Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-12-2010) 26-01-2011, n. 2726 Armi

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con sentenza resa il 23 marzo 2010 il GIP del Tribunale di Crotone dichiarava non doversi procedere nei confronti di B. F., imputato del reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 per avere illegalmente e senza giustificato motivo, portato fuori della propria abitazione un coltello a serramanico con lama di cm 6,5, strumento da punta e da taglio, in (OMISSIS), giacchè estinto il reato per intervenuta oblazione.

1.2 Ricorre avverso detta pronuncia il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro, denunciando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla L. n. 110 del 1975, art. 4, ed agli artt. 162 e 162 bis c.p..

Ad illustrazione della sua impugnazione il rappresentante della pubblica accusa espone che erroneamente il giudice di prime cure avrebbe ritenuto ammissibile, nel caso di specie, l’istituto della oblazione, giacchè, ai sensi degli artt. 162 e 162 bis c.p., essa è applicabile ai reati puniti rispettivamente con la sola pena dell’ammenda ovvero con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda. Il giudice a quo ha invece applicato l’istituto di favore, osserva ancora il procuratore ricorrente, prendendo a riferimento l’ipotesi di lieve entità contemplata dalla norma incriminatrice contestata, non considerando che essa, per costante insegnamento giurisprudenziale di questa Corte, integra una mera circostanza attenuante ad effetto speciale, inidonea a costituire figura normativa tipica ovvero figura base non circostanziata di reato, figura tipica e figura base nel caso di specie sanzionata con la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda, di per sè escludente la possibilità di ricorso all’oblazione.

2. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va pertanto annullata.

Questa Sezione della Corte ha avuto ripetute occasioni di affermare (cfr., tra le molte, le sentenze 25/10/1996, P.M in proc. Senes, rv.

206.191; 24/06/1996, P.M. in proc. Marcucci, rv. 205.626; 19/04/1996, P.M. in proc. Piras, rv. 204.671; 30/01/1996, P.M. in proc. Zagari, rv. 204.063; 03/11/1992, P.M. in proc. Gilistro, rv. 194.365, e da ultimo: Cass. pen., Sez. 1, 26/01/2006, n.7343; Cass., Sez. 1, 12/3/2008, n. 14349) che gli artt. 162 e 162 bis c.p.. fanno riferimento al regime sanzionatorio previsto per il reato base, nel caso di specie punito con la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda a norma della prima parte della L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 3, e non a quello che deriva dalle circostanze del reato, che possano comportare una pena alternativa. Quindi, poichè il fatto di lieve entità previsto dalla seconda parte della norma incriminatrice in esame non costituisce un’ipotesi autonoma di reato, ma, appunto, una circostanza attenuante speciale, ne consegue l’inapplicabilità delle norme in materia di oblazione alla contravvenzione di cui all’imputazione.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Crotone per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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