MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 16 aprile 2012, n. 80 Regolamento recante «Modalita’ di accesso attraverso concorso pubblico alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 41…

…del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 142 del 20-6-2012

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e in
particolare l’articolo 41, relativo all’accesso al ruolo dei
direttivi;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 11 marzo 2008, n. 78,
recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneita’ fisica,
psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici per
l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;
Effettuata l’informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante
«Recepimento dell’accordo sindacale integrativo per il personale
direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza di sezione del 26
gennaio 2012;
Data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a
norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi n. 2898 del 27
marzo 2012;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalita’ di svolgimento
del concorso pubblico, per esami, per l’accesso alla qualifica di
vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217.
2. Il bando di concorso e’ emanato con decreto del Capo del
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il decreto indica le modalita’ di svolgimento del concorso,
i requisiti di ammissione, il diario della eventuale prova
preselettiva e delle prove di esame, le modalita’ di presentazione
dei titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria
nonche’ eventuali particolari modalita’ di presentazione delle
domande al concorso medesimo.
3. Nel bando di concorso e’ altresi’ indicata la percentuale dei
posti riservati, ai sensi dell’articolo 41, comma 4, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La riserva di posti di cui
all’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, non si aggiunge a quella di cui all’articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. In relazione a particolari esigenze dell’amministrazione, il
bando di concorso puo’ disporre la ripartizione dei posti tra diversi
indirizzi di laurea magistrale. Sono fatti salvi i titoli di laurea
magistrale equipollenti.

Art. 2 Requisiti di ammissione 1. Per l’ammissione al concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i candidati debbono risultare in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti: a) requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l’accesso ai pubblici impieghi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; b) eta’ non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; c) idoneita’ fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con il regolamento del Ministro dell’interno 11 marzo 2008, n. 78; d) qualita’ morali e di condotta di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; e) gli altri requisiti previsti dall’articolo 41 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 3 Prova preselettiva 1. Qualora il numero delle domande presentate superi di venti volte il numero dei posti messi a concorso, l’ammissione dei candidati alle prove d’esame puo’ essere subordinata al superamento di una prova preselettiva. 2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame. 3. Per la formulazione dei quesiti e l’organizzazione della preselezione si applica la disposizione dell’articolo 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, introdotto dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693. 4. La correzione degli elaborati e’ effettuata anche mediante procedimenti automatizzati. 5. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 6/10 (sei/decimi). Il numero di candidati da ammettere alle prove di esame, secondo l’ordine della graduatoria della prova preselettiva, e’ stabilito nel bando di concorso, sino ad un numero non superiore a dieci volte quello dei posti messi a concorso. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all’ultimo degli ammessi. 6. La commissione redige la graduatoria secondo l’ordine della votazione riportata dai candidati. La graduatoria della prova preselettiva e’ approvata con decreto del capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e’ data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione sul sito internet www.vigilfuoco.it dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame. 7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 4

Prove di esame

1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una
prova orale.
2. La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un
elaborato su un argomento di scienza e/o tecnica delle costruzioni.
La seconda prova scritta verte, a scelta del candidato, su una delle
tre tracce proposte dalla commissione, tra le seguenti materie:
a) elettrotecnica, impianti di distribuzione e di utilizzazione;
b) ingegneria chimica, chimica industriale e impianti chimici;
c) macchine e meccanica applicata alle macchine;
d) idraulica e costruzioni idrauliche;
e) costruzioni civili e industriali;
f) fisica nucleare e impianti nucleari.
3. Nel bando di concorso sono specificati gli argomenti relativi
alle suddette materie, sui quali vertono le prove stesse.
4. Sono ammessi alla successiva prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione non inferiore
a 21/30 (ventuno/trentesimi).
5. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle
prove scritte, sulle seguenti materie:
a) fisica tecnica;
b) chimica;
c) meccanica;
d) elementi di legislazione sociale e norme sulla tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) elementi di diritto amministrativo, costituzionale e
comunitario;
f) lingua straniera, a scelta del candidato, tra quelle indicate
nel bando di concorso;
g) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu’ diffuse;
h) ordinamento del Ministero dell’interno, con particolare
riferimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile.
6. Nel bando di concorso sono specificati gli argomenti relativi
alle suddette materie, sui quali verte la prova stessa.
7. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 5 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice, che sovrintende anche alle operazioni relative alla prova preselettiva di cui all’articolo 3, e’ nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Essa e’ presieduta da un dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed e’ composta inoltre da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a quattro. La commissione esaminatrice e’ integrata da uno o piu’ esperti nelle lingue straniere comprese nel programma di esame e da un esperto di informatica. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salvo motivata impossibilita’, e’ riservato alle donne, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori o al ruolo dei collaboratori e dei sostituiti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli dell’amministrazione civile dell’interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. 3. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, puo’ essere suddivisa in sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinamento delle sottocommissioni e non e’ tenuto a parteciparvi. 4. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o piu’ componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.

Art. 6 Titoli 1. I titoli ammessi alla valutazione, a parita’ di punteggio, sono, in ordine di preferenza: a) dottorato di ricerca in ingegneria o architettura; b) diploma di specializzazione post-universitario in ingegneria o architettura; c) altra laurea magistrale di cui all’articolo 41, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; d) laurea magistrale non attinente alle funzioni del ruolo. 2. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all’amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvo i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall’amministrazione stessa. La commissione, prima dello svolgimento delle prove scritte, determina i criteri per la valutazione dei titoli di cui al comma 1. I titoli sono valutati esclusivamente per i candidati che abbiano conseguito pari punteggio nelle prove di esame.

Art. 7 Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso 1. La commissione forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale, e della valutazione dei titoli di cui all’articolo 6. L’amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parita’ nella graduatoria di merito, dei titoli di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Con decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, e’ approvata la graduatoria finale del concorso ovvero le graduatorie per ciascuna specializzazione e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli appartenenti alle categorie riservatarie. Detto decreto e’ pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche’ sul sito internet www.vigilfuoco.it 2. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all’amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvo i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall’amministrazione stessa.

Art. 8

Accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali

1. Secondo l’ordine della graduatoria finale di cui all’articolo 7,
i candidati sono sottoposti, ai sensi del D.M. 11 marzo 2008, n. 78,
agli accertamenti per l’idoneita’ psico-fisica e attitudinale, sino
alla copertura dei posti messi a concorso. Qualora durante il periodo
di validita’ della graduatoria si rendano disponibili ulteriori posti
nella qualifica a concorso, l’assunzione dei candidati idonei e’
subordinata all’accertamento dei requisiti di idoneita’ psico-fisica
e attitudinale, secondo le modalita’ del presente articolo.
2. I candidati sono sottoposti, ai fini dell’accertamento dei
requisiti psico-fisici e attitudinali, a un esame clinico generale, a
prove strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e a
un colloquio integrato con eventuali esami o test
neuro-psico-diagnostici. E’ facolta’ dell’amministrazione richiedere
che i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento,
l’esito di visite mediche preventive corredate degli accertamenti
strumentali e di laboratorio necessari.
3. Gli accertamenti psico-fisici e attitudinali sono effettuati da
una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e
composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che la presiede, nonche’ da quattro
medici. La commissione puo’ essere integrata da un numero massimo di
altri due componenti per accertamenti sanitari di natura
specialistica. E’ in facolta’ dell’amministrazione stipulare
convenzioni ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai
ruoli dell’amministrazione civile dell’interno con qualifica
equiparata in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
5. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico
restando il presidente, puo’ essere suddivisa in sottocommissioni,
con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello della
commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinamento
delle sottocommissioni e non e’ tenuto a parteciparvi.
6. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o
piu’ componenti e del segretario della commissione, i relativi
supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione
medesima o con successivo provvedimento.
7. Il giudizio di non idoneita’ comporta l’esclusione dalla
graduatoria.

Art. 9 Norme di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 aprile 2012 Il Ministro: Cancellieri Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2012 Interno, registro n. 5, foglio n. 26

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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