Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-12-2010) 26-01-2011, n. 2732 Obbligo di presentazione alla P.G.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 8 luglio 2010, il Tribunale di Roma, decidendo sulla richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p. e di applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. o degli arresti domiciliari, proposta nell’interesse di H.D. M.M., indagato per il delitto di tentato omicidio in danno di C.T.J.A., ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa a carico dello stesso in data 23 giugno 2010, a seguito dell’udienza di convalida del fermo, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.

Il Tribunale motivava la sua decisione rilevando, che l’indagato, che non aveva contestato la gravità indiziaria, ampiamente desumibile dalle dichiarazioni di I.M.L.F., che lo aveva riconosciuto fotograficamente, aveva contestato la prognosi cautelare per la presenza di elementi favorevoli, non ritenuti idonei tuttavia, secondo il Tribunale, ad incidere sull’elevatissimo grado delle esigenze cautelari.

Secondo il Tribunale, in particolare, la circostanza, dedotta dalla difesa, che era stata la parte offesa ad aggredire per prima l’indagato con un coltello, contrastante con le dichiarazioni della vittima, non poteva comportare un giudizio di minore pericolosità, avuto riguardo alle modalità dell’aggressione che, iniziata in un posto, era proseguita in altro posto dove la parte offesa, già ferita, era stata raggiunta dall’indagato, che, con "inaudita violenza", l’aveva colpita con il coltello, provocandole due ferite addominali penetranti, una profonda ferita al collo e la recisione della giugulare; nè vi era stata la dedotta fattiva collaborazione prestata dall’indagato alla Polizia per non essere stati rinvenuti il coltello e la maglia sporca di sangue nel luogo dallo stesso indicato, e per essere stato individuato il correo sulla base di emergenze ulteriori rispetto alla notizia comunicata dall’indagato consegnando il giornale su cui era manoscritto il nome dello stesso;

le ammissioni dei fatti, non riscontrate quanto all’origine della lite, erano intervenute dopo l’acquisizione di molti elementi a carico; il pericolo di recidiva non era attenuato dalla giovane età dell’indagato nè dalla sua attività lavorativa, trovando solido fondamento nella violenza dei colpi, la cui insistenza non era giustificabile per l’asserita rottura degli occhiali, e nel recente precedente per rissa aggravata.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso, tramite il difensore di fiducia, H.D., il quale ne chiede l’annullamento censurando l’omessa valutazione di alcune deduzioni difensive e l’illogicità della motivazione.

Secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe valutato la circostanza, dedotta dalla difesa e documentata, che l’indagato, affetto da astigmatismo, non era in grado di vedere "nitidamente", a causa della rottura degli occhiali durante la colluttazione, ove attingeva la vittima. L’ubicazione delle ferite dipesa dai colpi, dati "a casaccio" e inconsapevolmente, non proverebbe neanche la volontà omicidaria.

L’aver ritenuto ininfluente la circostanza riferita dall’indagato, e confermata dalle ferite da taglio da lui riportate sulle mani e sul torace, che lo stesso era stato aggredito dalla parte offesa con un coltello e aveva reagito, in stato di ebbrezza alcolica e consapevole della natura violenta dell’aggressore, con una condotta episodica e occasionale dimostrerebbe il carattere apodittico della decisione del Tribunale conclusiva di un aprioristico iter argomentativo.

Motivi della decisione

1. L’impugnazione è infondata.

2. Il Tribunale ha analizzato, con compiuta e logica analisi critica, le risultanze processuali disponibili ed ha ritenuto che gli elementi dedotti dalla difesa come favorevoli all’indagato non incidevano sulla gravità della prognosi cautelare, che trovava sicuro fondamento nella inaudita e insistita violenza, espressa nelle modalità dell’aggressione perseguita nei confronti della parte offesa, inseguita dopo il ferimento e colpita in più parti del corpo.

La circostanza della rottura degli occhiali durante la colluttazione, che, secondo la difesa, non sarebbe stata valutata dal Tribunale, quanto alla sua incidenza sulla visione non nitida delle parti, attinte con il coltello, a causa della mancata correzione del difetto dell’astigmatismo, è stata presa in considerazione dal Tribunale come "asserito" dato fattuale, comunque inidoneo a giustificare l’insistenza dei colpi. Nè la volontà omicidaria poteva essere, come si assume, in alcun modo ridimensionata dall’assunta casualità delle parti colpite, poichè la visione non nitida, congiuntamente alla violenza usata con l’uso del coltello, alla reiterazione dei colpi e alle zone del corpo attinte, ne evidenzia meglio la sussistenza.

L’ulteriore circostanza che, secondo la difesa non sarebbe stata valutata dal Tribunale, attiene alla reazione, posta in essere dal ricorrente con la condotta contestagli, all’aggressione fatta in suo danno e a mezzo di coltello dalla parte offesa. Anche tale deduzione, che è stata esaminata dal Tribunale come circostanza che, riferita dall’indagato, è stata contrastata dalle dichiarazioni della parte offesa, è stata ritenuta nell’ordinanza comunque inidonea a incidere positivamente sul quadro cautelare e sulla valutazione della pericolosità a carico dell’indagato, la cui violenta propensione ad azioni violente, evidenziata dalle gravi modalità della condotta, ha trovato riscontro anche nel recente precedente per rissa, che contrasta l’assunta episodicità e occasionalità della condotta.

3. Il ricorso, che tende a impegnare questa Corte in un non consentito riesame nel merito della vicenda cautelare, già operata con uno sviluppo argomentativo logico e congruo da parte del Tribunale coordinando gli elementi emersi in un organico quadro interpretativo, deve essere, quindi, rigettato per la sua non fondatezza, con le conseguenze di legge relativamente al pagamento delle spese processuali.

4. La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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