Cass. civ. Sez. III, Sent., 22-02-2011, n. 4253 Genitori, tutori, precettori e maestri d’arte

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 30.11.2004 D.B. e C.A., in proprio nonchè in rappresentanza del figlio minore D.T., convenivano l’Istituto comprensivo in lingua italiana Bolzano III – v.le Trieste (già scuola elementare Don Milani) innanzi al Tribunale di Bolzano, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riportati dal figlio T., che all’epoca dei fatti aveva 9 anni, durante una uscita scolastica effettuata nell’ambito di un’iniziativa di gemellaggio con altra scuola pubblica e consistenti nell’amputazione di una piccola parte dell’indice ("apice della falange digitale e unghia"). A sostegno della propria domanda, gli attori affermavano la sussistenza della responsabilità dell’Istituto convenuto a titolo extracontrattuale (art. 2048 c.c.) o a titolo contrattuale (art. 1218 c.c.), derivante dalla asserita omessa o insufficiente sorveglianza, ossia dalla culpa in vigilando, degli insegnanti presenti allo svolgimento dell’iniziativa.

Costituitosi il convenuto Istituto, con sentenza n. 1081/2007, il Tribunale di Bolzano accoglieva la domanda risarcitoria, condannando l’Istituto al pagamento della somma complessiva di Euro 10.300.00 oltre interessi legali.

A seguito dell’appello dell’Istituto, costituitisi gli appellati ( D.B. e C. in D.A. in proprio e nella qualità), la Corte di appello di Trento-sezione distaccata di Bolzano, con la decisione in esame depositata in data 13.09.2008, rigettava il gravame e confermava quanto statuito in primo grado;

affermava, in particolare, la Corte di merito che "orbene, mentre la parte attrice ha assolto all’onere di prova che le incombeva non altrettanto può dirsi per ciò che concerne l’onere della parte convenuta oggi appellante che, per assolvere alla prova liberatoria che le incombe, si trincera dietro l’assunto secondo cui il difetto di sorveglianza non avrebbe avuto alcun rilievo causale nell’ottica del sinistro, perchè si sarebbe trattato di un infortunio accidentale. Di tutto ciò però la parte appellante non ha fornito la prova positiva ma il semplice argomento derivante dal fatto che parte avversa non avrebbe fornito prova del contrario.

Ricorrono per cassazione l’Istituto con sei motivi; resistono con controricorso i coniugi D., in proprio e nella qualità.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di norme (tra cui lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige), stante la legittimazione passiva della Provincia di Bolzano, in quanto la L. Provinciale di Bolzano n. 12 del 2000, art. 15 e 15 bis riservano alla Provincia tutte le funzioni e tutti i poteri in materia di dotazione organiche e di assunzione del personale docente, per cui, pure restando ferma la dipendenza dallo Stato del personale, la gestione operativa del medesimo è tuttavia passata all’amministrazione provinciale.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 2 avendo il giudice d’appello ritenuta tardiva l’eccezione avente ad oggetto il difetto della legittimazione passiva. Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 246 c.p.c. in relazione alla ritenuta incapacità a testimoniare dei testi di parte convenuta. Con il quarto e il quinto motivo si deduce difetto di motivazione.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte suesposte doglianze.

Inammissibili sono i primi due motivi di ricorso.

A parte la considerazione che l’odierno ricorrente ha prospettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, come emerge per tabulas, per la prima volta in sede di comparsa conclusionale in 1 grado, in violazione di quanto previsto dall’art. 167 c.p.c., comma 2, pretestuosa è l’eccezione stessa non riguardando assolutamente la normativa indicata (tra cui lo statuto per il Trentino Alto Adige) ipotesi di responsabilità contrattuale, a fini risarcitori, di istituti scolastici in relazione a danni conseguiti dagli alunni, come dedotto, tra l’altro, nella domanda introduttiva del giudizio.

Inammissibile è altresì il terzo motivo: spetta infatti al giudice del merito, come correttamente avvenuto nel caso di specie, il potere discrezionale – valutativo in ordine alla capacità a testimoniare e alla conseguente attendibilità della dichiarazione testimoniale.

Infine, non meritevoli di accoglimento sono gli ultimi due motivi in ordine al difetto di motivazione.

La Corte di merito, dopo aver qualificato come contrattuale la responsabilità dell’Istituto, in virtù anche di quanto chiesto dagli attori originari, ha giustamente ritenuto, in tema di onere probatorio, che "mentre la parte attrice ha assolto all’onere di prova che le incombeva, non altrettanto può dirsi per ciò che concerne l’onere della parte convenuta oggi appellante che, per assolvere alla prova liberatoria che le incombe, si trincera dietro l’assunto secondo cui il difetto di sorveglianza non avrebbe avuto alcun rilievo causale nell’ottica del sinistro, perchè si sarebbe trattato di un infortunio accidentale".

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Istituto ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *