Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-02-2011, n. 4255 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 21-25 ottobre 1999 R. O., quale amministratrice provvisoria del patrimonio della madre G.A., conveniva avanti il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, C.M. e la Norwich Union Assicurazioni spa, poi Commerciai Union Italia spa, Te.Pa. e la Royal & Sun Alliance Assicurazioni (marchio di Sun Insurance Office ltd), B.V., B.L. e la Winterthur Assicurazioni spa, la Croce Bianca Associazione di volontari di pronto soccorso, T.M. e la Milano Assicurazioni spa esponendo che:

il giorno (OMISSIS) G.A. si trovava a viaggiare in (OMISSIS) come trasportata sull’autovettura condotta dal proprietario, il C., allorquando si verificava uno scontro frontale con altra autovettura condotta dalla T.; mentre la G., rimasta ferita, veniva trasportata a bordo di un’autoambulanza della Croce Bianca condotta dal T., la stessa entrava in collisione con un’autovettura appartenente a B.V. e condotta da B.L., subendo ulteriori danni.

Pertanto, l’attrice chiedeva la condanna solidale dei convenuti, per le varie lesioni subite, ex art. 2055 c.c., dalla madre che le avevano provocato una inabilità totale perenne.

Contumaci il C., il T. e B.V., espletata consulenza medico-legale d’ufficio, l’adito Tribunale, con sentenza in data 11.5.2004, deceduta nel frattempo la G. riteneva sussistere la responsabilità esclusiva della Te., per aver quest’ultima invaso la corsia di marcia percorsa dall’autovettura su cui si trovava la G., e pertanto la condannava in solido con la Royal & Sun Alliance Assicurazioni spa al risarcimento del danno patito in vita dalla G., e liquidato per "il danno biologico da invalidità permanente" in Euro 315.575,53 totali, per il danno da invalidità temporanea in Euro 28.550,74 totali, e per il danno morale in Euro 172.063,13 somme cui venivano aggiunti gli esborsi subiti per il ricovero in una struttura sanitaria privata, mentre era disposta la compensazione integrale delle spese di causa fra tutte le parti.

Avverso la sentenza hanno proposto appello con atto di citazione notificato il 23-28 settembre 2004 Te.Pa. e l’assicuratore ex L. n. 900 del 1969 Insurance Office ltd per chiedere, in via principale, la dichiarazione dell’assenza di ogni loro responsabilità, e la condanna degli eredi alla restituzione di quanto loro versato in esecuzione all’impugnata pronuncia.

Costituitisi R.O. e R.A., che a loro volta proponevano appello incidentale, nonchè la Aviva Italia (già Commerciai Union spa) che proponeva appello incidentale condizionato, nonchè ancora B.L., B.V., Aurora Assicurazioni (già Meie Aurora) in cui si era fusa la Winterthur, la Croce Bianca e la Milano Assicurazioni, in contumaci C. e T., la Corte d’Appello di Milano n. 2564, con la decisione in esame depositata in data 29.9.2008, rigettava i gravami, confermando quanto statuito in primo grado.

Ricorre per cassazione la Sun Insurance Office ltd con sei motivi;

resistono con controricorso Aviva, Ugf Assicurazioni, Milano Assicurazioni nonchè R.O. e R.A., che a loro volta propongono ricorso incidentale condizionato con unico motivo.

Motivi della decisione

Ricorso principale:

con il primo motivo di ricorso si deduce nullità della consulenza tecnica di ufficio, con particolare riferimento alle cause del decesso della G.;

con il secondo motivo si deduce errata attribuzione della responsabilità del primo sinistro;

con il terzo motivo si deduce errata liquidazione del danno;

con il quarto motivo si deduce utilizzo di risultanze istruttorie inammissibilmente ammesse;

con il quinto e il sesto motivo si deduce contraddittoria motivazione e insufficiente motivazione, rispettivamente, sul nesso eziologico tra lesioni e decesso in ordine alla dinamica degli incidenti.

Ricorso incidentale condizionato:

con l’unico motivo di ricorso si deduce "errata pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria in violazione dell’art. 2055 c.c.".

Preliminarmente, si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Il ricorso principale non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze.

Deve premettersi che la Corte di Roma, con sufficiente e logica motivazione, ha dato conto della propria ratio decidendi, affermando in particolare che "non va inoltre dimenticato che se la G. versava comprensibilmente in uno stato di shock già dopo la prima, drammatica esperienza, approfondimenti diagnostici eseguiti nei giorni successivi avrebbero inoltre evidenziato l’esistenza di plurime fratture costali e di un versamento pleurico basale omolaterale, di modo che il grave politraumatismo in inizio sofferto era più che sufficiente a dare spiegazione di qualche difficoltà respiratoria sopravvenuta a breve distanza di tempo, ed a smentire la pretesa riconducibilità del sintomo ad una lesione causata dallo scontro avutosi dopo alcuni minuti fra l’autoambulanza della Croce Bianca che l’aveva raccolta a la Fiat Regata guidata da B. L.".

A fronte di ciò, la ricorrente con tutte le censure in esame tende ad un non consentito riesame nella presente sete di legittimità di risultanze peritali, documentali, di fatto (con particolare riferimento alle modalità di svolgimento dei sinistri per cui è causa) nonchè dei criteri liquidatori del danno (rientranti nel potere discrezionale del giudice di merito).

Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

In relazione alla natura della controversia, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra tutte le parti le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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