Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-12-2010) 26-01-2011, n. 2728 Provvedimenti impugnabili; Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con provvedimento adottato il 21 maggio 2010 alle ore 11.20 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Taranto ha revocato il decreto emesso all’esito dell’udienza preliminare, svoltasi lo stesso giorno e conclusasi alle ore 9,11, con il quale era stato disposto il giudizio per l’udienza del 4 ottobre 2010 dinanzi al Tribunale di Taranto in composizione monocratica nei confronti di F.G. e B.M. per i reati di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 9.

Detta revoca veniva disposta previa riapertura del verbale, su richiesta dei difensori di fiducia degli imputati, sul rilievo che "effettivamente alla data odierna l’apparecchiatura, solitamente adoperata per consentire l’accesso in aula delle persone interessate, non risulta funzionante".

Con lo stesso provvedimento il Giudice ha disposto procedersi ex novo alla celebrazione dell’udienza preliminare.

2. Avverso il detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, il quale ne chiede l’annullamento, lamentandone la illegittimità con riguardo alla sua abnormità per essere extra ordinem e per avere determinato indebita regressione del procedimento.

Il ricorrente, in particolare, deduce che nell’ordinamento processuale penale non è prevista la possibilità di revoca del decreto che dispone il giudizio, la cui compiuta disciplina, come atto conclusivo di una fase processuale, è contenuta nell’art. 429 c.p.p.; eventuali nullità concernenti gli atti preliminari all’udienza devono farsi valere nel giudizio di merito, e con la revoca si determina "un’irrimediabile situazione di paralisi processuale", non avendo il giudice, che ha emesso il decreto che dispone il giudizio, alcuna ulteriore facoltà d’iniziativa.

Motivi della decisione

1. Il ricorso del Procuratore della Repubblica è fondato, essendo abnorme il provvedimento adottato dal Giudice dell’udienza preliminare.

2. La categoria dei provvedimenti abnormi è stata elaborata dalla giurisprudenza con l’intento dichiarato di introdurre un correttivo al principio della tassatività dei mezzi d’impugnazione e di apprestare il rimedio del ricorso per Cassazione per rimuovere gli effetti di determinati provvedimenti che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, risultino, tuttavia, affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrati in nessuno schema legale (Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 12/02/1998, Di Battista, Rv. 209603; Sez. U, n. 7 del 26/04/1989, dep. 09/05/1989, Goria, Rv. 181304, e da ultimo, ex plurimis, Sez. 2, n. 18197 del 20/04/2010, dep. 13/05/2010, P.M. in proc. Palella, Rv.

247535).

In mancanza di una definizione legislativa, la giurisprudenza di questa Corte ha argomentato che il provvedimento abnorme si discosta e diverge non solo dalla previsione contenuta in specifiche norme, ma anche dall’intero sistema organico della legge processuale, tanto da costituire un atto insuscettibile di ogni inquadramento normativo e da risultare imprevisto e imprevedibile rispetto alla tipizzazione degli atti processuali compiuta dal legislatore (Sez. 3, n. 3010 del 09/07/1996, dep. 08/08/1996, P.M. in proc. Cammarata, Rv. 206060;

Sez. 1, n. 2383 del 19/05/1993, dep. 19/07/1993, La Ruffa ed altro, Rv. 195510; Sez. 6, n. 4121 del 19/11/1992, dep. 26/01/1993, Bosca, Rv, 192943; Sez. 5, n. 1338 del 22/06/1992, dep. 03/08/1992, P.M. in proc. Zinno, Rv. 191559).

Si è anche osservato che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, di là da ogni ragionevole limite. Si è, inoltre, precisato che l’abnormità dell’atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, quando l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur essendo in astratto manifestazione di un legittimo potere dell’organo che l’ha prodotto, determini una stasi irrimediabile del processo con conseguente impossibilità di proseguirlo o un’indebita regressione ad una fase anteriore del procedimento, che deve avere, viceversa, un ordinato svolgimento progressivo per assicurare la ragionevole durata al processo (Sez. 4, n. 25579 del 12/05/2010, dep. 05/07/2010, Ghiglione, Rv. 247844; Sez. 5, n. 18063 del 19/01/2010, dep. 12/05/2010, P.O. in proc. Mazzola, Rv. 247137; Sez. 3, n. 8330 del 11/01/2008, dep. 22/02/2008, P.M. in proc. Mocavero, Rv. 239278; Sez. 5, n. 41366 del 20/09/2004, dep. 25/10/2004, P.M. in proc. Personale PP.TT. Avigliano, Rv. 230007;

Sez. 2, n. 31430 del 28/04/2003, dep. 24/07/2003, Calcopietro, Rv.

226446 Sez. 2, n. 27716 del 05/06/2003, dep. 26/06/2003, P.O. in proc. Biagia, Rv. 225857; Sez. 1, n. 12568 del 05/03/2002, dep. 29/03/2002, P.M. in proc. De Tata, Rv. 221081; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 26/01/2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 12/02/1998, Di Battista, Rv. 209603).

3. Il provvedimento del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Taranto, impugnato con l’osservanza delle forme e dei termini ordinari prescritti dalla legge processuale per l’ammissibilità del ricorso per Cassazione (Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, dep. 31/07/1997, P.M. in proc. Quarantelli, Rv. 208221), può farsi rientrare in detta categoria.

Il potere di revoca del decreto che dispone il giudizio, esercitato nel caso di specie dal Giudice dell’udienza preliminare, non è, infatti, previsto da alcuna norma processuale, e non è ricavabile da una ricostruzione sistematica del processo penale.

Ed invero, a differenza della sentenza di non luogo a procedere, che il giudice può deliberare all’esito dell’udienza preliminare, soggetta ad impugnazione (art. 428 c.p.p.) e suscettibile di revoca (artt. 434 e 437 c.p.p.), il decreto che dispone il giudizio, disciplinato anche come provvedimento che il giudice può adottare all’esito dell’udienza preliminare (artt. 424 e 429 c.p.p.), non è impugnabile dinanzi al giudice superiore nè revocabile da parte del giudice che l’ha emesso.

Pertanto, il giudice, che per previsione normativa esaurisce il suo potere con la sua decisione sul rinvio a giudizio e rimane competente in via eccezionale, fino a che gli atti rimangono presso di lui, solo per alcuni provvedimenti accessori, e specificamente per quelli che concernono la libertà dell’imputato (Sez. 6, n. 3860 del 19/10/2000, dep. 21/12/2000, P.M. in proc. El Khalili, Rv. 217637), non può intervenire sul suo provvedimento, annullandolo, revocandolo, modificandolo o rettificandolo neppure per sanare eventuali nullità, che possono essere dedotte o rilevate in sede di giudizio di merito, ai sensi dell’art. 177 c.p.p., e segg. (Sez. 4, n. 32 del 08/01/1998, dep. 17/02/1998, Zumpano, Rv. 210165).

4. Il provvedimento impugnato si pone, quindi, come atto non solo strutturalmente abnorme per essere espressione di un potere non attribuito al giudice dell’udienza preliminare, ma anche funzionalmente abnorme per aver determinato un’indebita regressione del processo, con distorsione della prevista sequenza procedimentale in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.

L’abnormità, strutturale e funzionale, del provvedimento ne impone l’annullamento senza rinvio, dovendo essere ristabilita la situazione processuale antecedente alla sua adozione e dovendo, conseguentemente, riprendere vigore il decreto che ha disposto il rinvio a giudizio di F.G. e B.M..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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