Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-12-2010) 26-01-2011, n. 2727 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il P.M. presso il tribunale di Nicosia ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza emessa il giorno 5.7.2010 del tribunale di Caltanissetta che rigettava l’appello proposto dal predetto P.M. avverso l’ordinanza 1.6.2010 del gip presso il predetto tribunale, di rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di F.S., indagato del delitto di omicidio ai danni di B.M., deducendo omessa valutazione sugli indizi di colpevolezza e sulle esigenze cautelari.

In sede di udienza il difensore dell’imputato ha depositato memoria chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile anche per essere stato depositato l’atto di impugnazione nella segreteria dell’Ufficio del P.M. e non, invece, come prescrive l’art. 311 c.p.p., comma 3, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Il ricorso è sì inammissibile, ma per il tentativo di sovrapporre alle valutazioni del giudice di merito, basate sul quadro contraddittorio indiziario, la rivisitazione sul valore di circostanza già prese in esame anche per escludere l’insussistenza delle esigenze cautelari. Certo l’inammissibilità, sul versante del rispetto della procedura relativa alla presentazione dell’impugnazione, come proposta dalla difesa dell’imputato, non coglie nel segno, per essere stata poi la dichiarazione di ricorso trasmessa, previa annotazione e sottoscrizione del segretario della Procura, alla cancelleria del giudice che ha emesso la decisione.

Il F.S. aveva reagito ad un tentativo di rapina ad opera di due malviventi ingaggiando una colluttazione con uno dei due, per l’appunto il B.M., che riusciva a disarmare della pistola in suo possesso. La rappresentazione dell’ulteriore evoluzione della azione era affidata alle testimonianze di S. M.C. e di S.S., per la verità contraddittorie nella misura in cui alcune dichiarazioni erano nel senso che lo sparo, che attinse il B., era stato esploso dall’indagato mentre egli si allontanava, altre invece che collocavano lo sparo nel momento in cui il B. si avvicinava minaccioso all’indagato, per poi accingersi ad allontanarsene di nuovo, nella frazione di tempo successivo. Il giudice di merito ha analizzato le singole deposizioni dei testi e ne ha tratto la convinzione di un quadro probatorio equivoco, con chiari elementi contraddittori, tanto da far dubitare se lo sparo fu accidentale ovvero posto in essere in una situazione, anche putativa, anche colposa, legittimante la legittima difesa.

Il giudice di appello,poi, ha motivato congruamente sulla insussistenza delle esigenze cautelari con la prospettazione di circostanze per nulla considerate dal ricorrente, quali la personalità dell’imputato l’impraticabile prognosi di reiterazione del reato, o di fuga o anche di inquinamento probatorio.

Svolgere il tentativo di sovrapporre alle congrue valutazioni giudiziali altre, improntate ad una logica diversa, ma incapaci di denunciare una manifesta contraddittorietà o illogicità del discorso giustificativo giudiziale, costituisce operazione non consentita in sede dei legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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