Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-12-2010) 26-01-2011, n. 2724

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

S.S., già condannato all’ergastolo per il duplice omicidio di Sa.Lu. e M.B. con sentenza del 14.12.2004, irrevocabile il 4.10.2007, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 21.1.2010 della corte di appello di Reggio Calabria che dichiarava inammissibile, ai sensi dell’art. 634, l’istanza volta alla revisione della sentenza di condanna per la sua manifesta infondatezza. Per la verità i giudici della revisione avevano sottolineato che le circostanze sulle quali era fondata la richiesta di revisione – l’errore di persona da parte dei collaboratori di giustizia, che avrebbero indicato non il S.S. come coautore del delitto ma il di lui fratello S.O.; il riscontro di un tale errore sarebbe dato dal fatto che i collaboratori si riferivano all’omicida riferendone il soprannome come "cavallo", con il quale per l’appunto era identificato il S.O.; il riconoscimento fotografico da parte del collaboratore C.G. non poteva considerarsi valido per essere spariti dal fascicolo del P.M. l’album fotografico con l’effigie dei due fratelli – erano state oggetto di valutazione, nel contraddittorio delle parti, dei giudici della prima cognizione e che l’indicazione di altri testi per riferire a chi dei due fratelli era riferito il soprannome di (OMISSIS) non era prova che potesse già ictu oculi costituire una frattura contraddittoria all’impianto accusatorio.

Il ricorso, corredato da una memoria aggiunta, non merita accoglimento.

Invero alcuna prova nuova è stata dedotta, risolvendosi la pretesa del ricorrente in una rivalutazione di circostanze già approfondite in sede di cognizione attraverso l’analisi capillare delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in specie di C. G.. I nuovi testi indicati e oggetto dell’impegno delle indagini difensive si intende chiamarli sulla circostanza che il soprannome (OMISSIS), con il quale i collaboratori hanno indicato il condannato come partecipe all’azione criminosa, era riferito, e solo, al fratello del condannato. I collaboratori, quali C. G., hanno chiarito che al di là del soprannome, era il S.S., a loro avviso, il coautore del reato del plurimo omicidio E del resto a pg. 15 del ricorso per cassazione come proposto vengono riportate le dichiarazioni di C., nel senso che i due fratelli, entrambi cioè, S.O. e S. S., "sono…comunemente intesi "(OMISSIS)". Lo stesso C., poi, aveva riconosciuto in fotografia il condannato, come il di lui fratello, indicando solo il primo come il responsabile del duplice omicidio. Ed il fatto che si sia smarrito il fascicolo fotografico dopo la ricognizione a nulla rileva, ai fini della prova di accusa acquisita. Senza dire poi che le dichiarazioni del C. collimano, in punto di chiamata di responsabilità, con le dichiarazioni di Ch.Gi. e Ca.Ma.. Ed è in proposito inammissibile la pretesa del ricorrente di rivalutazione delle dichiarazioni rese dai predetti Ch. e Ca., dopo che esse hanno costituito oggetto di specifico impegno nel contesto dalla sentenza di condanna. Aderire a quella pretesa avrebbe il significato di una svalutazione inammissibile del giudicato che pur deve segnare un punto fermo, e superabile solo a determinate tassative condizioni, nella vicenda processuale.

Ne consegue che le deduzioni poste a base dell’istanza di revisione, prima, del ricorso per cassazione, dopo, appaiono prima facie manifestamente infondate nella misura in cui pretendono la rivalutazione di prove già compiutamente esaminate e decise in sede di prima cognizione, e l’assunzione di elementi di prova non idonei a collidere con possibilità di successo, con quelle ipostatizzate nel giudicato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *