statale:
a) con l’intervenuta soppressione della somma
sostitutiva dell’imposta sul valore aggiunto
all’importazione e delle assegnazioni a valere su leggi
statali di settore;
b) con l’intervenuta soppressione della somma
spettante ai sensi dell’articolo 78;
c) con il concorso finanziario ulteriore al
riequilibrio della finanza pubblica mediante l’assunzione
di oneri relativi all’esercizio di funzioni statali, anche
delegate, definite d’intesa con il Ministero dell’economia
e delle finanze, nonche’ con il finanziamento di iniziative
e di progetti, relativi anche ai territori confinanti,
complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2010 per ciascuna provincia.
L’assunzione di oneri opera comunque nell’importo di
100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei
territori confinanti risultino per un determinato anno di
un importo inferiore a 40 milioni di eurocomplessivi;
d) con le modalita’ di coordinamento della finanza
pubblica definite al comma 3.".
– Si riporta il testo dell’articolo 3, commi 3 e 4 e
dell’articolo 6, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 luglio 1997, n. 306 (Regolamento recante
disciplina in materia di contributi universitari):
"Art. 3. (Omissis).
3. Ai fini della graduazione di cui al comma 1 e della
relativa valutazione delle condizioni economiche degli
iscritti, le disposizioni di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, emanato ai sensi dell’articolo
4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, in ordine alla
determinazione di un nucleo familiare convenzionale e di
appositi indicatori delle condizioni economiche e
patrimoniali, sono vincolanti per le universita’ dall’anno
accademico 1998-1999.
4. Gli esoneri totali e parziali dalle tasse e dai
contributi di cui al presente articolo, disposti dalle
universita’, sono disciplinati dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3."
"Art. 6. (Omissis).;
2. Gli esoneri totali e parziali dal pagamento della
tassa di iscrizione e dei contributi universitari per gli
studenti delle universita’ e degli istituti di cui al comma
1, che risultino beneficiari delle borse di studio e dei
prestiti d’onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390,
sono determinati ai sensi della normativa vigente in
materia di diritto allo studio".
– Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464
(Riforma strutturale delle Forze armate, a norma
dell’articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge
28 dicembre 1995, n. 549) e’ pubblicato nella Gazzetta
ufficiale del 5-1-1998 n. 3.
– La legge 14 agosto 1982, n. 590 (Istituzione di nuove
universita’) e’ pubblicata nella Gazzetta ufficiale 23
agosto 1982, n. 231, S. O.
– L’articolo 42 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di
immigrazione) recita:
"Art. 42 (Accesso degli stranieri alle universita’). –
1. Il comma 5 dell’articolo 46 del d.P.R. n. 394 del 1999
e’ sostituito dal seguente:
«5. Gli studenti stranieri accedono, a parita’ di
trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli
interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 2
dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non
destinati alla generalita’ degli studenti, quali le borse
di studio, i prestiti d’onore ed i servizi abitativi, in
conformita’ alle disposizioni previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi
dell’articolo 4 della stessa legge n. 390 del 1991, che
prevede criteri di valutazione del merito dei richiedenti,
in aggiunta a quella delle condizioni economiche degli
stessi e tenuto, altresi’, conto del rispetto dei tempi
previsti dall’ordinamento degli studi. La condizione
economica e patrimoniale degli studenti stranieri e’
valutata secondo le modalita’ e le relative tabelle
previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri e certificata con apposita documentazione
rilasciata dalle competenti autorita’ del Paese ove i
redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana
dalle autorita’ diplomatiche italiane competenti per
territorio. Tale documentazione e’ resa dalle competenti
rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia
per quei Paesi ove esistono particolari difficolta’ a
rilasciare la certificazione attestata dalla locale
ambasciata italiana e legalizzata dalle prefetture – Uffici
territoriali del Governo ai sensi dell’articolo 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. Le regioni possono consentire l’accesso gratuito al
servizio di ristorazione agli studenti stranieri in
condizioni, opportunamente documentate, di particolare
disagio economico.».
– Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
2005, n. 212 (Regolamento recante disciplina per la
definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma
dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508) e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre
2005.
– Il decreto 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
atenei) e’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 2 del 4
gennaio 2000.
– Il decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca 9 maggio 2001, n. 118
(Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida
relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la
realizzazione di alloggi e residenze per studenti
universitari di cui alla legge 14 novembre 2000 n. 338) e’
pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 21 maggio 2002, n.
117.
– Il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica
degli atenei, approvato con decreto del Ministro
dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509) e’ pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004.

Note all’art. 1:
– Per i riferimenti alla legge n. 508 del 1999, si veda
nelle note alle premesse.
– Si riporta il testo dell’articolo 3 del citato
decreto n. 270 del 2004:
"Art. 3. Titoli e corsi di studio:
1. Le universita’ rilasciano i seguenti titoli:
a) laurea (L);
b) laurea magistrale (L.M.).
2. Le universita’ rilasciano altresi’ il diploma di
specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di
specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti
al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea
magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca
istituiti dalle universita’.
4. Il corso di laurea ha l’obiettivo di assicurare allo
studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti
scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato
all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
5. L’acquisizione delle conoscenze professionali, di
cui al comma 4 e’ preordinata all’inserimento del laureato
nel mondo del lavoro ed all’esercizio delle correlate
attivita’ professionali regolamentate, nell’osservanza
delle disposizioni di legge e dell’Unione europea e di
quelle di cui all’articolo 11, comma 4.
6. Il corso di laurea magistrale ha l’obiettivo di
fornire allo studente una formazione di livello avanzato
per l’esercizio di attivita’ di elevata qualificazione in
ambiti specifici.
7. Il corso di specializzazione ha l’obiettivo di
fornire allo studente conoscenze e abilita’ per funzioni
richieste nell’esercizio di particolari attivita’
professionali e puo’ essere istituito esclusivamente in
applicazione di specifiche norme di legge o di direttive
dell’Unione europea.
8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento
del relativo titolo sono disciplinati dall’articolo 4 della
legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 6, commi 5 e 6.
9. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 6
della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di
formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi.
In particolare, in attuazione dell’articolo 1, comma 15,
della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le universita’ possono
attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di
ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta
formazione permanente e ricorrente, successivi al
conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla
conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari
di primo e di secondo livello.
10. Sulla base di apposite convenzioni, le universita’
italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente
articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o
stranieri.".
– L’articolo 3 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 212 del 2005, recita:
"Art. 3 (Titoli e corsi). – 1. Le istituzioni
rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma accademico di primo livello, conseguito al
termine del corso di diploma accademico di primo livello;
b) diploma accademico di secondo livello, conseguito
al termine del corso di diploma accademico di secondo
livello;
c) diploma accademico di specializzazione, conseguito
al termine del corso di specializzazione;
d) diploma accademico di formazione alla ricerca
conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca
nel campo corrispondente;
e) diploma di perfezionamento o master, conseguito al
termine del corso di perfezionamento.
2. I titoli conseguiti al termine dei corsi dello
stesso livello, nell’ambito della stessa scuola, hanno
identico valore legale.
3. Il corso di diploma accademico di primo livello ha
l’obiettivo di assicurare un’adeguata padronanza di metodi
e tecniche artistiche, nonche’ l’acquisizione di specifiche
competenze disciplinari e professionali.
4. Il corso di diploma accademico di secondo livello ha
l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di
livello avanzato per la piena padronanza di metodi e
tecniche artistiche e per l’acquisizione di competenze
professionali elevate.
5. Il corso di specializzazione ha l’obiettivo di
fornire allo studente competenze professionali elevate in
ambiti specifici, individuati con il decreto del Ministro
di cui all’articolo 5.
6. Il corso di formazione alla ricerca ha l’obiettivo
di fornire le competenze necessarie per la programmazione e
la realizzazione di attivita’ di ricerca di alta
qualificazione. Il titolo finale e’ equiparato al dottorato
di ricerca universitario.
7. Il corso di perfezionamento o master risponde ad
esigenze culturali di approfondimento in determinati
settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di
riqualificazione professionale e di educazione permanente.
8. Sulla base di apposite convenzioni le istituzioni
possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo,
anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e
straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare
titoli di studio riconosciuti nell’ordinamento italiano
secondo la disciplina di diritto comunitario ed
internazionale.
9. Agli esami previsti per il conseguimento dei titoli
di cui al presente articolo non sono ammessi candidati
privatisti.".
– Il decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38
(Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole
di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in
attuazione dell’articolo 17, comma 96, lettera a), della
legge 15 maggio 1997, n. 127) e’ pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 69 del 22 marzo 2002.

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 2

Finalita’ e principi

1. Il presente decreto, in attuazione degli articoli 3 e 34 della
Costituzione, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale che limitano l’uguaglianza dei cittadini
nell’accesso all’istruzione superiore e, in particolare, a consentire
ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i
gradi piu’ alti degli studi. A tale fine, la Repubblica promuove un
sistema integrato di strumenti e servizi per favorire la piu’ ampia
partecipazione agli studi universitari sul territorio nazionale.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono
attuazione del titolo V della parte II della Costituzione,
individuando gli strumenti e i servizi per il diritto allo studio,
nonche’ i relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP), da
garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale, e i
requisiti di eleggibilita’ per l’accesso a tali prestazioni.
3. Il presente decreto definisce inoltre le tipologie di strutture
residenziali destinate agli studenti universitari e, al fine di
valorizzare i collegi universitari legalmente riconosciuti e i
collegi storici, definisce i requisiti e gli standard minimi a
carattere istituzionale, logistico e funzionale, necessari per il
riconoscimento da parte del Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca e il successivo accreditamento degli
stessi.
4. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, le universita’ e le istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica perseguono lo sviluppo, la
diversificazione, l’efficienza, l’efficacia e la coerenza dei propri
strumenti ed istituti, in armonia con le strategie dell’Unione
europea ed avvalendosi della collaborazione tra i soggetti competenti
in materia di diritto allo studio.
5. Le finalita’ di cui al comma 1 si perseguono attraverso:
a) la promozione e la valorizzazione del merito degli studenti;
b) il potenziamento dei servizi volti a facilitare l’accesso e la
frequenza del sistema universitario anche da parte di studenti con
disabilita’;
c) l’individuazione degli strumenti e dei servizi volti a
facilitare la condizione di studente non impegnato a tempo pieno
negli studi;
d) la realizzazione di interventi per la mobilita’ territoriale
degli studenti verso le sedi universitarie piu’ idonee a soddisfarne
aspirazioni e vocazioni, sul piano scientifico e culturale;
e) la promozione e la creazione di interventi e strumenti di
valorizzazione e informazione delle opportunita’ offerte, in
particolare dall’Unione europea, per favorire
l’internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca e
ogni altra forma di scambio culturale e scientifico da e verso le
istituzioni universitarie europee e di altri Paesi.

Note all’art. 2:
– Per il testo degli articoli 3 e 34 della Costituzione
si veda nelle note alle premesse.

Capo II

ATTUAZIONE E DESTINATARI DEL DIRITTO ALLO STUDIO STRUMENTI E SERVIZI
PER IL SUCCESSO FORMATIVO RACCORDO E ACCORDI TRA LE ISTITUZIONI

Art. 3

Attribuzioni e compiti dello Stato, delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, delle universita’ e delle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica

1. All’attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto
si provvede attraverso un sistema integrato di strumenti e servizi al
quale partecipano, nell’ambito delle rispettive competenze, lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti
locali, le universita’, le istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica e altre istituzioni, pubbliche o private, che
offrono servizi di diritto allo studio.
2. Ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di
determinazione dei LEP, al fine di garantirne l’uniformita’ e
l’esigibilita’ su tutto il territorio nazionale, le regioni
esercitano la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio,
disciplinando e attivando gli interventi volti a rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale per il concreto esercizio di
tale diritto. Le regioni, nei limiti delle proprie disponibilita’ di
bilancio, possono integrare la gamma degli strumenti e dei servizi di
cui all’articolo 6.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano esercitano, nelle materie di cui al presente decreto, le
competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle
norme di attuazione, tenendo conto dei LEP.
4. Le universita’ e le istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, nei limiti delle risorse disponibili nei propri
bilanci:
a) organizzano i propri servizi, compresi quelli di orientamento
e di tutorato, al fine di realizzare il successo formativo degli
studi;
b) promuovono le attivita’ di servizio di orientamento e tutorato
delle associazioni e cooperative studentesche e dei collegi
universitari legalmente riconosciuti, ai sensi dell’articolo 7, comma
1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
c) agevolano la frequenza ai corsi, nonche’ lo studio
individuale, anche mediante l’apertura in ore serali e nei giorni
festivi di biblioteche, laboratori e sale studio;
d) promuovono, sostengono e pubblicizzano attivita’ culturali,
sportive e ricreative, mediante l’istituzione di servizi e strutture
collettive, anche in collaborazione con le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi delle associazioni e
cooperative studentesche e promuovendo, eventualmente, le attivita’
di servizio svolte da quest’ultime;
e) curano l’informazione circa le possibilita’ offerte per lo
studio e la formazione, con particolare attenzione ai programmi
dell’Unione europea e internazionali al fine di favorire la mobilita’
degli studenti, e pubblicizzano gli interventi in materia di diritto
allo studio;
f) promuovono interscambi di studenti con universita’ italiane e
straniere, anche nell’ambito di programmi europei e internazionali,
in conformita’ alle vigenti disposizioni in materia di riconoscimento
di corsi e titoli;
g) sostengono le attivita’ formative autogestite dagli studenti
nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del
tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite
disposizioni legislative.
5. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le
universita’ e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, nei limiti delle proprie disponibilita’ di bilancio,
disciplinano le modalita’ per la concessione di prestiti d’onore agli
studenti in possesso dei requisiti di merito e provvedono alla
concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla
corresponsione delle quote degli interessi, sulla base di criteri
definiti con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
6. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le
universita’ e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e
coreutica possono concedere agli studenti che presentino i requisiti
di eleggibilita’ per il conseguimento della borsa di studio di cui
all’articolo 8 iscritti ai corsi di laurea magistrale e di dottorato,
nonche’ agli iscritti dal quarto anno dei corsi di laurea magistrale
a ciclo unico, un prestito d’onore aggiuntivo alla borsa di studio a
condizioni agevolate in misura massima pari all’importo della borsa,
disciplinandone le modalita’ agevolate di restituzione.
7. Gli studenti iscritti ai corsi di master universitario, di
perfezionamento ed alle scuole di specializzazione possono accedere
al prestito d’onore, con le modalita’ di cui alle disposizioni del
presente articolo.

Note all’art. 3:
– Il testo dell’articolo 7, comma 1, del citato decreto
legge n. 212 del 2002, recita:
"Art. 7 (Attivita’ di servizio per gli studenti
universitari). – 1. Per potenziare i servizi di
orientamento e tutorato e per favorire la formazione
culturale degli studenti e promuovere il diritto allo
studio a decorrere dall’anno accademico 2002-2003, le
universita’ promuovono, sostengono e pubblicizzano le
attivita’ di servizio agli studenti iscritti ai propri
corsi, svolte da associazioni e cooperative studentesche e
dai collegi universitari legalmente riconosciuti, in
conformita’ con gli indirizzi di cui all’articolo 25, comma
2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed a quelli
indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottati ai sensi dell’articolo 4 della medesima
legge, quali, in particolare, le attivita’ di orientamento
e tutorato e le iniziative culturali.
(Omissis).".

Capo II

ATTUAZIONE E DESTINATARI DEL DIRITTO ALLO STUDIO STRUMENTI E SERVIZI
PER IL SUCCESSO FORMATIVO RACCORDO E ACCORDI TRA LE ISTITUZIONI

Art. 4

Destinatari

1. I destinatari degli strumenti e dei servizi del diritto allo
studio sono gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore
nella regione o provincia autonoma in cui ha sede legale
l’universita’ o l’istituzione di alta formazione artistica, musicale
e coreutica.
2. I destinatari dei LEP sono gli studenti iscritti ai corsi di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera d), che rispondono ai requisiti di
eleggibilita’ di cui all’articolo 8.
3. Nell’erogazione dei LEP previsti dal presente decreto, ai
destinatari di cui al comma 2 e’ garantita la parita’ di trattamento,
indipendentemente dalla regione o provincia autonoma di provenienza.
4. Gli studenti stranieri, gli apolidi e i rifugiati politici
usufruiscono degli strumenti e dei servizi di cui al presente
decreto, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Capo II

ATTUAZIONE E DESTINATARI DEL DIRITTO ALLO STUDIO STRUMENTI E SERVIZI
PER IL SUCCESSO FORMATIVO RACCORDO E ACCORDI TRA LE ISTITUZIONI

Art. 5

Liberta’ di scelta

1. In attuazione del principio di sussidiarieta’, e’ garantita ai
destinatari di cui all’articolo 4 la piu’ ampia liberta’ di scelta
nella fruizione degli strumenti e dei servizi per il diritto allo
studio, secondo modalita’ organizzative definite dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universita’ e dalle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per
gli interventi di rispettiva competenza.
2. Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al comma 1 gli
strumenti e i servizi possono essere erogati anche in forma di
voucher.

Capo II

ATTUAZIONE E DESTINATARI DEL DIRITTO ALLO STUDIO STRUMENTI E SERVIZI
PER IL SUCCESSO FORMATIVO RACCORDO E ACCORDI TRA LE ISTITUZIONI

Art. 6

Strumenti e servizi per il conseguimento
del successo formativo

1. Gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno
successo formativo degli studenti nei corsi di istruzione superiore
sono:
a) servizi abitativi;
b) servizi di ristorazione;
c) servizi di orientamento e tutorato;
d) attivita’ a tempo parziale;
e) trasporti;
f) assistenza sanitaria;
g) accesso alla cultura;
h) servizi per la mobilita’ internazionale;
i) materiale didattico;
l) altri servizi, definiti dalle regioni, dalle province autonome
di Trento e di Bolzano, dalle universita’, dalle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica.
2. Per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
in possesso dei requisiti di eleggibilita’ di cui all’articolo 8, il
conseguimento del pieno successo formativo di cui al comma 1 e’
garantito attraverso l’erogazione della borsa di studio, ai sensi
dell’articolo 7, comma 2.

Capo II

ATTUAZIONE E DESTINATARI DEL DIRITTO ALLO STUDIO STRUMENTI E SERVIZI
PER IL SUCCESSO FORMATIVO RACCORDO E ACCORDI TRA LE ISTITUZIONI

Art. 7

Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)

1. Al fine di garantire l’erogazione dei LEP in modo uniforme su
tutto il territorio nazionale, la determinazione dell’importo
standard della borsa di studio tiene in considerazione le
differenziazioni territoriali correlate ai costi di mantenimento agli
studi universitari. La concessione delle borse di studio e’
assicurata a tutti gli studenti aventi i requisiti di eleggibilita’
di cui all’articolo 8, nei limiti delle risorse disponibili nello
stato di previsione del Ministero a legislazione vigente.
2. L’importo standard della borsa di studio e’ determinato, in modo
distinto per condizione abitativa dello studente, in base alla
rilevazione dei costi di mantenimento agli studi, in termini di costi
delle prestazioni essenziali relative alle seguenti definizioni delle
voci di costo:
a) la voce materiale didattico comprende la spesa per libri di
testo e strumenti didattici indispensabili per lo studio. Non e’
compresa la spesa per l’acquisto di personal computer ed altri
strumenti od attrezzature tecniche o informatiche;
b) la voce trasporto comprende la spesa effettuata per
spostamenti in area urbana ed extra-urbana, dalla sede abitativa alla
sede di studio, con riferimento alle tariffe piu’ economiche degli
abbonamenti del trasporto pubblico. Per gli studenti fuori sede e’
computato anche il costo per il raggiungimento della sede di origine
due volte l’anno con riferimento alle tariffe piu’ economiche del
trasporto pubblico;
c) la voce ristorazione comprende, per gli studenti fuori sede,
la spesa relativa al servizio offerto per due pasti giornalieri,
dalle mense universitarie o da strutture convenzionate, ovvero la
spesa per mangiare in casa; per gli studenti in sede e pendolari, la
spesa per un pasto giornaliero;
d) la voce alloggio e’ riferita allo studente fuori sede e
comprende la spesa per l’affitto in stanza doppia o residenza
universitaria e per le relative spese accessorie (condominio,
riscaldamento, luce, acqua, gas, tassa sui rifiuti), tenuto conto dei
canoni di locazione mediamente praticati sul mercato nei diversi
comuni sede dei corsi;
e) la voce accesso alla cultura include la spesa essenziale
effettuata dagli studenti per frequentare eventi culturali presso la
citta’ sede dell’ateneo per il completamento del percorso formativo.
3. La spesa verra’ stimata in valore standard, con riferimento a
studenti il cui nucleo familiare abbia un valore dell’Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEEU) fino al 20 per cento
superiore al limite massimo previsto dai requisiti di eleggibilita’
di cui all’articolo 8, computata su undici mesi.
4. La borsa di studio e’ attribuita per concorso agli studenti che
si iscrivono, entro il termine previsto dai bandi, ai corsi e che
risultino idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei
requisiti di eleggibilita’ di cui all’articolo 8, indipendentemente
dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.
5. La borsa di studio e’ destinata anche agli iscritti ai corsi di
istruzione superiore nelle scienze della difesa e della sicurezza,
attivati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
28 novembre 1997, n. 464, ad eccezione degli allievi delle Accademie
militari per gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di
finanza e degli altri istituti militari di istruzione superiore.
6. I livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria
sono garantiti a tutti gli studenti iscritti ai corsi, uniformemente
sul territorio nazionale. Gli studenti fruiscono dell’assistenza
sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui ha sede
l’universita’ o istituzione di alta formazione artistica, musicale e
coreutica cui sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza.
I relativi costi sono compensati tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle vigenti procedure
che disciplinano la mobilita’ sanitaria.
7. L’importo della borsa di studio e’ determinato con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il
Consiglio nazionale degli studenti universitari, da adottare entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base
di quanto previsto ai commi 2 e 3. Con il medesimo decreto sono
definiti i criteri e le modalita’ di riparto del fondo integrativo
statale per la concessione delle borse di studio. Il decreto e’
aggiornato con cadenza triennale. Con il medesimo decreto sono
altresi’ definiti i requisiti di eleggibilita’ per l’accesso alle
borse di studio di cui all’articolo 8.
8. In attesa dell’adozione del decreto di cui al comma 7 e per i
primi tre anni accademici dalla data di entrata in vigore del
presente decreto l’importo della borsa di studio e’ determinato in
misura diversificata in relazione alla condizione economica e
abitativa dello studente con decreto adottato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e secondo
le modalita’ di cui al comma 7.

Note all’art. 7:
– Il testo dell’articolo 3, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 464 del 1997 e’ il seguente:
"2. I provvedimenti, conseguenti all’attuazione delle
prescrizioni recate dall’articolo 2 e quelli indicati nelle
tabelle A e B annesse al presente decreto, sono adottati,
su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, con
decreto del Ministro della difesa".

Capo II

ATTUAZIONE E DESTINATARI DEL DIRITTO ALLO STUDIO STRUMENTI E SERVIZI
PER IL SUCCESSO FORMATIVO RACCORDO E ACCORDI TRA LE ISTITUZIONI

Art. 8

Requisiti di eleggibilita’ per l’accesso ai LEP

1. Con il decreto di cui all’articolo 7, comma 7, sono definiti i
requisiti di eleggibilita’ per l’accesso alle borse di studio con
riferimento a criteri relativi al merito e alla condizione economica
degli studenti.
2. I requisiti di merito per l’accesso ai LEP sono definiti anche
tenendo conto della durata normale del corso di studi prevista, per
gli studenti universitari, ai sensi del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270, anche con riferimento ai valori mediani della relativa classe.
Per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, di cui all’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n.
508, i requisiti di merito vanno accertati con riferimento alla
durata normale dei corsi di studio, anche con riferimento ai valori
mediani dei corsi afferenti alle scuole di cui al decreto Presidente
della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.
3. Le condizioni economiche dello studente iscritto o che intende
iscriversi a corsi di istruzione superiore su tutto il territorio
nazionale sono individuate sulla base dell’Indicatore della
situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, anche tenuto conto
della situazione economica del territorio in cui ha sede
l’universita’ o l’istituzione di alta formazione artistica, musicale
e coreutica. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dello stesso decreto,
sono previste modalita’ integrative di selezione quali l’Indicatore
della situazione economica all’estero e l’Indicatore della situazione
patrimoniale equivalente.
4. Per gli altri servizi di cui all’articolo 6, comma 1, ed
eventuali altri strumenti previsti dalla legislazione regionale,
l’entita’ e le modalita’ delle erogazioni, nonche’ i requisiti di
eleggibilita’ sono definiti dalle regioni, dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, dalle universita’ e dagli istituti di alta
formazione artistica, musicale e coreutica per gli interventi di
rispettiva competenza, coerentemente con quanto previsto per le
condizioni economiche dal comma 3.
5. Fino all’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 7,
restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri recante disposizioni per l’uniformita’ di
trattamento sul diritto allo studio universitario in data 9 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001,
relative ai requisiti di merito e di condizione economica.
6. Gli interventi delle regioni, delle province autonome e delle
universita’ sono realizzati in modo da garantire che lo studente con
disabilita’ possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della
propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli
assistenti o degli enti eroganti. Gli interventi di tutorato possono
anche essere affidati ai "consiglieri alla pari", ossia persone con
disabilita’ che hanno gia’ affrontato e risolto problemi simili a
quelli di coloro che vi si rivolgono per chiedere supporto.

Note all’art. 8:
– Per i riferimenti al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 22 270
del 2004, si veda nelle note alle premesse.
– L’articolo 2 della citata legge n. 508 del 1999 e’ il
seguente:
"Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica e
musicale). – 1. Le Accademie di belle arti, l’Accademia
nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonche’, con
l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i
Conservatori di musica, l’Accademia nazionale di danza e
gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell’ambito
delle istituzioni di alta cultura cui l’articolo 33
della Costituzione riconosce il diritto di darsi
ordinamenti autonomi, il sistema dell’alta formazione e
specializzazione artistica e musicale.
Le predette istituzioni sono disciplinate dalla
presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle
altre norme che vi fanno espresso riferimento.
2. I Conservatori di musica, l’Accademia nazionale di
danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati
in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai
sensi del presente articolo.
3. Il Ministro dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle
istituzioni di cui all’articolo 1, poteri di
programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di
quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n.
168, e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla
presente legge.
4. Le istituzioni di cui all’articolo 1 sono sedi
primarie di alta formazione, di specializzazione e di
ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono
correlate attivita’ di produzione. Sono dotate di
personalita’ giuridica e godono di autonomia statutaria,
didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e
contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga
alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli
enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi
principi.
5. Le istituzioni di cui all’articolo 1 istituiscono e
attivano corsi di formazione ai quali si accede con il
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
nonche’ corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le
predette istituzioni rilasciano specifici diplomi
accademici di primo e secondo livello, nonche’ di
perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla
ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati
dalle predette istituzioni si applica il comma 5
dell’articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale
per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui
all’articolo 3, sono dichiarate le equipollenze tra i
titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e
i titoli di studio universitari al fine esclusivo
dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle
qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne
e’ prescritto il possesso.
6. Il rapporto di lavoro del personale delle
istituzioni di cui all’articolo 1 e’ regolato
contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, nell’ambito di apposito comparto articolato
in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per
il personale docente e non docente. Limitatamente alla
copertura dei posti in organico che si rendono disponibili
si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste
dall’articolo 270, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato
dall’articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n.
124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del
citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie
ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla
presente legge cui non si possa far fronte nell’ambito
delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente
mediante l’attribuzione di incarichi di insegnamento di
durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove
temporaneamente conferiti a personale incluso nelle
predette graduatorie nazionali. Dopo l’esaurimento di tali
graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti
con contratti di durata non superiore al quinquennio,
rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono
comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il
personale docente e non docente, in servizio nelle
istituzioni di cui all’articolo 1 alla data di entrata in
vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, e’ inquadrato presso di esse in appositi
ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il
trattamento complessivo in godimento. Salvo quanto
stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente
comma, nei predetti ruoli ad esaurimento e’ altresi’
inquadrato il personale inserito nelle graduatorie
nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di
entrata in vigore della presente legge.
7. Con uno o piu’ regolamenti emanati ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell’universita’ e della
ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le
competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono
dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti per legge,
sono disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica,
scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneita’ delle sedi;
c) le modalita’ di trasformazione di cui al comma 2;
d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche’ le
modalita’ di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per l’adozione degli statuti di
autonomia e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalita’ per la
programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta
didattica nel settore;
h) i criteri generali per l’istituzione e
l’attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui
all’articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e
per la programmazione degli accessi;
i) la valutazione dell’attivita’ delle istituzioni di
cui all’articolo 1.
8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) valorizzazione delle specificita’ culturali e
tecniche dell’alta formazione artistica e musicale e delle
istituzioni del settore, nonche’ definizione di standard
qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
b) rapporto tra studenti e docenti, nonche’ dotazione
di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche
attivita’ formative;
c) programmazione dell’offerta formativa sulla base
della valutazione degli sbocchi professionali e della
considerazione del diverso ruolo della formazione del
settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui
all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a
quella universitaria, prevedendo modalita’ e strumenti di
raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
d) previsione, per le istituzioni di cui all’articolo
1, della facolta’ di attivare, fino alla data di entrata in
vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi
di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in
modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla
scuola media e alla scuola secondaria superiore;
e) possibilita’ di prevedere, contestualmente alla
riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e,
comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali
Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle
arti legalmente riconosciute, nonche’ istituzione di nuovi
musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e
biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi
sonori, nonche’ delle strutture necessarie alla ricerca e
alle produzioni artistiche.
Nell’ambito della graduale statizzazione si terra’
conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di
istituzioni statali, dell’esistenza di Istituti non statali
e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che
abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il
pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la
statizzazione, possedendone i requisiti alla data di
entrata in vigore della presente legge;
f) definizione di un sistema di crediti didattici
finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle
altre attivita’ didattiche seguite dagli studenti, nonche’
al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati
qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema
universitario o della formazione tecnica superiore di cui
all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
g) facolta’ di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del
conseguimento del diploma di istruzione secondaria
superiore o del proseguimento negli studi di livello
superiore;
h) facolta’ di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
universitarie per lo svolgimento di attivita’ formative
finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte
degli atenei e di diplomi accademici da parte delle
istituzioni di cui all’articolo 1;
i) facolta’ di costituire, sulla base della
contiguita’ territoriale, nonche’ della complementarieta’ e
integrazione dell’offerta formativa, Politecnici delle
arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui
all’articolo 1 nonche’ strutture delle universita’. Ai
Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del
presente articolo;
l) verifica periodica, anche mediante l’attivita’
dell’Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario, del mantenimento da parte di ogni
istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in
caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali,
con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca
scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in
sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi
carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non
mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o
legalmente riconosciute, il pareggiamento o il
riconoscimento e’ revocato con decreto del Ministro
dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica.
9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le
disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la
presente legge, la cui ricognizione e’ affidata ai
regolamenti stessi.".
– Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica n. 212 del 2005, si veda nelle note alle
premesse.
– Per i riferimenti al decreto legislativo n. 109 del
1988, si veda nelle note alle premesse.
– Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 (Disposizioni per l’uniformita’ di
trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma
dell’art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390) e’ stato
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2001, n. 172.

Capo II

ATTUAZIONE E DESTINATARI DEL DIRITTO ALLO STUDIO STRUMENTI E SERVIZI
PER IL SUCCESSO FORMATIVO RACCORDO E ACCORDI TRA LE ISTITUZIONI

Art. 9

Graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello
universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi

1. Ai fini della graduazione dell’importo dei contributi dovuti per
la frequenza ai corsi di livello universitario, le universita’
statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, di seguito denominate: "Istituzioni", valutano la
condizione economica degli iscritti secondo le modalita’ previste
dall’articolo 8, comma 3, e possono tenere conto dei differenziali di
costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari.
2. Le Istituzioni e le universita’ esonerano totalmente dalla tassa
di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che
presentino i requisiti di eleggibilita’ per il conseguimento della
borsa di studio e gli studenti con disabilita’, con riconoscimento di
handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, o con un’invalidita’ pari o superiore al sessantasei
per cento.
3. Le Istituzioni e le universita’ esonerano totalmente dalla tassa
di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti stranieri
beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano
nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli
accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi
programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo,
l’esonero e’ condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte
del Ministero degli affari esteri, nonche’ al rispetto dei requisiti
di merito di cui all’articolo 8, comma 2, preventivamente comunicati
dall’universita’ o dall’istituzione di alta formazione artistica,
musicale e coreutica al Ministero degli affari esteri.
4. Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di
infermita’ gravi e prolungate debitamente certificate sono esonerati
totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari in tale
periodo.
5. Le universita’ esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e
dai contributi gli studenti che intendano ricongiungere la loro
carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due
anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati
iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un
diritto fisso per ciascun anno stabilito dalle universita’.
6. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi
4 e 5 non possono effettuare negli anni accademici di interruzione
degli studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio
non e’ revocabile nel corso dell’anno accademico e il periodo di
interruzione non e’ preso in considerazione ai fini della valutazione
del merito di cui al presente decreto.
7. Le Istituzioni e le universita’ statali possono prevedere
autonomamente, nei limiti delle proprie disponibilita’ di bilancio e
tenuto conto della condizione economica dello studente, la
concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e
dai contributi universitari, con riferimento a:
a) studenti con disabilita’ con invalidita’ inferiore al
sessantasei per cento;
b) studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai
rispettivi ordinamenti con regolarita’ nella acquisizione dei crediti
previsti nel piano di studi;
c) studenti che svolgano una documentata attivita’ lavorativa.
8. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea
magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, di dottorato di
ricerca, nonche’ ai corsi accademici di primo e di secondo livello le
universita’ e le istituzioni rimborsano agli studenti esonerati, ai
sensi del comma 2, la prima rata della tassa di iscrizione e dei
contributi versata; nel caso in cui le graduatorie per il
conseguimento della borsa di studio non siano state pubblicate al
momento della scadenza delle iscrizioni ai corsi, il rimborso e’
effettuato entro un mese dalla data di pubblicazione di tali
graduatorie.
9. Gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilita’ per il
conseguimento della borsa di studio che si iscrivono a un anno
successivo di corso, non sono tenuti al pagamento della tassa di
iscrizione e dei contributi, sino alla pubblicazione delle
graduatorie per il conseguimento della borsa di studio.
10. Le universita’ non statali legalmente riconosciute riservano
agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, una quota
del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991,
n. 243, mediante la concessione degli esoneri totali dal pagamento di
tasse e contributi universitari di cui al comma 2, e di ulteriori
esoneri, stabiliti autonomamente dalle stesse universita’ tenendo
conto dei criteri di cui al comma 7.
11. Le Istituzioni e le universita’ comunicano annualmente, entro
il 30 aprile, al Ministero e al Consiglio nazionale degli studenti
universitari, il numero di studenti esonerati totalmente o
parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari,
secondo le diverse tipologie di esonero, nonche’ la distribuzione
degli studenti per classi di importo delle tasse e dei contributi.
12. Al fine di garantire alle universita’ non statali legalmente
riconosciute una adeguata copertura degli oneri finanziari che ad
esse derivano dall’applicazione del presente decreto, nel riparto dei
contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, il Ministro
definisce specifici incentivi che tengano conto dell’impegno degli
atenei nelle politiche per il diritto allo studio, con particolare
riferimento all’incremento del numero degli esoneri totali, rispetto
all’anno accademico 2000 – 2001, dalla tassa di iscrizione e dai
contributi universitari degli studenti che presentino i requisiti di
eleggibilita’ per il conseguimento della borsa di studio di cui
all’articolo 8.

Note all’art. 9:
– L’articolo 3, comma 1, della citata legge n. 104 del
1992 e’ il seguente:
"1. E’ persona handicappata colui che presenta una
minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, che e’ causa di difficolta’ di apprendimento,
di relazione o di integrazione lavorativa e tale da
determinare un processo di svantaggio sociale o di
emarginazione.".
– Per i riferimenti alla legge n. 243 del 1991, si veda
nelle note alle premesse.

Capo II

ATTUAZIONE E DESTINATARI DEL DIRITTO ALLO STUDIO STRUMENTI E SERVIZI
PER IL SUCCESSO FORMATIVO RACCORDO E ACCORDI TRA LE ISTITUZIONI

Art. 10

Controllo della veridicita’ delle dichiarazioni

1. Nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 38, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
gli enti di cui all’articolo 3, comma 1, procedono al controllo della
veridicita’ della situazione familiare dichiarata dallo studente,
confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai
beneficiari degli interventi con i dati in possesso del sistema
informativo dell’Agenzia delle entrate. A tale fine, alle
universita’, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica, agli enti erogatori dei servizi, e’ data facolta’ di
accesso diretto, previa stipula di apposita convenzione, al Sistema
di interscambio anagrafe tributaria degli Enti locali (SIATEL)
dell’Agenzia delle entrate.
2. Gli enti erogatori dei servizi di cui al presente decreto,
inviano gli elenchi dei beneficiari delle stesse all’Amministrazione
finanziaria e possono richiedere alla stessa l’effettuazione di
controlli e verifiche fiscali. I componenti del nucleo familiare di
appartenenza degli studenti che beneficiano dei servizi sono inseriti
nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente
normativa, ai massimi controlli.
3. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle
disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non
veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di
fruire dei relativi interventi, e’ soggetto ad una sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo
triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi
indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni
per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso
l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 38, comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche’ delle norme penali per i
fatti costituenti reato.

Note all’art. 10:
– Per il testo dell’articolo 38, comma 2, del
decreto-legge n. 78 del 2010, si veda nelle note alle
premesse.
– Il testo dell’articolo 38, comma 3, del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, recita:
"3. Fermo restando la restituzione del vantaggio
conseguito per effetto dell’indebito accesso alla
prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti
che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito
illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui
al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La
sanzione e’ irrogata dall’ente erogatore, avvalendosi dei
poteri e delle modalita’ vigenti. Le medesime sanzioni si
applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti
sulla base dello scambio di informazioni tra l’istituto
nazionale della previdenza sociale e l’agenzia delle
entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini
fiscali o altre componenti dell’isee, anche di natura
patrimoniale, note all’anagrafe tributaria e quanto
indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto
abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al
comma 1. In caso di discordanza rilevata, l’inps comunica
gli esiti delle verifiche all’ente che ha erogato la
prestazione, nonche’ il valore isee ricalcolato sulla base
degli elementi acquisiti dall’agenzia delle entrate. L’ente
erogatore accerta se, in esito alle risultanze della
verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto
fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della
prestazione. Nei casi diversi dall’accertamento del maggior
reddito in via definitiva, per il quale la sanzione e’
immediatamente irrogabile, l’ente erogatore invita il
soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata
discordanza, ai sensi della normativa vigente. in assenza
di osservazioni da parte dell’interessato o in caso di
mancato accoglimento delle stesse, la sanzione e’ irrogata
in misura proporzionale al vantaggio economico
indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al
primo periodo.

Capo II

ATTUAZIONE E DESTINATARI DEL DIRITTO ALLO STUDIO STRUMENTI E SERVIZI
PER IL SUCCESSO FORMATIVO RACCORDO E ACCORDI TRA LE ISTITUZIONI

Art. 11

Attivita’ a tempo parziale degli studenti

1. Le universita’, le istituzioni per l’alta formazione artistica,
musicale e coreutica, gli enti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano erogatori dei servizi per il diritto
allo studio, sentiti gli organi di rappresentanza degli studenti
previsti dallo Statuto, disciplinano con propri regolamenti le forme
di collaborazione degli studenti ad attivita’ connesse ai servizi,
resi anche dai collegi non statali legalmente riconosciuti, con
esclusione di quelle inerenti alle attivita’ di docenza, allo
svolgimento degli esami, nonche’ all’assunzione di responsabilita’
amministrative.
2. L’assegnazione delle collaborazioni di cui al comma 1 avviene
nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle universita’ e
delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e sulla
base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e condizione
economica.
3. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di
cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il
limite di 3.500 euro annui. La collaborazione non configura in alcun
modo un rapporto di lavoro subordinato e non da’ luogo ad alcuna
valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Il corrispettivo orario,
che puo’ variare in relazione al tipo di attivita’ svolta, e’
determinato dalle universita’ e dalle istituzioni per l’alta
formazione artistica, musicale e coreutica, che provvedono alla
copertura assicurativa contro gli infortuni.
4. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) selezione degli studenti valorizzando il merito negli studi;
b) prestazioni lavorative dello studente in numero massimo di 200
ore per ciascun anno accademico;
c) precedenza, a parita’ di curriculum formativo, accordata agli
studenti in condizioni economiche maggiormente disagiate.

Capo II

ATTUAZIONE E DESTINATARI DEL DIRITTO ALLO STUDIO STRUMENTI E SERVIZI
PER IL SUCCESSO FORMATIVO RACCORDO E ACCORDI TRA LE ISTITUZIONI

Art. 12

Raccordo tra le istituzioni e accordi per la sperimentazione di
modelli innovativi

1. Il Ministero, sentito il Ministero dell’economia e delle
finanze, promuove accordi di programma e protocolli di intesa, anche
con l’attribuzione di specifiche risorse nei limiti delle proprie
disponibilita’ di bilancio, al fine di favorire il raccordo tra le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le
universita’, le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale
e coreutica e le diverse istituzioni che concorrono al successo
formativo degli studenti e di potenziare la gamma di servizi e
interventi posti in essere dalle predette istituzioni nell’ambito
della propria autonomia statutaria.
2. Al fine di avviare la sperimentazione di nuovi modelli nella
gestione degli interventi per la qualita’ e l’efficienza del sistema
universitario, il Ministro puo’ stipulare protocolli ed intese
sperimentali con le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari,
il Consiglio nazionale di alta formazione artistica e musicale e la
Conferenza dei rettori delle universita’ italiane, anche con
l’attribuzione di specifiche risorse nei limiti delle proprie
disponibilita’ di bilancio. Nell’ambito di tali sperimentazioni e’
comunque garantita la erogazione dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui all’articolo 7.
3. I risultati dei protocolli e degli accordi sono sottoposti a
verifica e valutazione da parte del Ministero. A tale fine, i
soggetti gestori predispongono annualmente una relazione sui
risultati della sperimentazione, sui benefici concretamente apportati
dalle strategie integrative adottate rispetto al regime ordinario
delle prestazioni di cui al presente decreto e sulle eventuali linee
correttive da attivare.
4. I risultati delle sperimentazioni attivate sono pubblicate sul
sito istituzionale del Ministero e consultabili da tutti i soggetti
attuatori del diritto allo studio.

Capo III

STRUTTURE RESIDENZIALI E COLLEGI UNIVERSITARI LEGALMENTE RICONOSCIUTI

Art. 13

Tipologie di strutture residenziali destinate
agli studenti universitari

1. I soggetti indicati all’articolo 3 collaborano al potenziamento
dell’offerta abitativa nazionale, anche al fine di garantire il
soddisfacimento della domanda degli studenti capaci e meritevoli
anche se privi di mezzi, nonche’ di promuovere l’attrattivita’ del
sistema universitario, e favoriscono altresi’ la programmazione
integrata della disponibilita’ di alloggi pubblici e privati, anche
mediante specifici accordi con le parti sociali, i collegi
universitari legalmente riconosciuti e i collegi di cui all’articolo
1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Una struttura ricettiva e’ qualificata come "struttura
residenziale universitaria" se dispone di adeguate dotazioni di spazi
e servizi ed e’ in grado di garantire agli studenti le condizioni di
permanenza nella sede universitaria per consentire loro la frequenza
dei corsi, favorendone l’integrazione sociale e culturale nello
specifico contesto.
3. Le strutture di cui al comma 2 si differenziano tra loro in base
alle funzioni ospitate, ai servizi erogati ed alle modalita’
organizzative e gestionali adottate. Rientrano in tale tipologia le
strutture ricettive che prevedono la presenza di spazi per lo
svolgimento di funzioni residenziali, culturali e di socializzazione,
stabiliti con il decreto di cui al comma 7.
4. Le strutture residenziali universitarie, le cui caratteristiche
tecniche peculiari sono stabilite con il decreto di cui al comma 7,
si differenziano in:
a) collegi universitari: strutture ricettive, dotate di spazi
polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con
servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e
ricreative;
b) residenze universitarie: strutture ricettive, dotate di spazi
polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali,
anche con servizi alberghieri, strutturate in maniera tale che siano
ottemperate entrambe le esigenze di individualita’ e di socialita’. A
tali funzioni possono essere aggiunte funzioni di carattere formativo
e ricreativo, ritenute piu’ idonee per la specificita’ di ciascuna
struttura.
5. Nel caso di strutture residenziali universitarie private, il
rapporto che intercorre tra il gestore e l’utilizzatore e’
disciplinato da un contratto di ospitalita’ di carattere alberghiero
redatto in forma scritta e secondo le modalita’ definite dal decreto
di cui al comma 7. La disposizione non si applica alle strutture
afferenti a universita’ non statali legalmente riconosciute.
6. Le strutture residenziali universitarie realizzate con i
contributi di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, possono essere
trasferite ai fondi immobiliari istituiti anche con il piano
nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2009, fermo restando il
finanziamento ministeriale e gli obblighi ad esso connessi.
7. Con decreto adottato dal Ministro, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la
Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio
nazionale degli studenti universitari sono definiti gli elementi
richiamati dai commi 3, 4 e 5.

Note all’art. 13:
– Per il testo dell’articolo 1, comma 603, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, si veda nelle note alle premesse.
– Per i riferimenti alla legge 14 novembre 2000, n.
338, si veda nelle note alle premesse.
– Il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri
del 16 luglio 2009 (Piano nazionale di edilizia abitativa)
e’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 191 del 19 agosto
2009.

Capo III

STRUTTURE RESIDENZIALI E COLLEGI UNIVERSITARI LEGALMENTE RICONOSCIUTI

Art. 14

Utenti

1. Sono utenti delle strutture residenziali universitarie gli
studenti universitari cui sono destinate la prevalenza delle giornate
di presenza su base annua. E’ facolta’ del gestore destinare
eventualmente gli spazi realizzati per servizi di supporto alla
didattica e alla ricerca e attivita’ culturali e ricreative delle
medesime strutture anche a studenti non residenti nella struttura
stessa.
2. Al fine di favorire l’integrazione delle diverse figure del
mondo universitario e lo scambio di esperienze e conoscenze, e’
consentito l’utilizzo dei posti alloggio per dottorandi, borsisti,
assegnisti, docenti e altri esperti coinvolti nell’attivita’
didattica e di ricerca, anche prevedendo la possibilita’ di una
contribuzione alle spese differenziata.
3. Per un utilizzo piu’ efficiente delle strutture residenziali
universitarie e’ data facolta’ al gestore di destinare posti in
alloggi anche a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, in
particolare nei periodi di chiusura estiva, ferma restando la
prevalenza di cui al comma 1.

Capo III

STRUTTURE RESIDENZIALI E COLLEGI UNIVERSITARI LEGALMENTE RICONOSCIUTI

Art. 15

Definizione di collegi universitari legalmente riconosciuti

1. I collegi universitari legalmente riconosciuti sono strutture a
carattere residenziale, aperte a studenti di atenei italiani o
stranieri, di elevata qualificazione formativa e culturale, che
perseguono la valorizzazione del merito e l’interculturalita’ della
preparazione, assicurando a ciascuno studente, sulla base di un
progetto personalizzato, servizi educativi, di orientamento e di
integrazione dei servizi formativi. I collegi universitari legalmente
riconosciuti sono gestiti da soggetti che non perseguono fini di
lucro.
2. I collegi universitari legalmente riconosciuti, nell’ambito
delle proprie finalita’ istituzionali, sostengono gli studenti
meritevoli, anche se privi di mezzi, e, ai sensi del comma 4
dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l’ammissione
presso gli stessi, a seguito del relativo bando di concorso,
costituisce titolo valutabile per i candidati, ai fini della
predisposizione delle graduatorie, per la concessione dei contributi
a carico del Fondo per il merito.
3. Gli ospiti dei collegi universitari legalmente riconosciuti sono
di norma studenti universitari, dotati di comprovate capacita’ e
meriti curriculari, che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) iscritti a corsi di laurea di primo e di secondo livello;
b) iscritti a corsi promossi dalle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica;
c) iscritti a corsi di specializzazione di livello universitario;
d) iscritti a corsi di dottorato e master universitari;
e) partecipanti a programmi di mobilita’ e scambio di studenti
universitari, in ambito nazionale e internazionale.

Note all’art. 15:
– Si riporta il testo dell’articolo 4, comma 4, della
citata legge n. 240 del 2010:
"Art. 4 (Fondo per il merito). – (Omissis).
4. L’ammissione, a seguito del relativo bando di
concorso, presso i collegi universitari legalmente
riconosciuti e presso i collegi di cui all’articolo 1,
comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
costituisce un titolo valutabile per i candidati, ai fini
della predisposizione delle graduatorie per la concessione
dei contributi di cui al comma 3.
(Omissis).".

Capo III

STRUTTURE RESIDENZIALI E COLLEGI UNIVERSITARI LEGALMENTE RICONOSCIUTI

Art. 16

Disciplina del riconoscimento dei collegi universitari

1. Con proprio decreto, il Ministero concede il riconoscimento ai
collegi universitari che ne avanzano richiesta nel termine di
centoventi giorni dal ricevimento della domanda.
2. Ai fini del riconoscimento, il collegio universitario deve
dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a carattere
istituzionale, logistico e funzionale, non inferiori a quelli
previsti per l’accesso ai finanziamenti di cui alla legge del 14
novembre 2000, n. 338, ed in particolare:
a) prevedere nel proprio statuto uno scopo formativo, svolto in
maniera sistematica e continuativa, ed adeguata dimostrazione del
possesso delle conseguenti qualificazioni e strutture organizzative
necessarie per la sua realizzazione;
b) disporre di strutture ricettive dotate di spazi polifunzionali
ed infrastrutture idonee allo svolgimento di funzioni residenziali,
con connessi servizi alberghieri, di attivita’ formative, culturali e
ricreative, concepite con alti standard qualitativi;
c) disporre di strutture ricettive in grado di ospitare utenti
italiani, provenienti da piu’ regioni sul territorio nazionale, e
stranieri, con particolare riguardo a quelli provenienti da paesi
dell’Unione europea, anche in una prospettiva di sviluppo
interculturale.
3. Con decreto del Ministro, da adottare entro centoventi giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale, sono indicate le modalita’ di dimostrazione dei requisiti
di cui al comma 2, lettere a), b), c), e le modalita’ di verifica
della permanenza dei requisiti medesimi nonche’ di revoca del
riconoscimento all’esito negativo della predetta verifica.
4. Con il riconoscimento di cui al comma 1 il collegio
universitario acquisisce la qualifica di "collegio universitario di
merito".
5. Restano ferme le vigenti disposizioni sui collegi universitari
legalmente riconosciuti.

Capo III

STRUTTURE RESIDENZIALI E COLLEGI UNIVERSITARI LEGALMENTE RICONOSCIUTI

Art. 17

Disciplina dell’accreditamento
dei collegi universitari di merito

1. Con decreto del Ministro sono individuati i parametri per la
dimostrazione dei requisiti per l’accreditamento dei collegi
universitari di merito, di cui al comma 3, e le modalita’ di verifica
della permanenza dei requisiti medesimi nonche’ di revoca
dell’accreditamento all’esito negativo della predetta verifica.
2. L’accreditamento e’ concesso con decreto del Ministro, su
domanda avanzata dagli interessati. La presentazione della domanda e’
consentita ai collegi universitari di merito che abbiano ottenuto il
riconoscimento da almeno cinque anni.
3. Per la concessione dell’accreditamento di cui al comma 2, il
collegio universitario di merito deve dimostrare di possedere
requisiti e standard minimi a carattere istituzionale, logistico e
funzionale. A tale fine, la domanda di cui al comma 1 deve essere
corredata della documentazione che attesti e dimostri:
a) l’esclusiva finalita’ di gestione di collegi universitari;
b) il prestigio acquisito dal collegio in ambito culturale;
c) la qualificazione posseduta dal collegio in ambito formativo;
d) la rilevanza internazionale dell’istituzione, non solo in
termini di ospitalita’ ma anche nelle attivita’ che favoriscono la
mobilita’ internazionale degli studenti iscritti.
4. Il Ministero entro novanta giorni dal ricevimento della domanda
di cui al comma 2, esaminata la documentazione di cui al comma 3 e in
presenza dei requisiti richiesti, emana il decreto di concessione
dell’accreditamento.
5. L’accreditamento del collegio universitario di merito e’
condizione necessaria per la concessione del finanziamento statale.
6. Con il decreto di cui al comma 1, sono altresi’ definite
modalita’ e condizioni di accesso ai finanziamenti statali per i
collegi universitari di merito accreditati, compatibilmente con le
risorse finanziarie disponibili.
7. Le scuole universitarie di alta formazione a carattere
residenziale, attivate presso le universita’ allo scopo di offrire
servizi formativi aggiuntivi rispetto ai corsi di studio, sono
riconosciute e accreditate con decreto del Ministro, su proposta
dell’ANVUR.

Capo IV

SISTEMA DI FINANZIAMENTO E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 18

Sistema di finanziamento

1. Nelle more della completa definizione dei LEP e di quanto
previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fabbisogno
finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per
il pieno successo formativo di cui all’articolo 7, comma 2, a tutti
gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che
presentino i requisiti di eleggibilita’ di cui all’articolo 8 e’
coperto con le seguenti modalita’:
a) dal fondo integrativo statale per la concessione di borse di
studio, appositamente istituito a decorrere dall’anno finanziario
2012 nello stato di previsione del Ministero, sul quale confluiscono
le risorse previste a legislazione vigente dall’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147, e
di cui all’articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n.
183, e da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario
delle regioni;
b) dal gettito derivante dall’importo della tassa regionale per
il diritto allo studio istituita, ai sensi dell’articolo 3, commi 20,
21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato
dal comma 8;
c) dalle risorse proprie delle regioni in misura pari ad almeno
il 40 per cento dell’assegnazione relativa al fondo integrativo
statale.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
3. L’impegno delle regioni in termini maggiori rispetto a quanto
previsto al comma 1, lettera c), e’ valutato attraverso
l’assegnazione di specifici incentivi nel riparto del fondo
integrativo statale di cui al comma 1, lettera a), e del fondo per il
finanziamento ordinario alle universita’ statali che hanno sede nel
rispettivo contesto territoriale.
4. Con il decreto di cui all’articolo 7, comma 7, sono definiti i
criteri e le modalita’ di riparto del fondo integrativo statale.
5. A decorrere dal 2012 la dotazione del Fondo di cui al comma 1,
lettera a), e’ incrementata della somma di 500.000 euro,
conseguentemente e’ ridotta di pari importo l’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370,
e successive modificazioni.
6. Al fine della razionalizzazione dell’uso delle risorse
disponibili, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sono autorizzate a destinare alle borse di studio le residue risorse
di cui all’articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350.
7. Le risorse di cui al Fondo integrativo statale, finalizzato a
rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che
limitano l’accesso e il conseguimento dei piu’ alti gradi di
istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche se
privi di mezzi, confluiscono dal bilancio dello stato, mantenendo le
proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata
attribuiti alle regioni, in attuazione dell’articolo 16 della legge 5
maggio 2009, n. 42. Tali risorse sono escluse dalle riduzioni di
risorse erariali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto
ordinario di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve le riduzioni gia’ concordate in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
8. L’importo della tassa per il diritto allo studio e’ disciplinato
dall’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure
di razionalizzazione della finanza pubblica, il cui comma 21 e’
sostituito dal seguente:
"21. Le regioni e le province autonome rideterminano l’importo
della tassa per il diritto allo studio articolandolo in 3 fasce. La
misura minima della fascia piu’ bassa della tassa e’ fissata in 120
euro e si applica a coloro che presentano una condizione economica
non superiore al livello minimo dell’indicatore di situazione
economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilita’
per l’accesso ai LEP del diritto allo studio. I restanti valori della
tassa minima sono fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che
presentano un indicatore di situazione economica equivalente
rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello
minimo previsto dai requisiti di eleggibilita’ per l’accesso ai LEP
del diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per il
diritto allo studio e’ fissato in 200 euro. Qualora le Regioni e le
province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun
anno, l’importo della tassa di ciascuna fascia, la stessa e’ dovuta
nella misura di 140 euro. Per ciascun anno il limite massimo della
tassa e’ aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato.".
9. L’erogazione degli altri strumenti e servizi previsti dal
presente decreto, in aggiunta a quelli relativi alla garanzia dei
livelli essenziali delle prestazioni, e’ finanziata dalle risorse
proprie delle regioni, delle province autonome di Trento e di
Bolzano, delle universita’ e delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
10. Nell’ambito della propria autonomia, le universita’ e le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
possono destinare una quota del gettito dei contributi universitari
all’erogazione degli interventi di cui al presente decreto.

Note all’art. 18:
– Il decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68
(Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle
regioni a statuto ordinario e delle province, nonche’ di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario) e’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale
12 maggio 2011, n. 109.
– Si riporta il testo dell’articolo 1 della legge 11
febbraio 1992, n. 147 (Modifiche ed integrazioni alla legge
2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli
studi universitari):
"Art. 1. – 1. Gli interventi previsti per gli anni 1991
e 1992 dagli articoli 16 e 17 della legge 2 dicembre 1991,
n. 390, recante "Norme sul diritto agli studi
universitari", sono attuati con le medesime modalita’ e
procedure anche per gli anni successivi.
2. All’onere derivante dalla presente legge, pari a
lire 50 miliardi nel 1993 e 50 miliardi nel 1994, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per i medesimi anni, all’uopo
utilizzando lo specifico accantonamento "Diritto allo
studio". A decorrere dall’esercizio finanziario 1995, si
provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito
dall’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.".
– L’articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre
2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’
2012) , recita:
"27. La dotazione del Fondo di intervento integrativo
per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione
delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui
alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, e’ incrementata di 150
milioni di euro per l’anno 2012.".
– Per il testo dell’articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23
della legge n. 549 del 1995, si veda nelle note alle
premesse.
– Il testo dell’articolo 4, comma 1, della legge 19
ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di
universita’ e di ricerca scientifica e tecnologica) e’ il
seguente:
" 1. E’ autorizzata la spesa nel limite massimo di lire
80 miliardi per l’anno 1999, di lire 81 miliardi per l’anno
2000 e di lire 91 miliardi a decorrere dall’anno 2001, per
l’istituzione nello stato di previsione del Ministero
dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica
di un fondo integrativo per l’incentivazione dell’impegno
didattico dei professori e dei ricercatori universitari,
per obiettivi di adeguamento quantitativo e di
miglioramento qualitativo dell’offerta formativa, con
riferimento anche al rapporto tra studenti e docenti nelle
diverse sedi e nelle strutture didattiche, all’orientamento
e al tutorato , e per progetti sperimentali e innovativi
sul diritto allo studio proposti dalle regioni mediante
programmazione concordata con il Ministero dell’istruzione,
dell’universia’ e della ricerca. Il fondo e’ ripartito tra
gli atenei secondo criteri determinati con decreto del
Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentiti la CRUI, il CUN, il CNSU, ove
costituito, le organizzazioni sindacali e le associazioni
professionali dei professori e dei ricercatori universitari
comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale.
I contributi erogati alle universita’ ai sensi del presente
articolo afferiscono ai fondi di ateneo di cui all’articolo
24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio".
– Per il testo dell’articolo 4, commi 99 e 100,
abrogati dal presente decreto, della legge n. 350 del 2003,
si veda nelle note alle premesse.
– Si riporta il testo dell’articolo 16 della citata
legge n. 42 del 2009:
"Art. 16 (Interventi di cui al quinto comma
dell’articolo 119 della Costituzione). – 1. I decreti
legislativi di cui all’articolo 2, con riferimento
all’attuazione dell’articolo 119, quinto comma, della
Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) definizione delle modalita’ in base alle quali gli
interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto
comma dell’articolo 119 della Costituzione sono finanziati
con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i
finanziamenti dell’Unione europea e con i cofinanziamenti
nazionali, secondo il metodo della programmazione
pluriennale. I finanziamenti dell’Unione europea non
possono essere sostitutivi dei contributi speciali dello
Stato;
b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio
dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in
appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti ai
comuni, alle province, alle citta’ metropolitane e alle
regioni;
c) considerazione delle specifiche realta’
territoriali, con particolare riguardo alla realta’
socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti
della persona, alla collocazione geografica degli enti,
alla loro prossimita’ al confine con altri Stati o con
regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle
isole minori, all’esigenza di tutela del patrimonio storico
e artistico ai fini della promozione dello sviluppo
economico e sociale;
d) individuazione di interventi diretti a promuovere
lo sviluppo economico, la coesione delle aree
sottoutilizzate del Paese e la solidarieta’ sociale, a
rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire
l’effettivo esercizio dei diritti della persona; l’azione
per la rimozione degli squilibri strutturali di natura
economica e sociale a sostegno delle aree sottoutilizzate
si attua attraverso interventi speciali organizzati in
piani organici finanziati con risorse pluriennali,
vincolate nella destinazione;
e) definizione delle modalita’ per cui gli obiettivi
e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate dallo
Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa
in sede di Conferenza unificata e disciplinati con i
provvedimenti annuali che determinano la manovra
finanziaria. L’entita’ delle risorse e’ determinata dai
medesimi provvedimenti.
1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti a
tutti gli enti territoriali per i quali ricorrano i
requisiti di cui all’articolo 119, quinto comma, della
Costituzione".
– Il testo dell’articolo 14, comma 2, del citato
decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e’ il seguente:
"2. Il comma 302 dell’articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e’ abrogato e al comma 296, secondo
periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole:
"e quello individuato, a decorrere dall’anno 2011, in base
al comma 302". Le risorse statali a qualunque titolo
spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in
misura pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e a
4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012. Le
predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e
modalita’ stabiliti in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e recepiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto
della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto
del patto di stabilita’ interno e della minore incidenza
percentuale della spesa per il personale rispetto alla
spesa corrente complessiva nonche’ dell’adozione di misure
di contenimento della spesa sanitaria e dell’adozione di
azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi.
In caso di mancata deliberazione della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine
di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e per gli anni
successivi al 2011 entro il 30 settembre dell’anno
precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e’ comunque emanato, entro i successivi trenta
giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo
un criterio proporzionale. In sede di attuazione
dell’articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in
materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di
quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo
del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi
della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal
Ministero dell’interno sono ridotti di 300 milioni per
l’anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall’anno
2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero
dell’interno sono ridotti di 1.500 milioni per l’anno 2011
e di 2.500 milioni annui a decorrere dall’anno 2012. Le
predette riduzioni a province e comuni sono ripartite
secondo criteri e modalita’ stabiliti in sede di Conferenza
Stato-citta’ ed autonomie locali e recepiti con decreto
annuale del Ministro dell’interno, secondo principi che
tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare
il rispetto del patto di stabilita’ interno, della minore
incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto
alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di
adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di
mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta’ ed
autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro
il 30 settembre dell’anno precedente, il decreto del
Ministro dell’interno e’ comunque emanato entro i
successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei
trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di
attuazione dell’articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n.
42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto
di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono
periodo del presente comma.".

Capo IV

SISTEMA DI FINANZIAMENTO E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 19

Disponibilita’ finanziaria

1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si
provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, negli appositi programmi dello stato di
previsione del Ministero per l’anno 2012 e per gli esercizi
successivi.

Capo V

MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE
DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 20

Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario

1. Con decreto del Ministro e’ istituito presso la Direzione
generale per l’universita’, lo studente e il diritto allo studio
universitario, l’Osservatorio nazionale per il diritto allo studio
universitario con il compito di:
a) creare un sistema informativo, correlato a quelli delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per
l’attuazione del diritto allo studio, nonche’ per il monitoraggio
dell’attuazione del presente decreto, anche attraverso una banca dati
dei beneficiari delle borse di studio, aggiornata periodicamente a
cura dei soggetti erogatori;
b) procedere ad analisi, confronti e ricerche, anche attraverso
incontri con gli enti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano erogatori dei servizi, le universita’ e le
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sui
criteri e le metodologie adottate, con particolare riferimento alla
valutazione dei costi di mantenimento agli studi, nonche’ sui
risultati ottenuti;
c) presentare al Ministro proposte per migliorare l’attuazione
del principio di garanzia su tutto il territorio nazionale dei
livelli essenziali delle prestazioni.
2. L’Osservatorio e’ un organismo coordinato, nelle sue attivita’,
dalla direzione generale per l’universita’, lo studente e il diritto
allo studio universitario e composto da rappresentanti del Ministero,
del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministro per la
cooperazione internazionale e l’integrazione, delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, del Consiglio nazionale
degli studenti universitari, della Conferenza dei rettori delle
universita’ italiane, del Convegno permanente dei direttori e dei
dirigenti dell’universita’, dei collegi di cui all’articolo 4, comma
4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e da esperti del settore.
3. I membri dell’Osservatorio sono nominati con decreto del
Ministro e restano in carica tre anni.
4. Entro il mese di marzo di ogni anno l’Osservatorio presenta al
Ministro una relazione annuale sull’attuazione del diritto allo
studio a livello nazionale.
5. Ai componenti dell’Osservatorio non spettano compensi, gettoni
di presenza e rimborsi spese.
6. Alle attivita’ dell’Osservatorio di cui al presente articolo si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.

Note all’art. 20:
– Per il testo dell’articolo 4, comma 4, della legge 30
dicembre 2010, n. 240, si vedano le note all’articolo 15.

Capo V

MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE
DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 21

Rapporto al Parlamento

1. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, un rapporto
sull’attuazione del diritto allo studio, tenendo conto anche dei dati
trasmessi all’Osservatorio dalle regioni, dalle province Autonome di
Trento e di Bolzano, dalle universita’ e dalle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica per quanto di rispettiva
competenza.

Capo V

MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE
DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 22

Banca dati delle amministrazioni pubbliche

1. I dati raccolti ed elaborati in attuazione del presente decreto
sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, e successive modificazioni.

Note all’art. 22:
– L’articolo 13 della citata legge n. 196 del 2009,
recita:
"Art. 13 (Banca dati delle amministrazioni pubbliche).
– 1. Al fine di assicurare un efficace controllo e
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
nonche’ per acquisire gli elementi informativi necessari
alla ricognizione di cui all’articolo 1, comma 3, e per
dare attuazione e stabilita’ al federalismo fiscale, le
amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una
banca dati unitaria istituita presso il Ministero
dell’economia e delle finanze, accessibile all’ISTAT e alle
stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita’ da
stabilire con appositi decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica , l’ISTAT e il Centro
nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le
relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi
alle operazioni gestionali, nonche’ tutte le informazioni
necessarie all’attuazione della presente legge. Con
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica sono definite le
modalita’ di accesso degli enti territoriali alla banca
dati. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze e’ individuata la struttura dipartimentale
responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione
al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a
disposizione, anche mediante accesso diretto, della
Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del
federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica per l’espletamento
delle attivita’ di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5
maggio 2009, n. 42, come modificata dall’articolo 2, comma
6, della presente legge.
3. L’acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita’ definiti con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentiti l’ISTAT, il CNIPA e
la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica relativamente agli enti territoriali.
L’acquisizione dei dati potra’ essere effettuata anche
attraverso l’interscambio di flussi informativi con altre
amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d’Italia provvede
ad inviare per via telematica al Ministero dell’economia e
delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e
al consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente
articolo, pari complessivamente a 10 milioni di euro per
l’anno 2010, 11 milioni di euro per l’anno 2011 e 5 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
prevista dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Con il
medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
le modalita’ di ripartizione delle risorse tra le
amministrazioni preposte alla realizzazione della banca
dati.".

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Norme finali

1. Per l’Universita’ della Calabria sono fatte salve le specifiche
disposizioni in materia di diritto allo studio, di cui alla legge 12
marzo 1968, n. 442.
2. Restano ferme le disposizioni vigenti per i collegi universitari
legalmente riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente
decreto posti sotto la vigilanza del Ministero. Tali collegi sono da
considerarsi riconosciuti ed accreditati ai sensi degli articoli 16 e
17 e grava, in ogni caso, sugli stessi l’obbligo di adeguarsi agli
standard e requisiti ivi previsti entro due anni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 16, comma 3.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a
decorrere dall’anno accademico 2012/2013.
4. Per le province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo
quanto disposto dall’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, che, nell’abrogare l’articolo 5 della legge 30 novembre
1989, n. 386, ha sancito il venir meno di ogni erogazione a carico
del bilancio dello Stato in favore delle province autonome medesime
prevista da leggi di settore. Sono fatte salve le specifiche
disposizioni in materia di diritto allo studio contenute nel decreto
legislativo 18 luglio 2011, n. 142, e nella legge 14 agosto 1982, n.
590, nonche’ nelle leggi provinciali delle province autonome di
Trento e di Bolzano.

Note all’art. 23:
– Per i riferimenti alla legge n. 442 del 1968, si veda
nelle note alle premesse.
– Il testo dell’articolo 2, comma 109, della legge 23
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge
finanziaria 2010), recita:
"109. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli
articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in
conformita’ con quanto disposto dall’articolo 8, comma 1,
lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque
fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di
ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche’ i
rapporti giuridici gia’ definiti.".
– Il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 (Norme
di attuazione dello statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative
ed amministrative statali alla Provincia di Trento in
materia di Universita’ degli studi) e’ pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011.
– La legge 14 agosto 1982, n. 590 (Istituzione di nuove
universita’), e’ pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 231
del 23 agosto 1982, S. O.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati, in particolare:
a) la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ad eccezione dell’articolo
21;
b) l’articolo 4, commi 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n.
350.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 29 marzo 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell’economia e
delle finanze

Profumo, Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca

Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione

Riccardi, Ministro per la
cooperazione internazionale e
l’integrazione

Gnudi, Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport

Visto, il Guardasigilli: Severino

Note all’art. 24:
– Si riporta il testo vigente dell’articolo 21 della
citata legge n. 390 del 1991:
"Art. 21 (Beni immobili e mobili). – 1. Alle regioni e’
concesso l’uso perpetuo e gratuito dei beni immobili dello
Stato e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi
esistente, destinati esclusivamente a servizi per la
realizzazione del diritto agli studi universitari.
2. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria
relativi ai beni di cui al comma 1, nonche’ ogni eventuale
tributo, sono posti a carico delle regioni.
3. Alle regioni e’ concesso l’uso dei beni immobili
delle universita’ e del materiale mobile in essi esistente,
destinati esclusivamente alla realizzazione dei fini
istituzionali gia’ propri delle opere universitarie.
4. Per i beni di cui al comma 3, le modalita’ dell’uso
ed il relativo canone sono determinati, sulla base di una
stima del valore dei beni effettuata dall’ufficio tecnico
erariale, con apposita convenzione tra regione e
universita’ da stipularsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. L’uso puo’ essere
gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti
dalla proprieta’ dei beni.
5. Qualora, per qualsiasi ragione, venga meno la
destinazione di cui al presente articolo, i beni devono
essere riconsegnati all’universita’ o allo Stato.
6. Nel caso di beni immobili non destinati
esclusivamente alle finalita’ di cui ai commi 1 e 3, l’uso
di parte degli stessi connesso alla realizzazione del
diritto agli studi universitari e’ disciplinato con
apposita convenzione tra regione e Stato o tra regione ed
universita’.
7. Le regioni subentrano alle universita’ e alle opere
universitarie, aventi sede nel loro territorio, nei
rapporti contrattuali da esse conclusi con terzi, relativi
all’uso dei beni immobili e mobili destinati alla
realizzazione dei fini istituzionali gia’ propri delle
opere universitarie.
8. All’accertamento dei beni di cui ai commi 1, 3 e 6
provvede, per ciascuna regione sede di universita’, una
commissione nominata dal Ministro entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
9. Le commissioni, composte da rappresentanze
paritetiche della regione, del comune, dell’universita’,
del Ministero e del Ministero delle finanze, accertano, nel
termine di novanta giorni dalla costituzione, la condizione
giuridica dei beni stessi.
10. Lo Stato e le universita’ hanno facolta’ di
concedere in uso alle regioni, per i fini indicati nella
presente legge, altri immobili mediante apposite
convenzioni. L’uso puo’ essere gratuito ove la regione si
assuma tutti gli oneri derivanti allo Stato o
all’universita’ dalla proprieta’ dei beni. ".
– Per il testo dell’articolo 4, commi 99 e 100,
abrogati dal presente decreto, della citata legge n. 350
del 2003, si veda nelle note alle premesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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