Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-12-2010) 26-01-2011, n. 2731 Detenzione abusiva e omessa denuncia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con ordinanza del 21 giugno 2010 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, confermava il provvedimento con il quale il GIP del Tribunale di Latina, in data 8 giugno 2010, aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a carico di D.S. G., ritenendolo gravemente indiziato di aver illegittimamente detenuto, portato e ceduto una arma da sparo "Beretta" 98FS cal.

9×21, provento di furto, condotte per le quali il D.S. veniva arrestato in flagranza di reato unitamente ai due co-indagati E. e P.G..

A sostegno della decisione impugnata il Tribunale richiamava la ricostruzione dei fatti operata dal GIP, il quale a sua volta aveva positivamente valutato il verbale di arresto redatto dai CC. del NOR di Latina, verbale che in tal guisa raccontava gli accadimenti di causa:

– i CC. notavano dapprima i coindagati P. ed E. a bordo di un ciclomotore con il quale si fermavano nei pressi di un certo bar posto sul lungomare di (OMISSIS);

– il D.S., nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, veniva notato passare in due momenti successivi a bordo di un’autovettura facendo dei cenni agli altri due;

– il D.S. parcheggiava quindi l’auto, entrava in una pizzeria dalla quale usciva con una confezione da asporto e si avvicinava infine ai due coindagati;

– a questo punto il D.S. avrebbe consegnato al P. "presumibilmente una pistola, date le fattezze, il colore ed il "modo" in cui il P. la riponeva nei pantaloni sollevando il giubbino nero" (tra virgolette il rapporto dei CC. trasfuso letteralmente nel provvedimento impugnato);

– dopo il servizio di osservazione il CC. intervenivano e rinvenivano addosso al P. la pistola di cui all’imputazione, dal P. per la verità buttata per terra contestualmente ad un tentativo di fuga non riuscito;

– le argomentazioni difensive, secondo cui, per un verso, l’abbigliamento estivo del D.S. non consentiva l’occultamento di una grossa pistola, e, per altro verso, anomala appariva la consegna della stessa, verosimilmente con qualche precauzione, atteso l’impegno di una mano occupata con la confezione da asporto di una pizza, non erano idonee ad inficiare il quadro indiziario come innanzi rappresentato.

2. Ricorre per l’annullamento dell’impugnata ordinanza il D. S., con l’assistenza del suo difensore di fiducia, il quale illustra tre motivi di ricorso.

2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione in relazione agli artt. 273 e 292 c.p.p., in particolare deducendo che:

– il giudice di merito ha fatto propria la versione dei fatti trascritta dalla P.G., senza per nulla valutare i rilievi critici opposti difensivamente;

– la stessa P.G. accusa l’indagato esponendo una descrizione della vicenda che definisce essa stessa, unitamente ai giudicanti, "probabile" ovvero "presumibile";

– lo stesso Tribunale rimanda alla cognizione di merito il pieno dispiegarsi delle prove a discarico, evidentemente riconoscendo la seria possibilità di una assoluzione in quella sede processuale.

2.2 Col secondo motivo di impugnazione lamenta la difesa ricorrente difetto di motivazione in ordine al primo motivo a sostegno della domanda di riesame, al riguardo osservando che:

– secondo il tribunale l’abbigliamento estivo dell’indagato non esclude in assoluto la possibilità che egli portasse con sè l’arma;

– l’assunto si scontra inesorabilmente con le dimensioni dell’arma, che esclude senza possibilità di equivoco l’occultamento se non indossati indumenti particolari a ciò adatti;

– il Tribunale ha del tutto ignorato le risultanze delle indagini difensive.

2.3 Col terzo motivo di ricorso deduce la difesa impugnante difetto di motivazione circa le questioni sollevate con le indagini difensive in atti, in particolare denunciando che:

– il Tribunale ha del tutto ignorato gli esiti delle indagini difensive ed in particolare la testimonianza resa da T. L., il quale ha riferito che il P. deteneva l’arma in sequestro già il giorno precedente quello dell’arresto;

– la valutazione di siffatta prova favorevole all’indagato è stata genericamente rimessa dal tribunale alla fase della cognizione ordinaria;

– l’omessa considerazione probatoria come innanzi denunciata, al pari della singolare rimessione della sua valutazione processuale ad altra fase processuale, convergono nel rendere concreto un manifesto e palese difetto motivazionale.

3. Il ricorso appare fondato.

Giova preliminarmente rammentare che in ordine all’applicazione della disciplina portata dall’art. 273 c.p.p., per gravi indizi di colpevolezza devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sè a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso il prosieguo delle indagini, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (principio ampiamente consolidato; tra le tante: Cass., Sez. 6, 06/07/2004, n.35671).

Orbene, nel caso di specie il dato indiziario unico a carico dell’indagato sta tutto nella incerta osservazione diretta dei CC. di Latina, secondo cui vi è stato un passaggio di pistola dall’indagato a tale P., che, oggettivamente, ben non si comprende come possa, nel prosieguo del processo, essere più robustosamente sostenuto quanto a consistenza probatoria.

Nel contempo rileva la Corte che non appare esaustivamente motivata la compatibilità delle dimensioni dell’arma in sequestro con l’occultamento in abiti estivi (non negati dal giudice a quo) e che integra decisiva lacuna motivazionale non aver valutato nel quadro indiziario offerto dal processo gli esiti delle indagini difensive ed in modo particolare gli esiti testimoniali riferiti da T. L., di per sè idonea a scagionare del tutto il ricorrente.

4. La vicenda processuale, conclusivamente, merita un nuovo esame, al quale rimette la Corte con l’emananda decisione di annullamento, in cui compiutamente vengano criticamente delibati i dati indiziari e probatori complessivamente offerti dal processo.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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