MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DECRETO 1 marzo 2012 , n. 71 Modalita’ di armonizzazione del regime giuridico delle rendicontazioni degli interventi, progetti o programmi di cooperazione allo sviluppo conclusi negli esercizi finanziari fino al 2010.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 128 del 4-6-2012

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante
disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita’
generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il
regolamento sulla contabilita’ generale dello Stato;
Visto la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la disciplina della
cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n.
177, recante il regolamento di esecuzione della legge n. 49/1987;
Vista la legge n. 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina
dell’attivita’ del Governo e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ed in particolare l’articolo 17, commi 3 e 4;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme sul
procedimento amministrativo e l’accesso agli atti amministrativi;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei Conti;
Vista la legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha convertito con
modificazioni il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante
disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale, ed in particolare l’articolo 1,
commi 15-bis e seguenti;
Visto il decreto interministeriale 31 gennaio 2006, n. 366, con il
quale sono state definite disposizioni per la definizione dei
procedimenti amministrativi di rendicontazione e controllo dei
finanziamenti erogati ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
sino al 31 dicembre 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 54, recante regolamento in materia di autonomia gestionale e
finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici
consolari, ed in particolare l’articolo 25;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 149, recante norme sulla gestione
dei fondi dell’Amministrazione degli Affari Esteri per la
cooperazione allo sviluppo;
Visto l’articolo 11, comma 6 del decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123, concernente riforma e potenziamento dei controlli di
regolarita’ amministrativo contabile, ai sensi del quale sono fatte
salve le speciali disposizioni normative vigenti in materia di
controllo successivo;
Considerato che l’articolo 1, comma 15-quater del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, come per ultimo modificato dall’articolo 1 della
legge 13 agosto 2010, n. 149, detta innovative disposizioni in tema
di rendiconti dei funzionari delegati incaricati di provvedere alle
spese per interventi, progetti, programmi di cooperazione allo
sviluppo;
Considerato che tali disposizioni, in vigore dal 1º gennaio 2011,
sono basate sulla riferibilita’ dei rendiconti ai singoli interventi
di cooperazione, nonche’ sui principi della dimostrazione
dell’effettiva realizzazione dell’intervento e del raggiungimento
degli obiettivi prefissati e sulla dimostrazione dei saldi contabili
finali;
Considerato che l’applicazione agli interventi di cooperazione allo
sviluppo dell’ordinario regime delle rendicontazioni ha dato luogo al
formarsi di un ingente arretrato, a motivo delle difficolta’ di
ricostruire lo sviluppo amministrativo e contabile di interventi,
progetti o programmi che hanno interessato, in aree critiche, piu’
esercizi finanziari;
Considerato che la legge n. 149/2010 si prefigge di evitare la
contemporanea vigenza di regimi giuridici diversi e che il novellato
articolo 15-quinquies della legge n. 80/2005 prevede che con
regolamento emanato dal Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell’economia e della finanze, sono stabilite modalita’
di armonizzazione del regime giuridico delle rendicontazioni degli
interventi, progetti o programmi di cooperazione allo sviluppo
conclusi negli esercizi finanziari fino all’anno 2010;
Considerato che tale armonizzazione deve consistere, sulla base
delle prescrizioni di legge, nel trasferimento dei principi che
permeano il nuovo regime giuridico delle rendicontazioni anche ai
rendiconti relativi agli interventi, progetti o programmi conclusi
negli esercizi finanziari sino al 2010, con gli obiettivi della
semplificazione non disgiunta dalla effettivita’ dei controlli sulle
spese eseguite dai funzionari delegati, oltre che dalla dimostrazione
dei risultati conseguiti;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza
generale del 24 novembre 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 28 novembre 2011;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Nel quadro dell’armonizzazione di cui in premessa, alla
rendicontazione delle spese sostenute dalle rappresentanze
diplomatiche a valere sulle risorse destinate alla realizzazione dei
programmi di cooperazione conclusi entro il 2010 si applicano le
disposizioni del presente regolamento.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (
Disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita’ generale dello Stato) e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275.
Il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 ( Regolamento
sulla contabilita’ generale dello Stato) e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, S.O.
La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina
della cooperazione dell’Italia con i Paesi in Via di
sviluppo) e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
febbraio 1987, n. 49, S.O.
Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1988, n. 177 (Regolamento di esecuzione della legge n.
49/1987) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno
1988, n. 129, S.O.
Si riporta il testo dell’articolo 17, commi 3 e 4 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n.
214, S.O:
"Art. 17 (Regolamenti).
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita’ sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".
La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme sul procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi)
e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990,
n. 192
La legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in
materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei
Conti) e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio
1994, n. 10.
Si riporta l’articolo 1, commi 15 bis e seguenti della
legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha convertito con
modificazioni il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35,
recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.
Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura
civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato
nonche’ per la riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali,
e’ pubblicata nella Gazz. Uff. 14 maggio 2005, n. 111,
S.O.:
"Art. 1 (Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla
contraffazione e sostegno all’internazionalizzazione del
sistema produttivo).
(Omissis).
15-bis. I fondi di cui all’articolo 25, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, sono accreditati alle
rappresentanze diplomatiche, per le finalita’ della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e per gli adempimenti derivanti
dai relativi obblighi internazionali, sulla base di
interventi, progetti o programmi, corredati dei relativi
documenti analitici dei costi e delle voci di spesa,
approvati dagli organi deliberanti.
15-ter A decorrere dall’esercizio finanziario 2011, le
somme non erogate dal funzionario delegato in esecuzione di
specifici interventi, progetti o programmi possono essere
temporaneamente utilizzate, nell’ambito della medesima sede
all’estero, per spese di analoga natura derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate, in attesa della
definizione delle procedure di accredito del successivo
ordine di rimessa valutaria. All’atto della ricezione dei
nuovi fondi accreditati, e comunque improrogabilmente entro
l’anno di riferimento, e’ obbligatoria la sistemazione
contabile della cassa temporaneamente utilizzata
15-quater Le erogazioni successive a quella iniziale
sono condizionate al rilascio di un’attestazione da parte
del capo missione sullo stato di realizzazione degli
interventi, progetti o programmi. Entro sessanta giorni
dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il
funzionario delegato presenta una relazione sullo stato
dell’intervento, progetto o programma, accompagnata dalla
distinta delle spese sostenute nell’esercizio. Entro
novanta giorni dalla conclusione di ciascun intervento,
progetto o programma, il funzionario delegato versa
all’erario le eventuali economie e presenta ai competenti
uffici dell’Amministrazione degli affari esteri
l’attestazione di tale versamento, la rendicontazione
finale, corredata della documentazione di spesa, nonche’
una relazione attestante l’effettiva realizzazione
dell’intervento, progetto o programma e il raggiungimento
degli obiettivi prefissati. In caso di avvicendamento tra
funzionari delegati, la rendicontazione e’ resa a cura del
funzionario delegato in carica, sulla base di specifici
passaggi di consegne; i relativi verbali sono allegati al
rendiconto e, in caso di oggettiva impossibilita’, al
rendiconto e’ allegata una specifica dichiarazione del
medesimo funzionario in carica, attestante le ragioni del
mancato passaggio di consegne. In tali casi, ciascun
funzionario delegato e’ comunque responsabile per gli atti
di spesa della propria gestione.
15-quinquies Con regolamento emanato con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalita’
di armonizzazione del regime giuridico delle
rendicontazioni degli interventi, progetti o programmi di
cooperazione allo sviluppo conclusi negli esercizi
finanziari fino all’anno 2010.
15-sexies. Per la realizzazione degli interventi di
emergenza di cui all’articolo 11 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, e successive modificazioni, mediante fondi
accreditati alle rappresentanze diplomatiche, il capo
missione puo’ stipulare convenzioni con le organizzazioni
non governative che operano localmente. La congruita’ dei
tassi di interesse applicati dalle organizzazioni non
governative per la realizzazione di programmi di
microcredito e’ attestata dal capo della rappresentanza
diplomatica.
15-septies. Per le spese di funzionamento delle unita’
tecniche di cui all’articolo 13, comma 5, della legge 26
febbraio 1987, n. 49, nelle more dell’accredito della
successiva rimessa valutaria, il funzionario delegato puo’
temporaneamente utilizzare fondi di analoga natura comunque
disponibili, ove cio’ sia indispensabile per assicurare la
continuita’ dei servizi. All’atto della ricezione dei fondi
accreditati, e comunque improrogabilmente entro l’anno di
riferimento, e’ obbligatoria la sistemazione contabile
della cassa temporaneamente utilizzata. I fondi di cui al
presente comma sono accreditati dalla Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli
affari esteri al capo della rappresentanza diplomatica.".
Si riporta il testo dell’articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54
(Regolamento recante norme in materia di autonomia
gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche
e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli
affari esteri, a norma dell’articolo 6 della legge 18
giugno 2009, n. 699, Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 aprile
2010, n. 85:
"Art. 25 (Erogazione di spese su aperture di credito
per attivita’ di cooperazione allo sviluppo). – 1. Le somme
assegnate da parte del Ministero o da altre Amministrazioni
dello Stato al titolare dell’ufficio all’estero mediante
aperture di credito per attivita’ di cooperazione allo
sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono
gestite e rendicontate secondo la normativa vigente in
materia di contabilita’ generale dello Stato.
2. Le entrate e le uscite ad esse relative sono
iscritte nel bilancio degli uffici all’estero in una voce
specifica delle partite di giro.
3. Le somme di cui al comma 1 sono giustificate
mediante rendiconti, predisposti sulla base degli appositi
registri e da trasmettersi entro sessanta giorni dalla
chiusura del periodo da rendicontare ai competenti uffici
del Ministero, dandone comunicazione, anche mediante
evidenze informatiche all’ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero degli affari esteri ed alla Corte dei
conti. In caso di ritardo nella presentazione dei
rendiconti imputabile al funzionario delegato, quest’ultimo
e’ passibile delle penalita’ previste dall’articolo 60 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonche’
dall’articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367.
4. I rendiconti di cui al comma 3 sono resi dal
titolare dell’ufficio all’estero, nella veste di
funzionario delegato, che si avvale per la loro
predisposizione del personale del settore
amministrativo-contabile. Ad essi si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 22, commi 10, 11 e 12.".
La legge 13 agosto 2010, n. 149 ( Modifiche
all’articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, e agli articoli 11 e 13 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi
dell’Amministrazione degli affari esteri per la
cooperazione allo sviluppo) e’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 settembre 2010, n. 212.
Si riporta il testo dell’articolo 11, comma 6, del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei
controlli di regolarita’ amministrativa e contabile e
potenziamento dell’attivita’ di analisi e valutazione della
spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre
2009, n. 196), pubblicato nella Gazz. Uff. 3 agosto 2011,
n. 179:
«Art. 11 (Atti sottoposti al controllo successivo e
soggetti obbligati).
(Omissis).
6. Sono fatte salve le diverse attribuzioni di
competenza territoriale dettate da specifiche leggi di
settore, nonche’ tutte le speciali disposizioni normative
vigenti in materia di controllo successivo.».

Art. 2
Spese sostenute a valere su finanziamenti erogati entro il 31
dicembre 2005

1. Alle spese sostenute a valere su finanziamenti erogati entro il
31 dicembre 2005 per la realizzazione di programmi di cooperazione
allo sviluppo, si applicano i principi dell’articolo 1, comma 15-ter,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come novellato
dall’articolo 1 della legge 13 agosto 2010, n. 149.
2. Tenuto conto dell’articolo 1, comma 15-quater, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, come novellato dall’articolo 1 della legge 13
agosto 2010, n. 149, i rendiconti annuali delle spese sostenute entro
il 31 dicembre 2005 per la realizzazione delle iniziative di
cooperazione sono presentati in maniera unitaria e sono accompagnati
dalla seguente documentazione:
a) scheda riepilogativa per Paese, redatta secondo il modello che
forma parte integrante del presente Regolamento;
b) elenco delle spese sostenute;
c) dichiarazione giustificativa delle eventuali criticita’, ivi
incluse l’effettuazione di spese in data anticipata rispetto alla
relativa rimessa valutaria, l’irreperibilita’ o incompletezza della
documentazione, e le altre irregolarita’ formali; detta dichiarazione
deve altresi’ attestare l’effettiva realizzazione degli interventi ed
il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed e’ redatta a cura
della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo secondo il
modello che forma parte integrante del presente regolamento;
d) documentazione relativa al versamento al CEBS delle eventuali
economie rispetto agli accreditamenti ricevuti per gli interventi
stessi.
3. I documenti giustificativi delle spese sono trattenuti agli atti
della sede per eventuali richieste di verifica della Corte dei Conti,
dell’Ufficio di controllo della Ragioneria Generale dello Stato o del
Ministero degli Affari Esteri.
4. Il riscontro amministrativo della rendicontazione, predisposta
con le modalita’ indicate nei commi precedenti, e’ effettuato, previo
esame e approvazione, da parte della Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo. Per tale attivita’ il Direttore Generale
per la Cooperazione allo Sviluppo puo’ delegare uno o piu’ funzionari
di qualifica dirigenziale o equiparata in servizio presso la
Direzione Generale.
5. A seguito del riscontro amministrativo effettuato ai sensi del
comma precedente, l’Ufficio Centrale di Bilancio effettua il
riscontro contabile sulla base alla documentazione di cui alle
lettere da a) a d) del comma 2 del presente articolo, appone un visto
di presa d’atto e di conformita’ alle disposizioni contenute nel
presente regolamento.
Note all’art. 2:
Per il testo dell’articolo 1, commi 15-ter e 15-quater,
della citata legge n. 80 del 2005, si veda nelle note alle
premesse.

Art. 3
Spese sostenute a valere su finanziamenti erogati a partire dal 1°
gennaio 2006

1. Alle spese sostenute a valere sui finanziamenti erogati a
decorrere dal 1° gennaio 2006 per progetti di cooperazione allo
sviluppo conclusi entro il 31 dicembre 2010, si applica il decreto
interministeriale 31 gennaio 2006, n. 366, alla luce dei principi di
cui all’articolo 1, commi 15-ter e 15-quater, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, come novellato dall’articolo 1 della legge 13
agosto 2010, n. 149.
2. Le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2006 per progetti di
cooperazione conclusi entro il 31 dicembre 2010, anche se articolati
in piu’ anni e per il quale non sia ancora stato vistato il relativo
rendiconto da parte dell’Ufficio centrale del bilancio, sono oggetto
per ciascun progetto di un unico rendiconto, accompagnato dalla
seguente documentazione:
a) scheda riepilogativa del progetto, redatta secondo il modello
che forma parte integrante del presente Regolamento;
b) elenco delle spese sostenute;
c) dichiarazione giustificativa delle eventuali criticita’, ivi
incluse l’effettuazione di spese in data anticipata rispetto alla
relativa rimessa valutaria, l’irreperibilita’ o incompletezza della
documentazione ed altre irregolarita’ formali; detta dichiarazione
deve altresi’ attestare l’effettiva realizzazione degli interventi ed
il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed e’ redatta a cura del
diplomatica funzionario delegato oppure, in caso di oggettivo
impedimento, del capo missione in carica presso la competente
rappresentanza diplomatica o, infine, dalla Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo secondo il modello che forma parte
integrante del presente regolamento;
d) documentazione relativa al versamento al CEBS delle eventuali
economie rispetto agli accreditamenti ricevuti per gli interventi
stessi.
3. Per evidenziare i risultati sostanziali della gestione, i
rendiconti afferenti piu’ progetti o programmi o interventi possono
essere unificati da una scheda riepilogativa per Paese, secondo il
modello di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 del
presente regolamento.
4. La rendicontazione, predisposta con le modalita’ indicate nei
commi precedenti e corredata dei documenti giustificativi delle
spese, e’ esaminata ed approvata dalla Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo. Per tale attivita’ il Direttore Generale
per la Cooperazione allo Sviluppo puo’ delegare uno o piu’ funzionari
di qualifica dirigenziale o equiparata in servizio presso la
Direzione Generale.
5. L’Ufficio Centrale di Bilancio, effettuati sui rendiconti i
riscontri amministrativi e contabili di competenza, appone un visto
di presa d’atto e di conformita’ alle disposizioni contenute nel
presente regolamento.
Note all’art. 3:
Per il testo dell’articolo 1, commi 15-ter e 15-quater,
della citata legge n. 80, si veda nelle note alle premesse.

Art. 4
Norme transitorie e finali

1. I rendiconti le cui criticita’ hanno gia’ formato oggetto di
osservazioni dell’Ufficio Centrale del Bilancio sono comunque ammessi
a discarico sulla base della documentazione e delle dichiarazioni
giustificative indicate agli articoli 2 e 3.
2. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 3 ai rendiconti gia’
presentati dai funzionari delegati alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, i programmi non ancora conclusi alla data del
31 dicembre 2010 sono rendicontati secondo le modalita’ previste
dalla legge n. 149/2010.
3. La sede all’estero deve presentare la rendicontazione di cui
agli articoli 2 e 3 rispettivamente entro il 31 dicembre dell’anno
successivo all’entrata in vigore del presente regolamento ed entro il
31 dicembre del secondo anno successivo all’entrata in vigore del
presente regolamento. In assenza di rendicontazione nei termini sopra
indicati non possono essere disposte nuove rimesse valutarie alle
sedi inadempienti, salvo in ogni caso l’adozione delle misure
sostitutive previste dall’ordinamento vigente da parte della
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, con oneri a
carico dei funzionari responsabili, fatte salve in ogni caso le
responsabilita’ amministrative, contabili e disciplinari a carico dei
medesimi funzionari inadempienti.
4. Nel contesto del presente regolamento, per data di erogazione di
finanziamento si intende la data di apposizione del visto da parte
dell’ufficio di controllo sul provvedimento ministeriale che ha
disposto l’erogazione del finanziamento della sede.
Il presente regolamento, munito del Sigillo dello Stato, sara’
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

Roma, 1° marzo 2012

Il Ministro degli affari esteri:
Terzi di Sant’Agata

p. Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Il Vice Ministro delegato:
Grilli

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2012
Affari esteri, registro n. 5, foglio n. 39
Note all’art. 4:
Per i riferimenti alla citata legge n. 149 del 2010, si
veda nelle note alle premesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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