MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 16 aprile 2012, n. 77 Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanita’ 21 marzo 1973 recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con….

….le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale», limitatamente alle cassette in polipropilene e polietilene riciclato

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 135 del 12-6-2012

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, della
Costituzione;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia
di organizzazione delle universita’, di personale accademico e
reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la qualita’ e
l’efficienza del sistema universitario e, in particolare, l’articolo
16, comma 3, lettere a), b), c) e h), e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011,
n. 222, recante regolamento concernente il conferimento
dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei
professori universitari e, in particolare, gli articoli 4 e 6, commi
4 e 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Acquisiti i pareri dell’Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca, del Consiglio universitario
nazionale e del Comitato degli esperti per le politiche della
ricerca, espressi rispettivamente in data 12 ottobre 2011, 19 ottobre
2011 e 19 ottobre 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 23 febbraio 2012;
Considerata la necessita’ di definire criteri e parametri per la
valutazione dei candidati all’abilitazione scientifica nazionale per
le funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia;
Ritenuto altresi’ di definire i criteri e le modalita’ mediante le
quali e’ accertata la coerenza dei criteri e parametri di
qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli
richiesti ai candidati all’abilitazione per la prima fascia ai sensi
dell’articolo 6, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 settembre 2011, n. 222;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell’articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del
1988, cosi’ come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri con note n. 3882 del 24 aprile 2012 e 5495 del 7 giugno
2012;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende:
a) per Ministro e Ministero: il Ministro e Ministero
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
b) per ANVUR: l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca;
c) per CUN: il Consiglio universitario nazionale;
d) per CEPR: il Comitato degli esperti per le politiche della
ricerca;
e) per Legge: la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
f) per Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 14
settembre 2011, n. 222, recante regolamento per il conferimento
dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei
professori universitari;
g) per abilitazione: l’abilitazione scientifica nazionale di cui
all’articolo 16, comma 1, della Legge;
h) per commissione: la commissione per l’abilitazione scientifica
nazionale di cui all’articolo 16, comma 3, lettera f), della Legge;
i) per macrosettori concorsuali, settori concorsuali e settori
scientifico-disciplinari: i macrosettori concorsuali, i settori
concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all’articolo
15, comma 1, della Legge;
l) per aree disciplinari: le aree disciplinari di cui
all’articolo 16, comma 3, lettera b), della Legge, determinate ai
sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 16 gennaio
2006, n. 18, di riordino del CUN;
m) per criteri: gli elementi di giudizio suscettibili di una
valutazione di carattere qualitativo;
n) per parametri: gli elementi di giudizio che sono suscettibili
di una quantificazione e quindi possono essere valutati mediante il
risultato di una misura;
o) per indicatori: gli strumenti operativi mediante i quali e’
resa possibile la quantificazione e quindi la misurazione dei
parametri;
p) per mediana: il valore di un indicatore o altra modalita’
prescelta per ordinare una lista di soggetti, che divide la lista
medesima in due parti uguali;
q) per eta’ accademica: il periodo di tempo successivo alla data
della prima pubblicazione scientifica pertinente al settore
concorsuale, tenuto conto dei periodi di congedo per maternita’, di
altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi vigenti
e diversi da quelli per motivi di studio, nonche’ di interruzioni
dell’attivita’ scientifica per fondati motivi da valutare in
relazione al curriculum del candidato;
r) per indice h di Hirsch: l’indice h, definito da Jorge E.
Hirsch (Universita’ della California, San Diego – USA);
s) per ISSN: l’International Standard Serial Number, ossia il
codice unificato internazionale per l’identificazione univoca delle
pubblicazioni in serie, e delle altre risorse in continuazione, su
uno specifico supporto fisico, assegnato dalla Rete ISSN, secondo le
disposizioni contenute nella norma ISO 3297:2007, adottata in Italia
dall’UNI nel 2010 come norma UNI ISO 3297;
t) per ISBN: l’International Standard Book Number, ossia il
codice internazionale di identificazione da applicarsi a qualsiasi
pubblicazione monografica, a prescindere dal formato e dall’edizione,
assegnato ad un richiedente da un’agenzia di registrazione ISBN,
secondo le disposizioni contenute nella norma ISO 2108:2005, adottata
in Italia dall’UNI nel 2007 come norma UNI ISO 2108.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
Si riporta il testo dell’articolo 16, comma 3, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di
organizzazione delle universita’, di personale accademico e
reclutamento, nonche’ delega al Governo per incentivare la
qualita’ e l’efficienza del sistema universitario):
"Art. 16. Istituzione dell’abilitazione scientifica
nazionale
(Omissis).
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) l’attribuzione dell’abilitazione con motivato
giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e
delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica
descrizione del contributo individuale alle attivita’ di
ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di
criteri e parametri differenziati per funzioni e per area
disciplinare, definiti con decreto del Ministro;
b) la possibilita’ che il decreto di cui alla lettera
a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun
candidato puo’ presentare ai fini del conseguimento
dell’abilitazione, anche differenziato per fascia e per
area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dodici;
c) meccanismi di verifica quinquennale dell’adeguatezza
e congruita’ dei criteri e parametri di cui alla lettera a)
e di revisione o adeguamento degli stessi con apposito
decreto ministeriale;
d) l’indizione obbligatoria, con frequenza annuale
inderogabile, delle procedure per il conseguimento
dell’abilitazione;
e) i termini e le modalita’ di espletamento delle
procedure di abilitazione, distinte per settori
concorsuali, e l’individuazione di modalita’ informatiche,
idonee a consentire la conclusione delle stesse entro
cinque mesi dall’indizione; la garanzia della pubblicita’
degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni
giudicatrici;
f) l’istituzione per ciascun settore concorsuale, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a
carico delle disponibilita’ di bilancio degli atenei, di
un’unica commissione nazionale di durata biennale per le
procedure di abilitazione alle funzioni di professore di
prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro
commissari all’interno di una lista di professori ordinari
costituita ai sensi della lettera h) e sorteggio di un
commissario all’interno di una lista, curata dall’ANVUR, di
studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso
universita’ di un Paese aderente all’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La
partecipazione alla commissione nazionale di cui alla
presente lettera non da’ luogo alla corresponsione di
compensi, emolumenti ed indennita’;
g) il divieto che della commissione di cui alla lettera
f) faccia parte piu’ di un commissario della stessa
universita’; la possibilita’ che i commissari in servizio
presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente
esentati dalla ordinaria attivita’ didattica, nell’ambito
della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica; la corresponsione ai commissari in
servizio all’estero di un compenso determinato con decreto
non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze;
h) l’effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f)
all’interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e
contenente i nominativi dei professori ordinari
appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per
esservi inclusi, corredata della documentazione concernente
la propria attivita’ scientifica complessiva, con
particolare riferimento all’ultimo quinquennio;
l’inclusione nelle liste dei soli professori positivamente
valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7, ed in possesso
di un curriculum, reso pubblico per via telematica,
coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a)
del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di
appartenenza;
i) il sorteggio di cui alla lettera h) assicura che
della commissione faccia parte almeno un commissario per
ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel
settore concorsuale, al quale afferiscano almeno trenta
professori ordinari; la commissione puo’ acquisire pareri
scritti pro veritate sull’attivita’ scientifica dei
candidati da parte di esperti revisori in possesso delle
caratteristiche di cui alla lettera h); i pareri sono
pubblici ed allegati agli atti della procedura;
l) il divieto per i commissari di far parte
contemporaneamente di piu’ di una commissione di
abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato,
di commissioni per il conferimento dell’abilitazione
relativa a qualunque settore concorsuale;
m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento
dell’abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel
biennio successivo per l’attribuzione della stessa o per
l’attribuzione dell’abilitazione alla funzione superiore;
n) la valutazione dell’abilitazione come titolo
preferenziale per l’attribuzione dei contratti di
insegnamento di cui all’articolo 23, comma 2;
o) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento
dell’abilitazione presso universita’ dotate di idonee
strutture e l’individuazione delle procedure per la scelta
delle stesse; le universita’ prescelte assicurano le
strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e
sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna
commissione; di tale onere si tiene conto nella
ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.
(Omissis).".
Si riporta il testo degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre
2011, n. 222 (Regolamento concernente il conferimento
dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al
ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16
della legge 30 dicembre 2010, n. 240):
"Art. 4 . Criteri di valutazione
1. Il Ministro, con proprio decreto, sentiti il CUN,
l’ANVUR e il CEPR, definisce criteri e parametri
differenziati per funzioni e per area disciplinare, tenendo
presente la specificita’ delle aree, ai fini della
valutazione dei candidati di cui all’articolo 8, comma 4.
Con lo stesso decreto puo’ essere previsto un numero
massimo di pubblicazioni che ciascun candidato puo’
presentare ai fini del conseguimento dell’abilitazione,
anche differenziato per fascia e per area disciplinare. In
ogni caso tale numero non puo’ essere inferiore a dodici.
2. Ogni cinque anni si procede alla verifica
dell’adeguatezza e congruita’ dei criteri e parametri di
cui al comma 1, sentiti il CUN, l’ANVUR e il CEPR. La
revisione o l’adeguamento degli stessi e’ disposta con
decreto del Ministro anche tenendo conto dei risultati
della valutazione delle politiche di reclutamento di cui
all’articolo 5, comma 5, della legge.
(Omissis).".
"Art. 6. Commissione nazionale per l’abilitazione alle
funzioni di professore universitario di prima e di seconda
fascia
(Omissis).
4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri e
parametri di qualificazione scientifica, coerenti con
quelli richiesti, ai sensi del decreto di cui all’articolo
4, comma 1, ai candidati all’abilitazione per la prima
fascia nel settore concorsuale per il quale e’ stata
presentata domanda.
5. L’accertamento della qualificazione degli aspiranti
commissari e’ effettuata dall’ANVUR per ciascuna area
disciplinare, nell’ambito delle competenze di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010,
n. 76, e nell’ambito delle risorse previste a legislazione
vigente. Il Ministero rende pubblico per via telematica il
curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.
(Omissis).".
Note alle premesse:
Si riporta il testo dell’articolo 33, sesto comma,
della Costituzione della Repubblica italiana:
"Art. 33.
(Omissis).
Le istituzioni di alta cultura, universita’ ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
(Omissis).".
L’art. 117 della Costituzione dispone, tra l’altro, che
la potesta’ legislativa e’ esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche’ dei
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Per il testo dell’articolo 16, comma 3 della citata
legge n. 240 del 2010, si vedano le note al titolo.
Per il testo degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, si
vedano le note al titolo.
Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonche’
sperimentazione organizzativa e didattica) e’ stato
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 31 luglio 1980, n. 209,
S.O.
Il testo della legge 9 maggio 1989, n. 168 (
Istituzione del Ministero dell’universita’ e della ricerca
scientifica) e tecnologica e’ stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1989, n. 108, S.O.
Il testo della legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove
disposizioni concernenti i professori e i ricercatori
universitari e delega al Governo per il riordino del
reclutamento dei professori universitari) e’ stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2005, n.
258.
Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma
dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e’ stato
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.
Si riporta il testo dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 ( Disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita’ sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).".

Note all’art. 1:
Per i riferimenti alla legge n. 240 del 2010, si vedano
le note alle premesse.
Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica n. 222 del 2011, si vedano le note alle
premesse.
Si riporta il testo dell’articolo 15, comma 1, e
dell’articolo 16, comma 1, della citata legge n. 240 del
2010:
"Art. 15. Settori concorsuali e settori
scientifico-disciplinari
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Ministro, con proprio
decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio
universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri
di affinita’, i settori concorsuali in relazione ai quali
si svolgono le procedure per il conseguimento
dell’abilitazione di cui all’articolo 16. I settori
concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali.
Ciascun settore concorsuale puo’ essere articolato in
settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati
esclusivamente per quanto previsto agli articoli 16, 18,
22, 23 e 24 della presente legge, nonche’ per la
definizione degli ordinamenti didattici di cui all’articolo
17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n.
127.
(Omissis).".
"Art. 16. Istituzione dell’abilitazione scientifica
nazionale
1. E’ istituita l’abilitazione scientifica nazionale,
di seguito denominata «abilitazione». L’abilitazione ha
durata quadriennale e richiede requisiti distinti per le
funzioni di professore di prima e di seconda fascia.
L’abilitazione attesta la qualificazione scientifica che
costituisce requisito necessario per l’accesso alla prima e
alla seconda fascia dei professori.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 1, lett. a),
della legge 16 gennaio 2006, n. 18 (Riordino del Consiglio
universitario nazionale):
"Art. 1. Composizione
1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) e’ organo
elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed e’
composto da:
a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di
aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in
numero non superiore a quattordici, con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un
professore associato e un ricercatore;
(Omissis).".

Art. 2
Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione dell’articolo
16, comma 3, lettere a), b) e c), della Legge e degli articoli 4 e 6,
commi 4 e 5, del Regolamento:
a) i criteri, i parametri e gli indicatori di attivita’
scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati
all’abilitazione;
b) il numero massimo di pubblicazioni, distinto per fascia e per
area, che ciascun candidato puo’ presentare ai fini della valutazione
nella procedura di abilitazione;
c) le modalita’ di accertamento della coerenza dei criteri e
parametri e indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti
commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati
all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.

Note all’art. 2:
Per il testo dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b)
e c) della citata legge n. 240 del 2010, si vedano le note
al titolo. Per il testo degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 222
del 2011, si vedano le note al titolo.

Art. 3
Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni nelle procedure di
abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e
di seconda fascia

1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di
professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un
motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del
candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle
pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i
parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5.
2. Nella valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati
dai candidati, la commissione si attiene al principio generale in
base al quale l’abilitazione viene attribuita ai candidati che hanno
ottenuto risultati scientifici significativi, tenendo anche in
considerazione, in diversa misura per la prima e per la seconda
fascia, la rilevanza internazionale degli stessi.
3. L’individuazione del tipo di pubblicazioni, la ponderazione di
ciascun criterio e parametro, di cui agli articoli 4 e 5, da prendere
in considerazione e l’eventuale utilizzo di ulteriori criteri e
parametri piu’ selettivi ai fini della valutazione delle
pubblicazioni e dei titoli sono predeterminati dalla commissione, con
atto motivato pubblicato sul sito del Ministero e su quello
dell’universita’ sede della procedura di abilitazione. La
ponderazione dei criteri e dei parametri deve essere equilibrata e
motivata.

Art. 4
Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche per l’attribuzione dell’abilitazione
alle funzioni di professore di prima fascia

1. Nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di
prima fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche e’ volta ad accertare la piena maturita’ scientifica dei
candidati, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche
affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualita’ e
originalita’, tali da conferire una posizione riconosciuta nel
panorama anche internazionale della ricerca. Sono ulteriori criteri
di valutazione la capacita’ di dirigere un gruppo di ricerca anche
caratterizzato da collaborazioni a livello internazionale,
l’esperienza maturata come supervisore di dottorandi di ricerca, la
capacita’ di attrarre finanziamenti competitivi in qualita’ di
responsabile di progetto, soprattutto in ambito internazionale e la
capacita’ di promuovere attivita’ di trasferimento tecnologico. La
commissione puo’ stabilire, con le modalita’ di cui all’articolo 3,
comma 3, di non utilizzare uno o piu’ di tali ulteriori criteri in
relazione alla specificita’ del settore concorsuale.
2. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate
dai candidati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, e dell’allegato C,
la commissione si attiene ai seguenti criteri:
a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con
tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) qualita’ della produzione scientifica, valutata all’interno
del panorama internazionale della ricerca, sulla base
dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere
innovativo, avvalendosi delle classificazioni di merito delle
pubblicazioni di cui all’allegato D;
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso
editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che
utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualita’ del
prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari.
3. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate
dai candidati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, e dell’allegato C,
la commissione si attiene ai seguenti parametri:
a) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro
distribuzione sotto il profilo temporale, con particolare riferimento
ai cinque anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del
decreto di cui all’articolo 3, comma 1, del Regolamento. A tal fine,
va tenuto conto dei periodi di congedo per maternita’ e di altri
periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi vigenti e
diversi da quelli per motivi di studio;
b) impatto delle pubblicazioni all’interno del settore
concorsuale. A tal fine, va tenuto conto dell’eta’ accademica e, ove
necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del settore
o settore scientifico-disciplinare o un sottoinsieme di quest’ultimo.
4. Nella valutazione dei titoli presentati dai candidati, la
commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore
concorsuale:
a) impatto della produzione scientifica complessiva valutata
mediante gli indicatori di cui all’articolo 6 e agli allegati A e B;
b) responsabilita’ scientifica per progetti di ricerca
internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di
bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
c) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e
trattati di riconosciuto prestigio;
d) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane
editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
e) attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca
(fellowship) ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e
internazionali, di alta qualificazione;
f) direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione
internazionale;
g) partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore;
h) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attivita’
scientifica;
i) nei settori concorsuali in cui e’ appropriato, risultati
ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione
alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e
commercializzazione di brevetti;
l) possesso di altri titoli, predeterminati dalla commissione,
con le modalita’ di cui all’articolo 3, comma 3, che contribuiscano a
una migliore definizione del profilo scientifico del candidato.

Note all’art. 4:
Si riporta il testo dell’articolo 3, comma 1, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del
2011:
"Art. 3. Abilitazione scientifica nazionale
1. Le procedure per il conseguimento dell’abilitazione
sono indette inderogabilmente con cadenza annuale con
decreto del competente Direttore generale del Ministero,
per ciascun settore concorsuale e distintamente per la
prima e la seconda fascia dei professori universitari.
(Omissis).".

Art. 5
Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche per l’attribuzione dell’abilitazione
alle funzioni di professore di seconda fascia

1. Nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di
seconda fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche e’ volta ad accertare la maturita’ scientifica dei
candidati, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della
qualita’ e originalita’ dei risultati raggiunti nelle ricerche
affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel
panorama almeno nazionale della ricerca. Sono ulteriori criteri di
valutazione la comprovata capacita’ di coordinare o dirigere un
gruppo di ricerca, la capacita’ di attrarre finanziamenti competitivi
almeno in qualita’ di responsabile locale e la capacita’ di
promuovere attivita’ di trasferimento tecnologico. La commissione
puo’ stabilire, con le modalita’ di cui all’articolo 3, comma 3, di
non utilizzare uno o piu’ di tali ulteriori criteri in relazione alla
specificita’ del settore concorsuale.
2. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate
dai candidati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, e dell’allegato E,
la commissione si attiene ai seguenti criteri:
a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con
tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) qualita’ della produzione scientifica, valutata all’interno
del panorama internazionale della ricerca, sulla base
dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere
innovativo, avvalendosi, quando disponibili, delle classificazioni di
merito delle pubblicazioni di cui all’allegato D;
d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso
editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che
utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualita’ del
prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari.
3. Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate
dai candidati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, e dell’allegato E,
la commissione si attiene ai seguenti parametri:
a) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro
distribuzione sotto il profilo temporale, con particolare riferimento
ai cinque anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del
decreto di cui all’articolo 3, comma 1, del Regolamento. A tal fine,
va tenuto conto dei periodi di congedo per maternita’ e di altri
periodi di congedo o aspettativa previsti dalle leggi vigenti e
diversi da quelli per motivi di studio;
b) impatto delle pubblicazioni all’interno del settore
concorsuale. A tal fine, va tenuto conto dell’eta’ accademica e, ove
necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del settore
o settore scientifico-disciplinare o un sottoinsieme di quest’ultimo.
4. Nella valutazione dei titoli presentati dai candidati, la
commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore
concorsuale:
a) impatto della produzione scientifica complessiva misurato
mediante gli indicatori di cui all’articolo 6 e agli allegati A e B;
b) partecipazione scientifica a progetti di ricerca
internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di
bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
c) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane
editoriali, enciclopedie e trattati;
d) attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca
(fellowship) ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e
internazionali, di alta qualificazione;
e) partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e
internazionali, di alta qualificazione;
f) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attivita’
scientifica;
g) nei settori concorsuali in cui e’ appropriato, risultati
ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione
alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e
commercializzazione di brevetti;
h) possesso di altri titoli, predeterminati dalla commissione,
con le modalita’ di cui all’articolo 3, comma 3, che contribuiscano a
una migliore definizione del profilo scientifico del candidato.

Note all’art. 5:
Per il testo dell’articolo 3, comma 1, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, si
vedano le note all’articolo 4.

Art. 6
Indicatori di attivita’ scientifica

1. Nelle procedure di abilitazione per la prima fascia, per i
settori concorsuali di cui all’allegato A, la commissione utilizza
per la misurazione dell’impatto della produzione scientifica
complessiva di cui all’articolo 4, comma 4, lettera a), gli
indicatori bibliometrici indicati nel predetto allegato, attenendosi
al principio secondo il quale l’abilitazione puo’ essere attribuita
esclusivamente ai candidati:
a) che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i
parametri di cui all’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, lettere b), c),
d), e), f), g), h), i) e l);
b) i cui indicatori dell’impatto della produzione scientifica
complessiva presentino i valori richiesti per la prima fascia, sulla
base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all’allegato A,
numero 3, lettera b).
2. Nelle procedure di abilitazione per la seconda fascia, per i
settori concorsuali di cui all’allegato A, la commissione utilizza
per la misurazione dell’impatto della produzione scientifica
complessiva di cui all’articolo 5, comma 4, lettera a), gli
indicatori bibliometrici indicati nel predetto allegato, attenendosi
al principio secondo il quale l’abilitazione puo’ essere attribuita
esclusivamente ai candidati:
a) che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i
parametri di cui all’articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, lettere b), c),
d), e), f), g) e h);
b) i cui indicatori dell’impatto della produzione scientifica
complessiva presentino i valori richiesti per la seconda fascia,
sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all’allegato
A, numero 3, lettera b).
3. Nelle procedure di abilitazione per la prima fascia, per i
settori concorsuali di cui all’allegato B, la commissione utilizza
per la misurazione dell’impatto della produzione scientifica
complessiva di cui all’articolo 4, comma 4, lettera a), gli
indicatori descritti nel predetto allegato, attenendosi al principio
secondo il quale l’abilitazione puo’ essere attribuita esclusivamente
ai candidati:
a) che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i
parametri di cui all’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, lettere b), c),
d), e), f), g), h), i) e l);
b) i cui indicatori dell’importanza e dell’impatto della
produzione scientifica complessiva presentino i valori richiesti per
la prima fascia, sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di
cui all’allegato B, numero 4, lettera b).
4. Nelle procedure di abilitazione per la seconda fascia, per i
settori concorsuali di cui all’allegato B, la commissione utilizza
per la misurazione dell’impatto della produzione scientifica
complessiva di cui all’articolo 5, comma 4, lettera a), gli
indicatori descritti nel predetto allegato, attenendosi al principio
secondo il quale l’abilitazione puo’ essere attribuita esclusivamente
ai candidati:
a) che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i
parametri di cui all’articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, lettere b), c),
d), e), f), g) e h);
b) i cui indicatori dell’impatto della produzione scientifica
complessiva presentino i valori richiesti per la prima fascia, sulla
base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all’allegato B,
numero 4, lettera b).
5. Qualora la commissione intenda discostarsi dai suddetti principi
e’ tenuta a darne motivazione preventivamente, con le modalita’ di
cui all’articolo 3, comma 3, e nel giudizio finale.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, l’ANVUR pubblica sul proprio sito e trasmette
al Ministero i valori delle mediane degli indicatori di cui agli
allegati A e B e la classificazione delle riviste di cui all’allegato
B, definiti secondo modalita’ stabilite con propria delibera.

Art. 7
Pubblicazioni presentate dai candidati

1. Nelle procedure di abilitazione per la prima fascia, il numero
massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato puo’ presentare e’
stabilito, per ciascuna area disciplinare, nell’allegato C.
2. Nelle procedure di abilitazione per la seconda fascia, il numero
massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato puo’ presentare e’
stabilito, per ciascuna area disciplinare, nell’allegato E.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il candidato presenta le
pubblicazioni, a pena di esclusione, in formato elettronico e nel
limite massimo prescritto.

Art. 8
Accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari

1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, lettera
h), secondo periodo della Legge e dall’articolo 6, commi 3, 4 e 5 del
Regolamento, possono essere inseriti nella lista, all’interno della
quale sono sorteggiati i componenti della commissione, soltanto i
professori ordinari che, ferma restando la positiva valutazione di
cui all’articolo 6, comma 7, della Legge, sono in possesso di una
qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri
stabiliti dal presente regolamento, riferiti al settore concorsuale
di appartenenza, e abbiano reso pubblico il proprio curriculum sul
sito del Ministero.
2. A tal fine, il curriculum, redatto secondo lo schema indicato
dall’allegato F, evidenziando in particolare le attivita’ svolte
nell’ultimo quinquennio, e la documentazione acclusi alla domanda
devono attestare:
a) la continuita’ della produzione scientifica, con particolare
riferimento ai cinque anni consecutivi precedenti la data di
pubblicazione del decreto di cui all’articolo 6, comma 1, del
Regolamento, tenendo conto dei periodi di congedo per maternita’ e di
altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi vigenti
e diversi da quelli per motivi di studio;
b) il possesso di una qualificazione scientifica coerente con
quella richiesta per il conseguimento dell’abilitazione per la prima
fascia dei professori nel settore concorsuale di appartenenza.
3. Il possesso della qualificazione scientifica di cui alla lettera
b) del comma 2, per quanto attiene ai parametri di cui all’articolo
4, comma 4, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l), e’
assicurato dall’appartenenza al ruolo di professore di prima fascia e
dalla positiva valutazione dell’attivita’ svolta di cui all’articolo
6, comma 7, della Legge. Per quanto attiene al parametro di cui
all’articolo 4, comma 4, lettera a), la coerenza e’ accertata, per i
settori concorsuali di cui all’allegato A, sulla base degli
indicatori bibliometrici e delle regole di utilizzo ivi specificati,
e, per i settori concorsuali di cui all’allegato B, sulla base degli
indicatori e delle regole di utilizzo ivi specificati. Se il
professore, inserito nella lista per il sorteggio dei commissari ai
sensi dell’articolo 6, comma 6, del Regolamento, appartiene a un
settore concorsuale diverso da quello oggetto della procedura di
abilitazione, la qualificazione dello stesso e’ valutata in relazione
al settore concorsuale di appartenenza.
4. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle domande, il Direttore generale per l’universita’,
lo studente e il diritto allo studio universitario del Ministero, di
seguito denominato Direttore generale:
a) accerta che gli aspiranti commissari appartengano al medesimo
settore concorsuale per il quale hanno presentato domanda;
b) accerta che essi abbiano reso pubblico per via telematica il
proprio curriculum, redatto ai sensi del comma 2;
c) accerta che gli aspiranti commissari abbiano conseguito la
positiva valutazione da parte dell’ateneo ai sensi dell’articolo 6,
comma 7, della Legge;
d) redige la lista degli aspiranti commissari che hanno
soddisfatto i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) e la
trasmette all’ANVUR.
5. Entro trenta giorni dalla ricezione della lista, l’ANVUR accerta
il rispetto dei requisiti stabiliti dai commi 2 e 3.
6. Se l’ANVUR reputa che dal curriculum e dalla documentazione
acclusi alla domanda non risulti attestato il rispetto dei requisiti
stabiliti dai commi 2 e 3, ne informa il Direttore generale, il quale
comunica all’interessato entro dieci giorni i motivi che ostano
all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione, l’interessato puo’ presentare per
iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da
documenti e memorie. In tal caso, su richiesta del Direttore
generale, l’ANVUR decide entro dieci giorni dalla presentazione delle
osservazioni. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali
osservazioni e’ data ragione all’interessato con apposito
provvedimento del Direttore generale.
7. Entro dieci giorni dal completamento degli accertamenti, il
Direttore generale costituisce, per ciascun settore concorsuale, la
lista prevista dall’articolo 6, comma 2, del Regolamento, con i
nominativi dei professori ordinari che hanno presentato domanda per
esservi inclusi.
8. In sede di prima applicazione, si prescinde dal requisito della
positiva valutazione di cui all’articolo 6, comma 7, della Legge.

Note all’art. 8:
Per il testo dell’articolo 16, comma 3, lettera h),
della citata legge n. 240 del 2010, si vedano le note al
titolo.
Per il testo dell’articolo 6, commi 4 e 5, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, si
vedano le note al titolo.
Si riporta il testo dell’articolo 6, commi 2, 3 e 6,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 222
del 2011:
"Art. 6 – Commissione nazionale per l’abilitazione alle
funzioni di professore universitario di prima e di seconda
fascia
(Omissis).
2. Con successivo decreto, il Direttore generale del
Ministero costituisce un’apposita lista composta per
ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori
ordinari del settore concorsuale di riferimento, che hanno
presentato domanda per esservi inclusi. Quattro dei membri
della commissione sono individuati mediante sorteggio
all’interno della lista medesima. Ai membri delle
Commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti ed
indennita’.
3. Gli aspiranti commissari, entro trenta giorni dalla
pubblicazione del decreto di cui al comma 1, presentano
esclusivamente tramite procedura telematica, validata ai
sensi dell’articolo 3, comma 5, la domanda al Ministero,
attestando il possesso della positiva valutazione di cui
all’articolo 6, comma 7, della legge e allegando il
curriculum e la documentazione concernente la complessiva
attivita’ scientifica svolta, con particolare riferimento
all’ultimo quinquennio. Possono candidarsi all’inserimento
nella lista i professori ordinari di universita’ italiane.
(Omissis).
6. Se il numero dei professori inseriti nella lista di
cui al comma 2 e’ inferiore a otto, si provvede
all’integrazione della stessa, fino a raggiungere il
predetto numero, mediante sorteggio degli altri aspiranti
commissari appartenenti al medesimo macrosettore
concorsuale che, all’atto della presentazione della domanda
ai sensi del comma 2, non hanno manifestato
l’indisponibilita’ a fare parte di commissioni relative a
settori concorsuali diversi da quello indicato. Se il
sorteggio effettuato ai sensi del periodo precedente non
consente comunque di raggiungere il numero di otto unita’
occorrente per la formazione della lista, la stessa e’
integrata fino a raggiungere il predetto numero mediante
sorteggio dei professori ordinari appartenenti al settore
concorsuale, ovvero, se necessario, al macrosettore
concorsuale, che non si sono candidati. Non si procede al
sorteggio quando il numero delle unita’ disponibili e’ pari
o inferiore a quello occorrente per formare la lista. I
professori ordinari inclusi nella lista ai sensi del
secondo e terzo periodo devono possedere i medesimi
requisiti richiesti agli aspiranti commissari ai sensi del
comma 3, e il medesimo livello di qualificazione
scientifica accertata ai sensi del comma 5. Il sorteggio
dei commissari e’ quindi effettuato nell’ambito della lista
cosi’ integrata.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell’articolo 6, comma 7, della
citata legge n. 240 del 2010:
"Art. 6. Stato giuridico dei professori e dei
ricercatori di ruolo
(Omissis).
7. Le modalita’ per l’autocertificazione e la verifica
dell’effettivo svolgimento della attivita’ didattica e di
servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori
sono definite con regolamento di ateneo, che prevede
altresi’ la differenziazione dei compiti didattici in
relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla
tipologia di insegnamento, nonche’ in relazione
all’assunzione da parte del docente di specifici incarichi
di responsabilita’ gestionale o di ricerca. Fatta salva la
competenza esclusiva delle universita’ a valutare
positivamente o negativamente le attivita’ dei singoli
docenti e ricercatori, l’ANVUR stabilisce criteri oggettivi
di verifica dei risultati dell’attivita’ di ricerca ai fini
del comma 8.
(Omissis).".

Art. 9
Revisione dei criteri e parametri

1. Ogni cinque anni, il Ministro, sentiti l’ANVUR, il CUN e il
CEPR, procede alla verifica dell’adeguatezza e congruita’ dei criteri
e parametri stabiliti dagli articoli 4 e 5, nonche’ del numero
massimo delle pubblicazioni di cui all’articolo 7, e relativi
allegati, del presente regolamento, anche tenendo conto della
valutazione delle politiche di reclutamento di cui all’articolo 5,
comma 5, della Legge, nonche’ delle migliori prassi diffuse a livello
internazionale, e dispone l’eventuale revisione degli stessi con
proprio decreto.
2. Al termine della seconda tornata delle procedure di
abilitazione, e a regime ogni tre anni, il Ministro, sentiti l’ANVUR,
il CUN e il CEPR, verifica l’adeguatezza e congruita’ degli
indicatori di cui agli allegati A e B del presente regolamento, e ne
dispone con proprio decreto l’eventuale revisione.

Note all’art. 9:
Si riporta il testo dell’articolo 5, comma 5, della
citata legge n. 240 del 2010:
"Art. 5. Delega in materia di interventi per la
qualita’ e l’efficienza del sistema universitario
(Omissis).
5. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1,
lettera c), il Governo si attiene al principio e criterio
direttivo dell’attribuzione di una quota non superiore al
10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata
a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento
degli atenei, elaborati da parte dell’ANVUR e fondati su:
la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori
successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio
a diverso ruolo o fascia nell’ateneo; la percentuale di
ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno
trascorso l’intero percorso di dottorato e di
post-dottorato, o, nel caso delle facolta’ di medicina e
chirurgia, di scuola di specializzazione, nella medesima
universita’; la percentuale dei professori reclutati da
altri atenei; la percentuale dei professori e ricercatori
in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca
internazionali e comunitari; il grado di
internazionalizzazione del corpo docente.
(Omissis).".

Art. 10

Disposizioni finanziarie e finali

1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. L’ANVUR svolge le attivita’ previste dal presente regolamento
nell’ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e nell’ambito delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Gli allegati A, B, C, D, E e F sono parte integrante del
presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 7 giugno 2012

Il Ministro: Profumo

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti l’8 giugno 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, MIN. SALUTE e MIN.
LAVORO, registro n. 8, foglio n. 51

Note all’art. 10:
Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 1
febbraio 2010, n. 76 (Regolamento concernente la struttura
ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato
ai sensi dell’articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286), e’ stato pubblicato nella
Gazzetta ufficiale 27 maggio 2010, n. 122, S.O.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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