Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-12-2010) 26-01-2011, n. 2722

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con ordinanza del 2.2.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze rigettava l’istanza di riabilitazione proposta da B.S.F., sul rilievo che non erano trascorsi tre anni dall’estinzione della pena di cui alla sentenza del tribunale fiorentino del 2.4.2008, irrevocabile il 7.11. successivo e che, inoltre, risultavano presentate a carico dell’istante due denunce: l’una per violazione di domicilio, il (OMISSIS) e l’altra per violazione dei doveri di custodia di cose sottoposte a sequestro, il (OMISSIS).

Avverso detto provvedimento propone ricorso per Cassazione il predetto B.S.F., personalmente, chiedendone l’annullamento perchè viziato, a suo avviso, da violazione di legge e difetto di motivazione.

Denuncia, in particolare, il ricorrente, col primo motivo di impugnazione, la violazione dell’art. 179 c.p. e tanto con l’argomento che non avrebbe egli presentato domanda di riabilitazione, bensì istanza di riabilitazione parziale in riferimento alla sola sentenza emessa dal GIP della Pretura di Orvieto il 22.1.1997, n. 1/97, per la quale era abbondantemente trascorso il triennio ostativo.

Lamenta poi il ricorrente, col secondo motivo di ricorso, difetto di motivazione dell’ordinanza di cui al gravame, dappoichè illegittimo il riferimento operato dal giudice di prime cure alle due denunce di cui in premessa, non deducibili per contrastare la sua buona condotta in quanto mai intervenuto su di esse accertamento giudiziale di colpevolezza.

2. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata, perchè totalmente fondati i motivi di ricorso.

3. La doglianza va positivamente valutata.

3.1 E’ fondato, in particolare, il primo motivo di ricorso. Ha avuto modo questa Corte di precisare, infatti, che è ammissibile l’istanza di riabilitazione limitata ad alcune sentenze di condanna per le quali sia già maturato il termine previsto dall’art. 179 c.p., mentre la presenza di ulteriori condanne per fatti posteriori va considerata dal giudice competente ai fini soltanto della valutazione di merito del requisito della buona condotta (Cass., Sez. 1, 18/05/2005, n. 21348).

Nel caso di specie, pertanto, legittimamente ha il ricorrente proposto istanza di riabilitazione parziale in riferimento ad una sola sentenza di condanna, risalente al 1997 e, conseguentemente, in epoca coerente col requisito temporale di cui all’art. 179 c.p..

3.2 Del pari fondato si appalesa il secondo motivo di censura, giacchè, per costante insegnamento di questa Corte, non può essere rigettata l’istanza di riabilitazione, in ragione della presunzione di non colpevolezza, sulla base della semplice esistenza di una o più denunce e la sola pendenza di un procedimento penale a carico per fatti successivi a quelli per i quali è intervenuta la condanna cui si riferisce l’istanza medesima (Cass., Sez. 1, 08/05/2008, n. 22374; Cass., Sez. 1, 12/07/2001, n. 33420) in assenza di una puntuale delibazione delle fonti della denuncia, dei suoi contenuti, dei fatti concretamente imputati e del loro verificabile livello di accertamento (Cass., Sez. 1, 8.11.2005, n. 43435).

4. L’ordinanza impugnata va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per nuovo esame che tenga conto dei principi di diritto innanzi esposti.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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